Articolo 45
             Norme generali sull'attivita' contrattuale

   1 Agli acquisti di beni e servizi, alle forniture, ai lavori ed in
generale   all'attivita'   negoziale   si   applicano  la  disciplina
comunitaria  e  quella  nazionale,  nonche' le disposizioni contenute
nell'art.  29  della  legge  28  dicembre  2001,  n. 448 e successive
modificazioni.
   2    La    Presidenza    del    Consiglio    dei    Ministri   per
l'approvvigionamento  di  beni  e servizi, anche di importo inferiore
alla  soglia  di rilievo comunitario, puo' procedere all'acquisizione
degli  stessi  attraverso  procedure telematiche di acquisto ai sensi
del D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101.
   3  Rientrano nelle attribuzioni dei titolari dei competenti centri
di  responsabilita',  la deliberazione di addivenire al contratto, la
scelta   della  forma  di  contrattazione,  la  determinazione  delle
clausole  del contratto e la nomina del responsabile del procedimento
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   4   Il  responsabile  del  procedimento  sovrintende  al  corretto
svolgimento  delle  varie  fasi  del  procedimento,  dalla  eventuale
pubblicazione  del  bando  di  gara, alla scelta del contraente, alla
stipulazione  del  contratto,  all'esecuzione  dello  stesso, fino al
collaudo.
   5  Per  le locazioni di immobili, si applica la disciplina vigente
in  materia  per  le amministrazioni dello Stato ed in particolare le
norme concernenti i contratti di locazione sottoscritti in attuazione
di  piani  di  razionalizzazione  di  cui  all'art. 62 della legge 23
dicembre 2000 n. 388.
   6  Per l'uso, la locazione e l'acquisto di beni e servizi relativi
a  sistemi  informativi  automatizzati  vengono  seguite le procedure
previste dalla normativa comunitaria e da quella nazionale.
   7  Il  Capo dell'Ufficio per l'informatica e la telematica svolge,
per  delega  del Capo del Dipartimento per le risorse strumentali, le
funzioni previste dall'art. 2 del D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452.
   8  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  alle imprese
affidatarie  di contratti da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  o  da  altri  soggetti per conto della stessa Presidenza e'
sempre richiesto il possesso del nulla osta di sicurezza.