Art. 8. All'art. 4 del richiamato decreto ministeriale 22 dicembre 2000, e' aggiunto il seguente comma 7: "Nei limiti delle risorse economiche disponibili, per soddisfare il maggior numero di richieste pervenute, il premio calcolato secondo i predetti criteri e' ridotto nelle seguenti misure: 80% del dovuto applicando le tabelle 1 e 2 dell'allegato IV del regolamento n. 2792/99 per tutte le navi abilitate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema "strascico" di lunghezza FT inferiore a 12 metri; 70% del dovuto applicando le tabelle 1 e 2 dell'allegato IV del regolamento n. 2792/99 per le navi abilitate all'esercizio dell'attivita' di pesca "costiera locale" e per le navi abilitate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema "strascico" di lunghezza FT compresa fra 12 e 24 metri; 60% del dovuto applicando le tabelle 1 e 2 dell'allegato IV del regolamento n. 2792/99 per tutte le restanti unita' da pesca.