Art. 2. L'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 e' cosi' modificato: "Al termine dell'istruttoria, l'Autorita' marittima competente in relazione alla iscrizione delle navi da demolire, procede al calcolo del premio ai sensi dell'art. 4 e trasmette al Ministero, entro trenta giorni dall'acquisizione della domanda, ovvero entro sessanta giorni in caso di integrazione documentale, una comunicazione secondo lo schema allegato (Allegato 1).".