IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale e le modifiche introdotte dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590; Vista legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata; Visto l'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che istituisce presso l'ISMEA un Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici; Visto l'art. 13, comma 4-sexies del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che destina al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002; Vista la legge 13 novembre 2002, n. 256, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici"; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 novembre 2002, che stabilisce le modalita' operative del fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli, prevedendo, tra l'altro, l'approvazione del piano riassicurativo agricolo annuale; Ritenuto di approvare il piano riassicurativo agricolo per il 2003, concordato con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Vista l'intesa della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Per "Cedente" si intende la compagnia assicurativa che stipula il trattato di riassicurazione con il Fondo. 2. Per "Trattato" si intende il contratto di riassicurazioni stipulato tra la Cedente e il Fondo di riassicurazione. 3. Per "premi" si intendono i premi emessi e sottoscritti dalla Cedente nel periodo considerato dal trattato riassicurativo, comprensivi degli accessori di qualsiasi natura. 4. Per "sinistri" o "perdite" si intendono le indennita' che la Cedente e' tenuta a pagare agli assicurati durante la campagna, aumentate delle spese di liquidazione e diminuite degli eventuali recuperi netti ancorche' derivanti da trattati di riassicurazioni stipulati con soggetti diversi dal Fondo. Per "spese di liquidazione" si intendono le sole spese sostenute per l'acquisizione della perizia necessaria alla verifica e alla quantificazione del danno subito. 5. Per rapporto sinistri/premi o "loss ratio" si intende il rapporto, espresso m percentuale, tra l'insieme delle perdite ed i premi emessi dalla cedente durante la campagna. 6. Per "Campagna assicurativa" si intende: a) per le produzioni primaverili-estive, l'anno solare (1 gennaio-31 dicembre); b) per le produzioni autunno-vernine, il periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 giugno dell'anno successivo. 7. Per retrocessione si intende la cessione di rischi dal Fondo a riassicuratori terzi.