Articolo 6 Formazione del bilancio di previsione 1 I titolari dei centri di responsabilita' e di spesa comunicano entro il 30 giugno all'Ufficio bilancio e ragioneria, in coerenza con la direttiva di cui all'art. 3 comma 2, gli obiettivi articolati per progetti e funzioni, il quadro delle necessarie risorse finanziarie e la valutazione di massima sull'attendibilita' delle stesse. 2 L'Ufficio bilancio e ragioneria elabora, sulla base della direttiva annuale del Segretario Generale, il progetto di bilancio corredato dalla nota preliminare che esplicita: a) i progetti e le funzioni previste per le strutture individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303; b) le previsioni finanziarie complessive del bilancio annuale e pluriennale. 3 L'Ufficio bilancio e ragioneria trasmette il progetto di bilancio al Segretario generale, il quale, sentita la Conferenza dei capi dipartimento, lo sottopone, entro il 30 novembre, al Presidente per l'approvazione. 4 Il Segretario generale comunica il bilancio di previsione ai Presidenti delle Camere entro quindici giorni dalla sua approvazione. 5 Il Presidente provvede, con proprio decreto, ad apportare variazioni al bilancio della Presidenza, qualora le stesse si rendano necessarie a seguito dell'approvazione del bilancio dello Stato. 6 Entro dieci giorni dalla pubblicazione del bilancio dello Stato, il Segretario generale trasmette il bilancio di previsione della Presidenza al Ministero della Giustizia, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 7 Se necessario, il Presidente puo' autorizzare con proprio decreto l'esercizio provvisorio, nei limiti e con le modalita' previste per il bilancio dello Stato.