Articolo 59
        Progressiva introduzione della contabilita' analitica

   1  Ai  fini della predisposizione del bilancio di previsione della
Presidenza,  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno, ciascun centro di
responsabilita'   e   di   spesa  provvede  a  individuare  obiettivi
operativi,  azioni,  tempi  nonche'  le  risorse  necessarie  al loro
raggiungimento, con riferimento all'esercizio finanziario successivo.
   2  A  partire dalla predisposizione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2004, la formulazione delle previsioni di cui
al comma 1 e' supportata dai dati forniti dal sistema di contabilita'
analitica dei costi, che ricollega le tipologie di risorse utilizzate
da  ciascun  centro  di  responsabilita'  e  di  spesa  ai  risultati
conseguiti  in relazione alla missione istituzionale e agli obiettivi
operativi assegnati nel precedente periodo di gestione.
   3 Ciascun centro di responsabilita' e di spesa:

a) sviluppa   un  proprio  sistema  di  programmazione,  individuando
   obiettivi  operativi,  azioni, tempi nonche' le risorse necessarie
   al loro raggiungimento;
b) gestisce il proprio sistema di contabilita' analitica dei costi.

   4  Le  attivita'  di  cui ai commi 1, 2 e 3 sono realizzate con il
coordinamento   ed  il  supporto  metodologico  dell'Ufficio  per  il
controllo   interno,   che   a   tale  scopo  provvede  a  realizzare
centralmente  e  ad  aggiornare costantemente un'apposita banca dati,
con l'ausilio delle strutture interessate.