Art. 2.
  L'art.  3,  comma 4  del  decreto  ministeriale 22 dicembre 2000 e'
cosi' modificato: "Al termine dell'istruttoria, l'Autorita' marittima
competente  in  relazione  alla  iscrizione  delle  navi da demolire,
procede  al  calcolo  del  premio ai sensi dell'art. 4 e trasmette al
Ministero,  entro  trenta  giorni  dall'acquisizione  della  domanda,
ovvero entro sessanta giorni in caso di integrazione documentale, una
comunicazione secondo lo schema allegato (Allegato 1).".