Articolo 57
                               Penali

   1  Il  responsabile dei procedimenti di acquisizione, ovvero delle
spese con la procedura in economia:

a) determina il termine, da calcolarsi in giorni lavorativi:

- entro  il  quale  si  applica  la  penale  per  ritardata  consegna
  dell'oggetto  contrattuale.  Il  valore  della  penale, espresso in
  percentuale,  deve  essere  proporzionato al valore del contratto e
  deve  essere  calcolato  per  giorni lavorativi di ritardo. Qualora
  l'ammontare  complessivo della penale da applicare ecceda il 10 per
  cento  del  valore del contratto, il responsabile puo' risolvere il
  contratto e provvedere all'esecuzione in danno;
- oltre  il  quale  il  ritardo nell'esecuzione comporta d'ufficio la
  risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno.

b) determina,  altresi', la penale per l'inadempimento parziale della
   prestazione convenuta, dovuto a vizi, inesattezze ed irregolarita'
   dei beni e servizi acquisiti.

   2 E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
   3  Ai  contratti  relativi  a  lavori  si  applica  la  disciplina
contenuta nel D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.