Articolo 40 Sostituzione dei consegnatari 1 In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna dei beni deve effettuarsi sulla base dell'inventario e delle variazioni verificatesi. Alle operazioni interviene un rappresentante dell'Ufficio bilancio e ragioneria unitamente ad un rappresentante del Dipartimento per le risorse strumentali o del dipartimento interessato, a seconda che l'avvicendamento riguardi consegnatari del Segretariato generale, ovvero di dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari. 2 Della avvenuta consegna viene compilato verbale in cui si da' atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni.