Articolo 35
                    Presentazione dei rendiconti

   1  I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede
presso   uffici   periferici   sono  sottoposti  al  controllo  delle
Ragionerie  Provinciali  dello  Stato  e sono inviati per l'ulteriore
corso  alle corrispondenti sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti.
   2  Ogni  semestre e, in ogni caso, al termine di ogni esercizio, i
funzionari delegati, titolari di contabilita' speciale, trasmettono i
rendiconti   delle   somme   erogate,   insieme   con   i   documenti
giustificativi,  all'Ufficio  bilancio  e ragioneria per il controllo
successivo.
   3  I  funzionari  delegati  presentano  i  rendiconti  del secondo
semestre  entro  il  25  gennaio dell'anno successivo a quello cui il
rendiconto si riferisce.
   4   Sono   fatte   salve   eventuali  disposizioni  normative  che
stabiliscano termini diversi per la presentazione dei rendiconti.