Art. 8.
  All'art. 4 del richiamato decreto ministeriale 22 dicembre 2000, e'
aggiunto  il  seguente  comma 7: "Nei limiti delle risorse economiche
disponibili, per soddisfare il maggior numero di richieste pervenute,
il  premio  calcolato  secondo  i  predetti  criteri e' ridotto nelle
seguenti misure:
    80%  del  dovuto applicando le tabelle 1 e 2 dell'allegato IV del
regolamento  n.  2792/99  per  tutte  le navi abilitate all'esercizio
dell'attivita'  di  pesca  con il sistema "strascico" di lunghezza FT
inferiore a 12 metri;
    70%  del  dovuto applicando le tabelle 1 e 2 dell'allegato IV del
regolamento   n.   2792/99   per   le  navi  abilitate  all'esercizio
dell'attivita'  di  pesca  "costiera  locale" e per le navi abilitate
all'esercizio  dell'attivita'  di pesca con il sistema "strascico" di
lunghezza FT compresa fra 12 e 24 metri;
    60%  del  dovuto applicando le tabelle 1 e 2 dell'allegato IV del
regolamento n. 2792/99 per tutte le restanti unita' da pesca.