(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
          TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO
               DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CATANZARO
                               Art. 1.
  Con decorrenza dal 1 marzo 2003 le tariffe minime per le operazioni
di  facchinaggio,  nel  territorio  della  provincia di Catanzaro, ai
sensi  dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite per come segue:
                               Art. 2.
    Tariffe  per  ogni  100  Kg  e/o a capo (carico o scarico) per la
movimentazione  di  merci  e/o  bestiame  effettuata  con i mezzi dei
facchini o delle loro Associazioni:
      a) cereali e derivati - concimi e mangimi:
        cereali,  sfarinati  in  genere,  sementi in genere in sacco:
Euro 0,60;
        concimi e mangimi in sacchi: Euro 0,60;
        farine  da  pane  e  pasta,  comprensiva di distivaggio: Euro
0,85;
      b) ferri e metalli:
        macchine: Euro 0,75;
        rottami di ferro trafilati e lamiere in genere: Euro 0,75;
      c) frutta e verdure:
        frutta e verdura, in ceste o colli: Euro 0,65;
        frutta e verdura, alla rinfusa: Euro 0,95;
      d) generi alimentari vari:
        burro, olio, zucchero, formaggi, ecc.: Euro 0,80;
      e) legnami da opera e da costruzione:
        tavole,  tondelli,  travetti,  travi e tronchi fino a 200 Kg:
Euro 0,80;
        travi e tronchi oltre i 200 Kg: Euro 1,05;
        carico  di  tronchi  e  cimali  in zone boschive o ripe: Euro
2,70;
      f) materiale da costruzione:
        laterizi e piastrelle in genere: Euro 0,90;
        marmi in blocco e piastre lavorate: Euro 0,95;
        materiale per rivestimento ed altro: Euro 0,90;
      g) generi vari di monopolio:
        tabacchi in cartoni, sale in cartoni: Euro 1,15;
        sale in sacchi: Euro 0,85;
      h) operazioni varie:
        movimento   merci   all'interno   dei   magazzini:  per  ogni
operazione effettuata: Euro 0,45;
      i) bovini, equini, puledri, suini:
        operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:
          al capo: Euro 4,55;
          carico: Euro 2,65;
          scarico: Euro 1,90;
        operazioni di carico/scarico di puledri e suini:
          al capo: Euro 2,80;
          carico: Euro 1,40;
          scarico: Euro 1,40;
      l) ovini e caprini: operazioni di carico/scarico:
        al capo: Euro 1,80;
        carico: Euro 1,30;
        scarico: Euro 1,30.
    Qualora  le  operazioni vengano svolte con mezzi del committente,
le tariffe saranno decurtate del 10%.
    Per  il  carico  e  lo  scarico  oltre i 50 metri dal punto delle
operazioni,  si  applichera' sulla tariffa base una maggiorazione del
20%.
                               Art. 3.
    Facchinaggio - paga oraria:
      a) per  tutte  le  operazioni  di  facchinaggio  non menzionate
nell'art. 2 del presente tariffario: Euro 11,50;
      a.1)  attivita' preliminari e complementari al facchinaggio che
si   elencano   a   titolo   esemplificativo:   in  sacco,  legatura,
accatastamento,     disaccatastamento,    pressatura,    imballaggio,
preparazione  cartoni per confezioni, incelofanatura piu' sottovuoto,
deposito colli e bagagli, scuoiatura: Euro 11,50;
      b) movimentazione  ed operazioni di trasloco: movimentazione di
mobili  ed  arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e
privati, relativi ad attivita' di trasloco: Euro 14,00.
    Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente
articolo,  vengano  effettuate  con mezzi del committente le relative
tariffe vengono cosi' fissate:
      operazione di cui alla lettera a): Euro 9,50;
      operazioni di cui alla lettera a.1): Euro 9,50;
      operazioni di cui alla lettera b): Euro 12,00.
                               Art. 4.
    Maggiorazione tariffe:
        a) lavoro notturno: 45%;
        b) lavoro festivo: 50%.
                               Art. 5.
    Le  tariffe,  per  tutte  le  operazioni  di  facchinaggio che si
svolgono  in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico
(pioggia,   neve,   ambienti   ad   elevate  temperature  o  ambienti
frigoriferi, polveri, esalazioni ecc.), debbono essere maggiorate del
20%.
                               Art. 6.
    Decorrenza  e  durata:  il  presente tariffario avra' validita' e
durata per gli anni 2003 e 2004.