Articolo 46 Stipulazione ed approvazione dei contratti 1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica o privata, di norma, entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione. 2. Salvo quanto previsto dal comma 5, provvede alla stipulazione, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un dirigente a cio' incaricato dai titolari dei centri di responsabilita'. 3. All'inizio di ogni anno il Segretario generale nomina, su proposta del Direttore generale competente, uno o piu' funzionari di area C per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante. 4. L'approvazione dei contratti e' di competenza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, del Segretario generale o dei titolari dei centri di responsabilita' e di spesa. 5 Alla stipulazione dei contratti di acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici e dipartimenti provvede il dirigente competente o un funzionario dell'area C dallo stesso delegato.