Art. 2. Finalita' 1. Il Piano riassicurativo agricolo annuale, di seguito Piano, stabilisce le modalita' operative del Fondo di riassicurazione, di seguito Fondo, in conformita' a quanto previsto all'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 novembre 2002. 2. Le linee assicurative agevolate considerate dal Piano che possono essere oggetto dell'intervento del Fondo sono: a) polizze sui rischi combinati o pluririschio: i contratti assicurativi che coprono i danni prodotti da piu' eventi dannosi a carico di una o piu' coltura. b) polizze sui rischi produttivi o multirischio, i contratti assicurativi che coprono il risultato della produzione, misurato come quantita' prodotta per superficie coltivata tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione della qualita'.