Articolo 7
                Struttura del bilancio di previsione

   1  Il  bilancio  di previsione espone le entrate e le spese per il
funzionamento  della  Presidenza  secondo  i principi contenuti nella
legge 3 aprile 1997, n. 94.
   2 Il bilancio di previsione e' ripartito in unita' previsionali di
base,  determinate per aree omogenee di attivita', affidate a ciascun
centro  di  responsabilita'.  Il bilancio e' accompagnato da una nota
preliminare,  da  una  relazione tecnica del Segretario generale e da
una  tabella  dimostrativa  degli oneri previsti per gli stipendi del
personale.  Ai  fini  della gestione, ciascuna unita' previsionale di
base e' disaggregata in capitoli.
   3  I  centri  di  responsabilita'  corrispondono  al  Segretariato
generale  ed  alle strutture affidate a Ministri e Sottosegretari. Il
Segretario  generale,  nell'ambito  del  Segretariato  generale,  con
proprio  decreto  individua i centri di spesa che riflettono autonome
responsabilita' gestionali.
   4 Le entrate sono classificate in:

a) entrate provenienti dal bilancio dello Stato;
b) restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari;
c) avanzo presunto dell'esercizio precedente;
d) entrate per partite di giro.

5 Le spese sono classificate in:

a) spese correnti;
b) spese in conto capitale;
c) spese per partite di giro.

   6   Le  spese  sono  ripartite  in  unita'  previsionali  di  base
individuate  con  decreto  del  Segretario  generale ed affidate alla
gestione  unitaria  dei  centri  di  responsabilita'  e dei centri di
spesa.
   7 Le spese, complessivamente, non possono superare le entrate.
   8  Gli  stanziamenti  iniziali  dei  capitoli  di  spesa  di parte
corrente ed in conto capitale non possono, complessivamente, superare
le entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 4.
   9  Le entrate e le spese per partite di giro devono trovare esatta
corrispondenza.
   10  Ogni  centro  di  responsabilita' della Presidenza puo' essere
dotato  di  un fondo di cassa di importo non superiore a 20.000 euro,
salvo importi superiori per comprovate esigenze valutate ed approvate
dal  Segretario Generale, da iscriversi in bilancio tra le partite di
giro.  Il  fondo  puo' essere reintegrato, previa presentazione della
documentazione  giustificativa.  L'utilizzo  del  fondo di cassa e le
procedure  di  reintegrazione  dello stesso sono definite dal manuale
delle procedure di cui all'art. 2, comma 2.
   11 La gestione delle competenze fisse ed accessorie riguardanti la
generalita'  del  personale,  ivi  comprese  le  indennita'  previste
dall'articolo  21,  comma  7, lettera a), e' affidata al Dipartimento
per  le  risorse umane e l'organizzazione. Sono esclusi le indennita'
di  missione  ed  i  trattamenti  economici  accessori  del personale
addetto  agli  uffici  di  diretta  collaborazione del Presidente del
Consiglio  e  dei  Ministri  senza  portafoglio o Sottosegretari alla
Presidenza, di cui all'articolo 7, comma 7 del D.lgs. 30 luglio 1999,
n. 303.