Art. 4.
                        Polizze multirischio

  1. La ripartizione dei rischi tra Cedente e Fondo verra' effettuata
in quota pura sull'intera produzione assunta.
  2. La copertura del Fondo di riassicurazione interviene sull'intero
ammontare dei rischi assunti dalle Cedenti.
  3.  Le Cedenti devono corrispondere al Fondo almeno l'80% dei premi
relativi ai rischi ceduti.
  4.  Il  Fondo  potra' retrocedere una percentuale di rischi assunti
fino al 50%.