Articolo 4 Poteri dei dirigenti 1 Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 alla dirigenza sono attribuiti il potere e la responsabilita' della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante i poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti assolvono le funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa attraverso il budget di gestione quale quadro di obiettivi, criteri e indirizzi generali, risorse umane, strumentali e finanziarie definito sulla base del bilancio di previsione approvato ai sensi dell'art. 6 ed assegnato rispettivamente dal Segretario generale ai capi dipartimento e ai responsabili degli uffici autonomi e dai capi dipartimento ai direttori generali coordinatori degli uffici e da questi, ove ritenuto funzionale, ai dirigenti dei servizi. 2 Il budget di gestione e' supportato dal sistema di contabilita' gestionale e dal sistema di contabilita' analitica: 3 I budget di gestione definiscono: a) la pianificazione operativa (obiettivi/risultati); b) l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche; c) le quote di stanziamento. 4 L'assegnazione dei budget ai dirigenti comprende obiettivi, risorse e stanziamenti coerenti con l'esercizio delle funzioni e con i risultati da conseguire e definiti dalle direttive impartite dal Segretario Generale ai sensi dell'articolo precedente.