Art. 2.
  1.  Il  Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 19, comma
1,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' autorizzato ad assumere,
per  l'anno  2002,  quaranta  unita'  di  personale  appartenenti  ai
funzionari nel grado iniziale della carriera diplomatica.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2003
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 42