Art. 2.

  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al   primo  comma del  precedente  art.  1  dovranno  pervenire,  con
l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato
decreto ministeriale del 19 dicembre 2002, entro le ore 11 del giorno
11 febbraio 2003.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 19
dicembre 2002. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.