Articolo 37 Inventario dei beni 1 I beni mobili sono presi in carico dai consegnatari secondo le rispettive competenze. La consegna e la successiva presa in carico si effettuano mediante iscrizione negli inventari. 2 L'inventario e' unico ed e' articolato per centri di responsabilita'; e' tenuto anche su evidenze informatiche. Per le iscrizioni in inventario dei beni mobili e per le relative operazioni di scarico e' utilizzato un apposito bollettario di buoni di carico e scarico. 3 L'inventano dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni: a) la denominazione e la descrizione dei beni secondo la loro natura e specie; b) l'anno ed il titolo di acquisizione; c) il luogo in cui si trovano; d) la quantita' o il numero; e) il valore. 4 Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato dal prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti ad altro titolo. I beni acquisiti mediante il ricorso alla procedura in economia in amministrazione diretta, sono inseriti in inventario al prezzo di costo dei materiali e del lavoro impiegati per la realizzazione del singolo manufatto. 5 L'inventario e' costantemente aggiornato dal competente consegnatario ed e' chiuso al termine di ciascun anno finanziario. 6 Almeno ogni cinque anni il consegnatario provvede alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci al rinnovo dell'inventario.