Articolo 43
            Contabilita' del materiale di facile consumo

   1  I  consegnatari  tengono  un registro di carico e scarico per i
beni  di facile consumo e per i materiali di impiego delle officine e
dei  laboratori.  Provvedono,  altresi',  alla  presa  in  carico del
materiale in base agli ordini di acquisto ed ai documenti di consegna
dei fornitori.
   2 Il carico e' determinato dai documenti delle forniture acquisite
e  lo  scarico  dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i
beni.  Lo  scarico avviene mediante buoni di prelevamento, firmati da
un funzionario designato dal dirigente responsabile.
   3  Disposizioni  particolari  sono emanate dal Segretario generale
per  la  tenuta  della  contabilita'  del magazzino, dei laboratori e
delle officine.