Articolo 32 Controllo e collaborazione nelle procedure di spesa 1. L'Ufficio bilancio e ragioneria svolge le funzioni di controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile, secondo quanto previsto all'art. 2 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286. Nello svolgimento di tali funzioni, presta anche collaborazione alle altre strutture della Presidenza in materia di applicazione delle disposizioni amministrativo-contabili e di svolgimento delle procedure di spesa. 2. L'ufficio bilancio e ragioneria verifica la legalita' degli atti di impegno e di liquidazione e degli ordini di pagamento. Procede, altresi', alla validazione degli stessi. 3. Provvede, dandone comunicazione al responsabile della spesa, alla correzione degli errori materiali, qualora cio' sia possibile. 4. L'Ufficio bilancio e ragioneria restituisce l'atto al responsabile della spesa, senza darvi ulteriore corso ove accerti che la spesa eccede lo stanziamento del capitolo; che debba essere imputata a un capitolo diverso da quello indicato, che non sia correttamente imputata in base all'esercizio di provenienza e a quello di gestione. 5. All'infuori dei casi di cui al comma precedente, l'Ufficio bilancio e ragioneria qualora ravvisi la non conformita' dell'atto alla vigente normativa, invia osservazioni motivate al responsabile della spesa, nel termine di 20 giorni dalla sua ricezione. Qualora il responsabile dell'atto non condivida le osservazioni, ne da' formale e motivata comunicazione all'Ufficio bilancio e ragioneria che e' tenuto a dar corso al provvedimento, salvo quanto previsto al comma successivo. 6. L'Ufficio bilancio e ragioneria, ove nel corso della verifica ravvisi questioni di particolare rilevanza, nel termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto, ovvero nei dieci giorni successivi alla ricezione della richiesta di dargli comunque corso, puo' sottoporre la questione al Segretario generale. Questi, ove trattasi di atto proveniente dalle strutture del Segretariato generale, puo' disporre che l'atto sia restituito all'ufficio che l'ha predisposto e che non abbia ulteriore corso. Se trattasi di atto prodotto dalle strutture affidate a Ministri e Sottosegretari puo' segnalare le osservazioni al responsabile della spesa, ai fini dell'eventuale riesame. 7. Provvede, infine: a) ad apporre un visto di regolarita' formale sui provvedimenti che le vigenti disposizioni attribuiscono alla competenza del Presidente ma che non investono personale, strutture o bilancio della Presidenza; b) all'esame dei rendiconti dei funzionari delegati, di cui al Capo IV del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1; c) alla tenuta dei rapporti, per quanto di competenza, tra la Presidenza e la Corte dei conti, e tra la Presidenza ed il Ministero dell'economia e delle finanze; d) alle verifiche sulla gestione dei cassieri.