Art. 4. Polizze multirischio 1. La ripartizione dei rischi tra Cedente e Fondo verra' effettuata in quota pura sull'intera produzione assunta. 2. La copertura del Fondo di riassicurazione interviene sull'intero ammontare dei rischi assunti dalle Cedenti. 3. Le Cedenti devono corrispondere al Fondo almeno l'80% dei premi relativi ai rischi ceduti. 4. Il Fondo potra' retrocedere una percentuale di rischi assunti fino al 50%.