Articolo 36
                   Classificazione dei beni mobili

   1   La   Presidenza   provvede   all'acquisizione,  conservazione,
manutenzione   ed   uso   dei   beni   mobili  necessari  al  proprio
funzionamento.
   2 I beni mobili sono descritti nell'inventario e sono classificati
in  conformita'  alle  norme del presente decreto e al regolamento di
contabilita' generale dello Stato.