IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  25  maggio  1970, n. 364, istitutiva del Fondo di
solidarieta'   nazionale   e  le  modifiche  introdotte  dalla  legge
15 ottobre 1981, n. 590;
  Vista legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante "Nuova disciplina del
Fondo di solidarieta' nazionale";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
324, sull'assicurazione agricola agevolata;
  Visto  l'art.  127,  comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che  istituisce  presso  l'ISMEA  un Fondo per la riassicurazione dei
rischi  agricoli al fine di sostenere la competitivita' delle imprese
e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici;
  Visto l'art. 13, comma 4-sexies del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
che  destina al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi
atmosferici  di  cui  all'art.  127, comma 3, della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  un  importo  pari  a  10  milioni  di euro a partire
dall'anno 2002;
  Vista la legge 13 novembre 2002, n. 256, "Conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante
interventi   urgenti  a  favore  del  comparto  agricolo  colpito  da
eccezionali eventi atmosferici";
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)";
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del  7 novembre 2002, che stabilisce le modalita' operative del fondo
per  la riassicurazione dei rischi agricoli, prevedendo, tra l'altro,
l'approvazione del piano riassicurativo agricolo annuale;
  Ritenuto di approvare il piano riassicurativo agricolo per il 2003,
concordato con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Vista  l'intesa  della  Conferenza  per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio
2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.  Per  "Cedente" si intende la compagnia assicurativa che stipula
il trattato di riassicurazione con il Fondo.
  2.  Per  "Trattato"  si  intende  il  contratto  di riassicurazioni
stipulato tra la Cedente e il Fondo di riassicurazione.
  3.  Per  "premi"  si  intendono i premi emessi e sottoscritti dalla
Cedente   nel   periodo   considerato  dal  trattato  riassicurativo,
comprensivi degli accessori di qualsiasi natura.
  4.  Per  "sinistri"  o  "perdite" si intendono le indennita' che la
Cedente  e'  tenuta  a  pagare  agli  assicurati durante la campagna,
aumentate  delle  spese  di  liquidazione e diminuite degli eventuali
recuperi  netti  ancorche'  derivanti  da trattati di riassicurazioni
stipulati con soggetti diversi dal Fondo. Per "spese di liquidazione"
si intendono le sole spese sostenute per l'acquisizione della perizia
necessaria alla verifica e alla quantificazione del danno subito.
  5.  Per  rapporto  sinistri/premi  o  "loss  ratio"  si  intende il
rapporto,  espresso  m  percentuale, tra l'insieme delle perdite ed i
premi emessi dalla cedente durante la campagna.
  6. Per "Campagna assicurativa" si intende:
    a) per   le   produzioni  primaverili-estive,  l'anno  solare  (1
gennaio-31 dicembre);
    b) per  le produzioni autunno-vernine, il periodo compreso tra il
1 luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.
  7.  Per  retrocessione si intende la cessione di rischi dal Fondo a
riassicuratori terzi.