IL DIRETTORE GENERALE
                    per le politiche strutturali
                        e lo sviluppo rurale
  Vista  la  legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis, di
conversione  con  modificazioni  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149,  recante  interventi  urgenti in favore dell'economia che recita
"le  garanzie  concesse,  prima  dell'entrata  in vigore del presente
decreto,  da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative
stesse,  di  cui  sia  stata previamente accertata l'insolvenza, sono
assunte a carico del bilancio dello Stato";
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  80161  del  2  febbraio 1994,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, con
il  quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata
legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis;
  Vista  la  circolare  n.  17  del  14 luglio 1994, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  del  23  agosto  1994,  con  il quale sono state
fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di soci,
di  curatori  fallimentari,  commissari  liquidatori e presidenti dei
collegi sindacali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  83667  del  2  ottobre  1995,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - dell'11
ottobre  1995,  n. 238, con il quale sono stati approvati i risultati
dell'istruttoria  svolta  sulle  istanze  ai  sensi  della  legge  n.
237/1993  art.  1,  comma 1-bis, e riportati nell'elaborato datato 30
giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  18 dicembre 1995, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  del 2 gennaio 1996, n. 1, con il quale e'
stato  approvato  un  nuovo  elaborato  datato  30  novembre  1995 in
sostituzione  di  quello  allegato  al decreto ministeriale 2 ottobre
1995, n. 83667;
  Visto l'art. 126 della legge 20 dicembre 2000, n. 388;
  Preso  atto  che  con  il richiamato decreto ministeriale 2 ottobre
1995  le  istanze presentate da Borzaro Giuseppe e Guarino Salvatore,
per se' e per altri garanti, non sono state accolte in quanto mancava
la  dichiarazione  della  qualifica  di  socio,  da  rendere mediante
apposita  indicazione  nella  scheda prestampata, facente parte della
richiamata circolare n. 17 del 14 luglio 1994;
  Considerato  che  i  suddetti  sig.  ri  Borzaro  e  Guarino  hanno
presentato ricorso al T.A.R. Lazio in data 1 dicembre 1995 avverso il
decreto   ministeriale  2  ottobre  1995,  per  l'annullamento  della
decisione di esclusione dai benefici della legge n. 237/1993, art. 1,
comma 1-bis;
  Considerato  che,  nonostante sia stata presentata in data 2 maggio
2001  al  T.A.R.  Lazio,  per  il  tramite  dell'Avvocatura generale,
istanza  di  prelievo  per  la  trattazione  urgente  del  merito del
ricorso, il ricorso stesso risulta tuttora pendente;
  Considerato  che  i  sig. ri Borzaro e Guarino, con note in data 19
novembre  2001  e 28 giugno 2002, hanno presentato istanza di riesame
delle   loro  posizioni  adducendo  ragioni  formali  circa  la  loro
effettiva qualifica di soci della cooperativa Cervo;
  Preso  atto  che  in  data  10  settembre  2002, il sig. Borzaro ha
presentato  copia  notarile  dell' atto costitutivo della cooperativa
Cervo  dal  quale  risulta  che  lo  stesso  Borzaro  e'  stato socio
fondatore della cooperativa medesima e suo presidente;
  Considerato che relativamente al sig. Guarino la qualifica di socio
e'  stata  attestata  dal  curatore  del fallimento della cooperativa
Cervo, con nota in data 26 novembre 2001;
  Preso  atto  che  gli altri garanti solidali hanno dichiarato nelle
schede A6 di essere soci della cooperativa di cui trattasi;
  Preso atto che dall'esame di merito delle istanze risulta che:
    per  l'istanza presentata da Borzaro Giuseppe, non possono essere
ammessi  i  crediti  vantati da AICA e da Banco di Roma in quanto non
iscritti  al  passivo e dalla Banca Nazionale del Lavoro in quanto il
credito  non  e' stato documentato, mentre possono essere ammessi due
crediti  vantati dal Banco di Napoli, nei limiti degli importi ancora
iscritti nello stato passivo;
    per  l'istanza  di  Guarino  Salvatore,  il  credito  vantato  da
Cooperleasing risulta regolarmente documentato e quindi ammissibile;
  Considerato  che  la  qualifica  dei  sig. ri Tag scorretta.Borzaro
Giuseppe  e Guarino Salvatore, quali soci della cooperativa Cervo, e'
stata desunta, ora, da atti che presumibilmente possono avere valenza
nel giudizio pendente presso il T.A.R. Lazio;
  Ritenuto  di  accogliere,  in  base  alla  suddetta documentazione,
l'istanza  di  riesame  presentata  dai  sig.  ri  Borzaro Giuseppe e
Guarino Salvatore;
  Preso  atto  che  la cooperativa agricola zootecnica Cervo e' stata
dichiarata  fallita  con  sentenza  del tribunale di Benevento del 13
luglio  1887,  n.  23/87,  come rettificata dallo stesso tribunale di
Benevento in data 28 luglio 1987;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  garanzie  prestate  da  Borzaro  Giuseppe  e  dagli  altri soci
solidali  sottoscrittori delle schede A/6 al Banco di Napoli a favore
della  cooperativa  agricola  zootecnica Cervo, in base ai criteri di
cui   al  decreto  ministeriale  2 febbraio  1994,  richiamato  nelle
premesse,   sono  inserite  nell'elenco  n.  1  allegato  al  decreto
ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
l  del  2 gennaio  1996,  con riserva di individuare le posizioni che
saranno assunte nell'elenco stesso;