IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  19  della  legge  28 dicembre  2001, n. 448, recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002);
  Visto,  in  particolare, il comma 1, del citato art. 19 della legge
28 dicembre  2001,  n. 448, il quale per l'anno 2002, esclude, per le
amministrazioni  dello Stato, il divieto di procedere ad assunzioni a
tempo indeterminato, riguardo al personale della carriera diplomatica
ed  alle  assunzioni  definite  dal  Ministero  della  giustizia  nel
programma  straordinario  di  assunzioni  nel  limite  di cinquecento
unita'   di   personale   appartenente   alle   figure  professionali
strettamente  necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato
giudiziario;
  Vista  la  legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art.
39 come successivamente modificato ed integrato;
  Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  il  quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento per
le  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi del
citato art. 39;
  Vista  la  nota n. 4447/CD/1089 del 10 ottobre 2002 con la quale il
Ministero  della giustizia ha rappresentato la necessita' di avviare,
ai  sensi dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per il
2002,  un  programma  di assunzioni concernenti cinquecento unita' di
personale,   appartenente   a   figure   professionali   strettamente
necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato giudiziario;
  Tenuto  conto  delle ragioni di necessita' ed urgenza rappresentate
dal Ministero della giustizia nella citata nota del 10 ottobre 2002;
  Ritenuto  che,  considerate  le specifiche esigenze del settore, il
programma  straordinario  di  assunzioni  per  il 2002 presentato dal
Ministero  della  giustizia  debba essere approvato e che il medesimo
Ministero   della   giustizia  debba  essere  autorizzato,  ai  sensi
dell'art.  19  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il corrente
anno,  per cinquecento assunzioni di unita' di personale appartenente
a  figure  professionali  strettamente  necessarie  ad  assicurare la
funzionalita' dell'apparato giudiziario;
  Vista  la  richiesta  (nota  n.  035/2003  del 14 ottobre 2002) del
Ministero  degli  affari  esteri di assunzione di quaranta funzionari
nel  grado  iniziale  della  carriera  diplomatica  a  seguito di una
procedura  di  reclutamento  autorizzata  con  decreto del Presidente
della  Repubblica  del  17  aprile  2002,  al  fine  di  integrare le
dotazioni  organiche  del  personale  diplomatico  di  cui alla legge
28 luglio  1999,  n. 266, e del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.
852,  e  di  favorire  il  coordinamento  delle  attivita' all'estero
connesse alla sicurezza dello Stato;
  Ritenuto,  pertanto,  che  il  Ministero  degli affari esteri debba
essere  autorizzato  ad  assumere,  ai sensi dell'art. 19 della legge
28 dicembre  2001,  n.  448,  quaranta  funzionari nel grado iniziale
della carriera diplomatica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2002;
  Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' approvato il programma straordinario, relativo all'anno 2002,
di  assunzioni di personale concernente il Ministero della giustizia,
come da tabella 1 allegata al presente decreto.
  2.  In attuazione del programma straordinario di cui al comma 1, il
Ministero  della  giustizia  e'  autorizzato  ad assumere, per l'anno
2002,  un  contingente complessivo di cinquecento unita' di personale
appartenente  alle  figure  professionali  strettamente necessarie ad
assicurare   la  funzionalita'  dell'apparato  giudiziario,  come  da
tabella 1 allegata al presente decreto.