Articolo 35 Presentazione dei rendiconti 1 I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle Ragionerie Provinciali dello Stato e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. 2 Ogni semestre e, in ogni caso, al termine di ogni esercizio, i funzionari delegati, titolari di contabilita' speciale, trasmettono i rendiconti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, all'Ufficio bilancio e ragioneria per il controllo successivo. 3 I funzionari delegati presentano i rendiconti del secondo semestre entro il 25 gennaio dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. 4 Sono fatte salve eventuali disposizioni normative che stabiliscano termini diversi per la presentazione dei rendiconti.