Articolo 59 Progressiva introduzione della contabilita' analitica 1 Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione della Presidenza, entro il 30 giugno di ogni anno, ciascun centro di responsabilita' e di spesa provvede a individuare obiettivi operativi, azioni, tempi nonche' le risorse necessarie al loro raggiungimento, con riferimento all'esercizio finanziario successivo. 2 A partire dalla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, la formulazione delle previsioni di cui al comma 1 e' supportata dai dati forniti dal sistema di contabilita' analitica dei costi, che ricollega le tipologie di risorse utilizzate da ciascun centro di responsabilita' e di spesa ai risultati conseguiti in relazione alla missione istituzionale e agli obiettivi operativi assegnati nel precedente periodo di gestione. 3 Ciascun centro di responsabilita' e di spesa: a) sviluppa un proprio sistema di programmazione, individuando obiettivi operativi, azioni, tempi nonche' le risorse necessarie al loro raggiungimento; b) gestisce il proprio sistema di contabilita' analitica dei costi. 4 Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 sono realizzate con il coordinamento ed il supporto metodologico dell'Ufficio per il controllo interno, che a tale scopo provvede a realizzare centralmente e ad aggiornare costantemente un'apposita banca dati, con l'ausilio delle strutture interessate.