Articolo 4
                        Poteri dei dirigenti

   1  Ai  sensi  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001 n. 165 alla
dirigenza  sono  attribuiti  il  potere  e  la  responsabilita' della
gestione  finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante i poteri di
spesa,  di  organizzazione  delle  risorse  umane,  strumentali  e di
controllo. I dirigenti assolvono le funzioni di gestione finanziaria,
tecnica  e  amministrativa  attraverso  il  budget  di gestione quale
quadro  di  obiettivi,  criteri  e indirizzi generali, risorse umane,
strumentali  e  finanziarie  definito  sulla  base  del  bilancio  di
previsione    approvato   ai   sensi   dell'art.   6   ed   assegnato
rispettivamente  dal  Segretario  generale  ai capi dipartimento e ai
responsabili  degli  uffici  autonomi  e  dai  capi  dipartimento  ai
direttori  generali  coordinatori  degli  uffici  e  da  questi,  ove
ritenuto funzionale, ai dirigenti dei servizi.
   2  Il budget di gestione e' supportato dal sistema di contabilita'
gestionale e dal sistema di contabilita' analitica:
   3 I budget di gestione definiscono: a) la pianificazione operativa
(obiettivi/risultati);   b)  l'organizzazione  delle  risorse  umane,
strumentali e tecnologiche; c) le quote di stanziamento.
   4  L'assegnazione  dei  budget  ai  dirigenti comprende obiettivi,
risorse  e stanziamenti coerenti con l'esercizio delle funzioni e con
i  risultati  da  conseguire e definiti dalle direttive impartite dal
Segretario Generale ai sensi dell'articolo precedente.