Art. 2. 1. Il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzato ad assumere, per l'anno 2002, quaranta unita' di personale appartenenti ai funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2003 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 42