Articolo 37
                         Inventario dei beni

   1  I  beni mobili sono presi in carico dai consegnatari secondo le
rispettive competenze. La consegna e la successiva presa in carico si
effettuano mediante iscrizione negli inventari.
   2   L'inventario   e'   unico  ed  e'  articolato  per  centri  di
responsabilita';  e'  tenuto  anche  su evidenze informatiche. Per le
iscrizioni in inventario dei beni mobili e per le relative operazioni
di scarico e' utilizzato un apposito bollettario di buoni di carico e
scarico.
   3 L'inventano dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:

a) la  denominazione e la descrizione dei beni secondo la loro natura
   e specie;
b) l'anno ed il titolo di acquisizione;
c) il luogo in cui si trovano;
d) la quantita' o il numero;
e) il valore.

   4  Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato dal prezzo di
acquisto,  ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti
ad  altro titolo. I beni acquisiti mediante il ricorso alla procedura
in  economia  in amministrazione diretta, sono inseriti in inventario
al  prezzo  di  costo  dei  materiali  e  del lavoro impiegati per la
realizzazione del singolo manufatto.
   5   L'inventario   e'   costantemente  aggiornato  dal  competente
consegnatario ed e' chiuso al termine di ciascun anno finanziario.
   6   Almeno   ogni  cinque  anni  il  consegnatario  provvede  alla
ricognizione  dei  beni  mobili  ed  almeno  ogni  dieci  al  rinnovo
dell'inventario.