Articolo 32
         Controllo e collaborazione nelle procedure di spesa

   1. L'Ufficio bilancio e ragioneria svolge le funzioni di controllo
interno  di  regolarita'  amministrativa  e contabile, secondo quanto
previsto  all'art.  2  del  D.lgs.  30  luglio  1999,  n.  286. Nello
svolgimento  di tali funzioni, presta anche collaborazione alle altre
strutture   della   Presidenza   in  materia  di  applicazione  delle
disposizioni   amministrativo-contabili   e   di   svolgimento  delle
procedure di spesa.
   2.  L'ufficio  bilancio  e  ragioneria verifica la legalita' degli
atti  di  impegno  e  di  liquidazione  e  degli ordini di pagamento.
Procede, altresi', alla validazione degli stessi.
   3.  Provvede,  dandone  comunicazione al responsabile della spesa,
alla correzione degli errori materiali, qualora cio' sia possibile.
   4.   L'Ufficio   bilancio   e  ragioneria  restituisce  l'atto  al
responsabile della spesa, senza darvi ulteriore corso ove accerti che
la  spesa  eccede  lo  stanziamento  del  capitolo;  che debba essere
imputata  a  un  capitolo  diverso  da  quello  indicato, che non sia
correttamente  imputata  in  base  all'esercizio  di  provenienza e a
quello di gestione.
   5.  All'infuori  dei  casi  di  cui al comma precedente, l'Ufficio
bilancio  e  ragioneria  qualora ravvisi la non conformita' dell'atto
alla  vigente  normativa, invia osservazioni motivate al responsabile
della spesa, nel termine di 20 giorni dalla sua ricezione. Qualora il
responsabile  dell'atto non condivida le osservazioni, ne da' formale
e  motivata  comunicazione  all'Ufficio  bilancio e ragioneria che e'
tenuto  a  dar corso al provvedimento, salvo quanto previsto al comma
successivo.
   6.  L'Ufficio  bilancio e ragioneria, ove nel corso della verifica
ravvisi  questioni di particolare rilevanza, nel termine di 10 giorni
dalla  ricezione  dell'atto,  ovvero nei dieci giorni successivi alla
ricezione  della  richiesta di dargli comunque corso, puo' sottoporre
la  questione  al  Segretario  generale. Questi, ove trattasi di atto
proveniente  dalle strutture del Segretariato generale, puo' disporre
che  l'atto sia restituito all'ufficio che l'ha predisposto e che non
abbia  ulteriore  corso. Se trattasi di atto prodotto dalle strutture
affidate  a  Ministri e Sottosegretari puo' segnalare le osservazioni
al responsabile della spesa, ai fini dell'eventuale riesame.
   7. Provvede, infine:

a) ad  apporre  un visto di regolarita' formale sui provvedimenti che
   le   vigenti   disposizioni   attribuiscono  alla  competenza  del
   Presidente  ma  che  non investono personale, strutture o bilancio
   della Presidenza;
b) all'esame  dei  rendiconti dei funzionari delegati, di cui al Capo
   IV del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
   35, comma 1;
c) alla  tenuta  dei  rapporti,  per  quanto  di  competenza,  tra la
   Presidenza  e  la  Corte  dei  conti,  e  tra  la Presidenza ed il
   Ministero dell'economia e delle finanze;
d) alle verifiche sulla gestione dei cassieri.