Articolo 6
                Formazione del bilancio di previsione

   1  I  titolari dei centri di responsabilita' e di spesa comunicano
entro il 30 giugno all'Ufficio bilancio e ragioneria, in coerenza con
la  direttiva di cui all'art. 3 comma 2, gli obiettivi articolati per
progetti e funzioni, il quadro delle necessarie risorse finanziarie e
la valutazione di massima sull'attendibilita' delle stesse.
   2  L'Ufficio  bilancio  e  ragioneria  elabora,  sulla  base della
direttiva  annuale  del  Segretario Generale, il progetto di bilancio
corredato dalla nota preliminare che esplicita:

a) i progetti e le funzioni previste per le strutture individuate dal
   Presidente  del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7, comma
   6, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303;
b) le  previsioni  finanziarie  complessive  del  bilancio  annuale e
   pluriennale.

   3  L'Ufficio  bilancio  e  ragioneria  trasmette  il  progetto  di
bilancio  al Segretario generale, il quale, sentita la Conferenza dei
capi  dipartimento, lo sottopone, entro il 30 novembre, al Presidente
per l'approvazione.
   4  Il  Segretario  generale  comunica il bilancio di previsione ai
Presidenti delle Camere entro quindici giorni dalla sua approvazione.
   5  Il  Presidente  provvede,  con  proprio  decreto,  ad apportare
variazioni al bilancio della Presidenza, qualora le stesse si rendano
necessarie a seguito dell'approvazione del bilancio dello Stato.
   6 Entro dieci giorni dalla pubblicazione del bilancio dello Stato,
il  Segretario  generale  trasmette  il  bilancio di previsione della
Presidenza  al  Ministero della Giustizia, per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
   7  Se  necessario,  il  Presidente  puo'  autorizzare  con proprio
decreto  l'esercizio  provvisorio,  nei  limiti  e  con  le modalita'
previste per il bilancio dello Stato.