Art. 4.
  L'art.  3,  comma 8  del  decreto ministeriale 22 dicembre 2000, e'
cosi'  modificato:  "Entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla data di
riconsegna  della licenza di pesca il richiedente deve procedere alla
demolizione.  Il  mancato rispetto di detto termine pone a carico del
richiedente   il   rischio   connesso   alla   ridotta  o  incompleta
disponibilita'   di   risorse   finanziarie.   In   casi  eccezionali
l'Autorita' marittima puo' concedere la proroga di giorni trenta.".