Articolo 43 Contabilita' del materiale di facile consumo 1 I consegnatari tengono un registro di carico e scarico per i beni di facile consumo e per i materiali di impiego delle officine e dei laboratori. Provvedono, altresi', alla presa in carico del materiale in base agli ordini di acquisto ed ai documenti di consegna dei fornitori. 2 Il carico e' determinato dai documenti delle forniture acquisite e lo scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni. Lo scarico avviene mediante buoni di prelevamento, firmati da un funzionario designato dal dirigente responsabile. 3 Disposizioni particolari sono emanate dal Segretario generale per la tenuta della contabilita' del magazzino, dei laboratori e delle officine.