Articolo 39 Consegnatari 1 I consegnatari ed i vice consegnatari sono nominati, per la durata di un triennio, dal capo del dipartimento per le risorse strumentali, ovvero dai capi dei dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari. Appartengono al personale di ruolo della Presidenza, con qualifica non dirigenziale, e sono in possesso di adeguata preparazione in campo amministrativo e contabile. Al termine di ogni gestione annuale il Capo del dipartimento per le risorse strumentali ovvero il Capo dipartimento competente, puo' disporre l'avvicendamento dei consegnatari. 2 E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 41. 3 Sulla base delle direttive impartite dal dirigente responsabile del servizio, in cui organicamente sono inseriti, i consegnatari provvedono: a) alla conservazione ed alla distribuzione degli oggetti di cancelleria, degli stampati, dei registri e delle carte di qualunque specie; b) alla conservazione, alla distribuzione ed alla manutenzione dei beni mobili e degli arredi d'ufficio; c) alla conservazione delle collezioni ufficiali di leggi e decreti e delle altre pubblicazioni ufficiali nonche' di quelle non ufficiali che rivestano particolare importanza; d) alla conservazione, alla distribuzione e alla manutenzione degli utensili, delle macchine ed attrezzature e di quant'altro costituisca la dotazione di uffici, magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri elaborazione dati. 4 I consegnatari annualmente presentano alla Corte dei Conti il conto giudiziale ai sensi degli artt. 610 e seguenti del regolamento per la contabilita' generale dello Stato.