Articolo 53
     Acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia
                       ed a trattativa privata

   1  Si possono eseguire in economia, entro il limite di importo dei
130.000  euro,  con esclusione di IVA, tutti i servizi - ad eccezione
di   quelli   relativi   alla  progettazione,  per  i  quali  trovano
applicazione le norme contenute nella legge 11 febbraio 1994 n. 109 e
successive  modificazioni,  nonche'  le  norme del D.P.R. 21 dicembre
1999,  n. 554 ad esse collegate - e si possono acquisire tutti i beni
occorrenti  per  il  normale  funzionamento  e  per lo svolgimento di
attivita' istituzionali degli uffici della Presidenza.
   2   Nessuna   acquisizione   di   beni   o   servizi  puo'  essere
artificiosamente frazionata.
   3  Le  motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura
in   economia   devono   essere   specificate  nel  relativo  decreto
autorizzativo del pagamento.
   4  L'acquisizione  di  beni  e  servizi e l'esecuzione di lavori a
trattativa privata avviene nei casi e con le modalita' previste dalla
vigente  normativa  statale.  In ogni caso i lavori di importo fino a
100.000  euro,  possono essere affidati a trattativa privata ai sensi
dell'art.  24,  comma  1, lett. 0a), della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni.