Articolo 33 Verifiche sulla gestione dei cassieri 1 Il capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria, nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sui cassieri, dispone, senza preavviso, almeno una volta nel corso di ciascun trimestre, verifiche sui valori contenuti nelle casse e sulle relative scritture contabili. Dispone, altresi', apposita verifica alla fine del mese di dicembre ed ogni qualvolta avvenga il passaggio di gestione. 2 Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro esistente al momento, devono estendersi ai valori e titoli affidati ai cassieri. 3 Di ciascuna verifica e' redatto un processo verbale in tre originali, dei quali uno e' tenuto dal cassiere, uno e' conservato dal Capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria e l'altro e' trasmesso al dirigente responsabile dell'attivita' del cassiere. 4 Nel caso di verifica per passaggio di gestione e' redatto un quarto esemplare che viene consegnato al cassiere subentrante. 5 I cassieri sono tenuti a fornire in sede di verifica tutti i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonche' a dichiarare che non esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica stessa. 6 Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254.