Articolo 7 Struttura del bilancio di previsione 1 Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese per il funzionamento della Presidenza secondo i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. 2 Il bilancio di previsione e' ripartito in unita' previsionali di base, determinate per aree omogenee di attivita', affidate a ciascun centro di responsabilita'. Il bilancio e' accompagnato da una nota preliminare, da una relazione tecnica del Segretario generale e da una tabella dimostrativa degli oneri previsti per gli stipendi del personale. Ai fini della gestione, ciascuna unita' previsionale di base e' disaggregata in capitoli. 3 I centri di responsabilita' corrispondono al Segretariato generale ed alle strutture affidate a Ministri e Sottosegretari. Il Segretario generale, nell'ambito del Segretariato generale, con proprio decreto individua i centri di spesa che riflettono autonome responsabilita' gestionali. 4 Le entrate sono classificate in: a) entrate provenienti dal bilancio dello Stato; b) restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari; c) avanzo presunto dell'esercizio precedente; d) entrate per partite di giro. 5 Le spese sono classificate in: a) spese correnti; b) spese in conto capitale; c) spese per partite di giro. 6 Le spese sono ripartite in unita' previsionali di base individuate con decreto del Segretario generale ed affidate alla gestione unitaria dei centri di responsabilita' e dei centri di spesa. 7 Le spese, complessivamente, non possono superare le entrate. 8 Gli stanziamenti iniziali dei capitoli di spesa di parte corrente ed in conto capitale non possono, complessivamente, superare le entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 4. 9 Le entrate e le spese per partite di giro devono trovare esatta corrispondenza. 10 Ogni centro di responsabilita' della Presidenza puo' essere dotato di un fondo di cassa di importo non superiore a 20.000 euro, salvo importi superiori per comprovate esigenze valutate ed approvate dal Segretario Generale, da iscriversi in bilancio tra le partite di giro. Il fondo puo' essere reintegrato, previa presentazione della documentazione giustificativa. L'utilizzo del fondo di cassa e le procedure di reintegrazione dello stesso sono definite dal manuale delle procedure di cui all'art. 2, comma 2. 11 La gestione delle competenze fisse ed accessorie riguardanti la generalita' del personale, ivi comprese le indennita' previste dall'articolo 21, comma 7, lettera a), e' affidata al Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione. Sono esclusi le indennita' di missione ed i trattamenti economici accessori del personale addetto agli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio e dei Ministri senza portafoglio o Sottosegretari alla Presidenza, di cui all'articolo 7, comma 7 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 303.