Articolo 53 Acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia ed a trattativa privata 1 Si possono eseguire in economia, entro il limite di importo dei 130.000 euro, con esclusione di IVA, tutti i servizi - ad eccezione di quelli relativi alla progettazione, per i quali trovano applicazione le norme contenute nella legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni, nonche' le norme del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 ad esse collegate - e si possono acquisire tutti i beni occorrenti per il normale funzionamento e per lo svolgimento di attivita' istituzionali degli uffici della Presidenza. 2 Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente frazionata. 3 Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in economia devono essere specificate nel relativo decreto autorizzativo del pagamento. 4 L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori a trattativa privata avviene nei casi e con le modalita' previste dalla vigente normativa statale. In ogni caso i lavori di importo fino a 100.000 euro, possono essere affidati a trattativa privata ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. 0a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.