Articolo 33
                Verifiche sulla gestione dei cassieri

   1  Il  capo  dell'Ufficio bilancio e ragioneria, nell'espletamento
dei suoi compiti di vigilanza sui cassieri, dispone, senza preavviso,
almeno una volta nel corso di ciascun trimestre, verifiche sui valori
contenuti  nelle casse e sulle relative scritture contabili. Dispone,
altresi',  apposita  verifica  alla fine del mese di dicembre ed ogni
qualvolta avvenga il passaggio di gestione.
   2  Le  verifiche, oltre alla constatazione del denaro esistente al
momento, devono estendersi ai valori e titoli affidati ai cassieri.
   3  Di  ciascuna  verifica  e'  redatto  un processo verbale in tre
originali,  dei  quali  uno e' tenuto dal cassiere, uno e' conservato
dal Capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria e l'altro e' trasmesso al
dirigente responsabile dell'attivita' del cassiere.
   4  Nel  caso  di  verifica per passaggio di gestione e' redatto un
quarto esemplare che viene consegnato al cassiere subentrante.
   5  I  cassieri  sono  tenuti a fornire in sede di verifica tutti i
documenti  ed  i  chiarimenti richiesti, nonche' a dichiarare che non
esistono  altre  gestioni  oltre  quelle  risultanti  dalla  verifica
stessa.
   6   Per   quanto   non   diversamente  disposto  si  applicano  le
disposizioni del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254.