Art. 4. L'art. 3, comma 8 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, e' cosi' modificato: "Entro il termine di sei mesi dalla data di riconsegna della licenza di pesca il richiedente deve procedere alla demolizione. Il mancato rispetto di detto termine pone a carico del richiedente il rischio connesso alla ridotta o incompleta disponibilita' di risorse finanziarie. In casi eccezionali l'Autorita' marittima puo' concedere la proroga di giorni trenta.".