Articolo 39
                            Consegnatari

   1  I  consegnatari  ed  i  vice consegnatari sono nominati, per la
durata  di  un  triennio,  dal  capo  del dipartimento per le risorse
strumentali,  ovvero  dai capi dei dipartimenti affidati a Ministri o
Sottosegretari.  Appartengono al personale di ruolo della Presidenza,
con  qualifica  non  dirigenziale,  e  sono  in  possesso di adeguata
preparazione  in campo amministrativo e contabile. Al termine di ogni
gestione  annuale il Capo del dipartimento per le risorse strumentali
ovvero    il    Capo    dipartimento    competente,   puo'   disporre
l'avvicendamento dei consegnatari.
   2 E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 41.
   3  Sulla base delle direttive impartite dal dirigente responsabile
del  servizio,  in  cui  organicamente  sono inseriti, i consegnatari
provvedono:

a) alla   conservazione   ed  alla  distribuzione  degli  oggetti  di
   cancelleria,  degli  stampati,  dei  registri  e  delle  carte  di
   qualunque specie;
b) alla  conservazione,  alla  distribuzione ed alla manutenzione dei
   beni mobili e degli arredi d'ufficio;
c) alla conservazione delle collezioni ufficiali di leggi e decreti e
   delle   altre   pubblicazioni  ufficiali  nonche'  di  quelle  non
   ufficiali che rivestano particolare importanza;
d) alla  conservazione,  alla distribuzione e alla manutenzione degli
   utensili,   delle   macchine  ed  attrezzature  e  di  quant'altro
   costituisca   la   dotazione  di  uffici,  magazzini,  tipografie,
   laboratori, officine e centri elaborazione dati.

   4  I  consegnatari  annualmente presentano alla Corte dei Conti il
conto  giudiziale ai sensi degli artt. 610 e seguenti del regolamento
per la contabilita' generale dello Stato.