Articolo 49
         Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni

   1.  Il  collaudo  relativo  alle sole procedure di acquisizione di
beni  e'  effettuato, in forma individuale o collegiale, da personale
in  servizio  presso  la  Presidenza,  in  possesso  della competenza
necessaria.  Il  collaudatore  o  la  commissione  di  collaudo  sono
nominati dal responsabile del procedimento. Il responsabile, nel caso
di  acquisizione  di  beni  o  di esecuzione di lavori di particolare
complessita',   puo'   fare   ricorso  ad  organi  tecnici  di  altre
amministrazioni o ad estranei.
   2 Per le forniture di beni aventi importo inferiore a 25.000 euro,
con esclusione dell'IVA, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da
un  certificato di regolare esecuzione della fornitura, rilasciato da
un funzionario tecnico all'uopo incaricato e vistato dal responsabile
del procedimento.
   3  Per  le  forniture  di  beni aventi importo superiore ai 25.000
euro,  con esclusione dell'IVA, il collaudo dovra' essere eseguito da
un  funzionario  tecnico, nominato dal responsabile del procedimento.
Le  operazioni  di  collaudo  dovranno risultare da apposito processo
verbale  sottoscritto dal collaudatore e vistato dal responsabile del
procedimento.
   4 Per le forniture di beni aventi importo superiore a 50.000 euro,
con  esclusione  dell'IVA,  il collaudo dovra' essere eseguito da una
commissione  nominata dal responsabile del procedimento e composta da
tre  membri.  Le  operazioni di collaudo effettuate dalla commissione
dovranno   anch'esse   risultare   da   apposito   processo   verbale
sottoscritto  da  ciascun  membro  e  vistato  dal  responsabile  del
procedimento.
   5  L'Amministrazione  esegue,  almeno  semestralmente  analisi  di
soddisfazione dell'utenza interna in ordine all'andamento dei servizi
generali di funzionamento.