Articolo 40
                    Sostituzione dei consegnatari

   1  In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna dei beni
deve  effettuarsi  sulla  base  dell'inventario  e  delle  variazioni
verificatesi.    Alle   operazioni   interviene   un   rappresentante
dell'Ufficio  bilancio  e  ragioneria unitamente ad un rappresentante
del  Dipartimento  per  le  risorse  strumentali  o  del dipartimento
interessato, a seconda che l'avvicendamento riguardi consegnatari del
Segretariato  generale,  ovvero di dipartimenti affidati a Ministri o
Sottosegretari.
   2  Della  avvenuta  consegna viene compilato verbale in cui si da'
atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni.