Articolo 42
                     Dichiarazione di fuori uso,
                alienazione e permuta dei beni mobili

   1  L'autorizzazione  al fuori uso, su richiesta del consegnatario,
e'  disposta  dal  Capo  del Dipartimento per le risorse strumentali,
previa  deliberazione  di una commissione permanente da lui nominata.
Ove  necessario,  la  commissione puo' essere integrata da tecnici di
altre  amministrazioni dello Stato. I componenti permangono in carica
un  triennio  e  non  possono  essere  immediatamente  confermati. La
cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita,
cessione  o  altri motivi e' disposta con deliberazione del dirigente
competente.
   2  La delibera di cui al comma 1 accerta anche l'eventuale obbligo
di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili ed
e' portata a conoscenza del consegnatario al fine della redazione del
verbale   di  scarico.  Il  Capo  del  Dipartimento  per  le  risorse
strumentali,  ovvero  i  capi  di  dipartimenti affidati a Ministri o
Sottosegretari, vigila sul conseguente aggiornamento dell'inventario.
   3  Il  dirigente  della  strutture  competente predispone apposita
pianificazione  annuale  per  la  dismissione  di  beni di valore non
inferiore a 20.000 euro.
   4  Non  sono  consentite  cessioni  a  titolo  gratuito o a valore
simbolico a persone fisiche.
   5  Per  la vendita dei beni dichiarati fuori uso sono applicabili,
in  quanto compatibili, le disposizioni della legge e del regolamento
di  contabilita' generale dello Stato, nonche' del D.P.R. 13 febbraio
2001, n. 189.
   6 Nel caso in cui le operazioni di vendita non abbiano avuto esito
favorevole  e le altre Amministrazioni ovvero la Croce Rossa Italiana
e  le  altre  associazioni  con  finalita'  assistenziale  non  siano
interessate  all'acquisizione  dei  beni  dichiarati  fuori  uso, gli
stessi, dopo il discarico dagli inventari, possono essere devoluti ad
altri  enti  assistenziali,  Organismi di volontariato, di protezione
civile,  iscritti  negli  appositi registri, nonche' alle istituzioni
scolastiche, su autorizzazione del dirigente responsabile alla tenuta
dei beni o del titolare del centro di responsabilita', oppure inviati
allo  smaltimento  in  apposita discarica, nel rispetto delle vigenti
normative in materia.