Art. 2.
                              Finalita'

  1.  Il  Piano  riassicurativo  agricolo  annuale, di seguito Piano,
stabilisce  le  modalita'  operative del Fondo di riassicurazione, di
seguito  Fondo,  in  conformita'  a  quanto  previsto  all'art. 5 del
decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  del
7 novembre 2002.
  2.  Le  linee  assicurative  agevolate  considerate  dal  Piano che
possono essere oggetto dell'intervento del Fondo sono:
    a) polizze  sui  rischi  combinati  o  pluririschio:  i contratti
assicurativi  che  coprono  i danni prodotti da piu' eventi dannosi a
carico di una o piu' coltura.
    b) polizze  sui  rischi  produttivi  o  multirischio, i contratti
assicurativi che coprono il risultato della produzione, misurato come
quantita'   prodotta   per   superficie   coltivata   tenendo  conto,
eventualmente, anche della compromissione della qualita'.