Articolo 57 Penali 1 Il responsabile dei procedimenti di acquisizione, ovvero delle spese con la procedura in economia: a) determina il termine, da calcolarsi in giorni lavorativi: - entro il quale si applica la penale per ritardata consegna dell'oggetto contrattuale. Il valore della penale, espresso in percentuale, deve essere proporzionato al valore del contratto e deve essere calcolato per giorni lavorativi di ritardo. Qualora l'ammontare complessivo della penale da applicare ecceda il 10 per cento del valore del contratto, il responsabile puo' risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno; - oltre il quale il ritardo nell'esecuzione comporta d'ufficio la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno. b) determina, altresi', la penale per l'inadempimento parziale della prestazione convenuta, dovuto a vizi, inesattezze ed irregolarita' dei beni e servizi acquisiti. 2 E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 3 Ai contratti relativi a lavori si applica la disciplina contenuta nel D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.