Articolo 46
             Stipulazione ed approvazione dei contratti

   1.  Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica o
privata,    di    norma,    entro    i   trenta   giorni   successivi
all'aggiudicazione.
   2.  Salvo quanto previsto dal comma 5, provvede alla stipulazione,
in  rappresentanza  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, un
dirigente   a   cio'   incaricato   dai   titolari   dei   centri  di
responsabilita'.
   3.  All'inizio  di  ogni  anno  il  Segretario generale nomina, su
proposta  del Direttore generale competente, uno o piu' funzionari di
area C per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante.
   4.  L'approvazione  dei  contratti  e'  di competenza, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, del Segretario generale o dei titolari
dei centri di responsabilita' e di spesa.
   5  Alla  stipulazione  dei  contratti  di  acquisto dei beni e dei
servizi  necessari  al  funzionamento  degli  uffici  e  dipartimenti
provvede  il  dirigente competente o un funzionario dell'area C dallo
stesso delegato.