Art. 7. Disposizioni finanziarie 1. La riserva di stabilizzazione e' fissata fino al 20% del risultato tecnico della gestione. 2. Per la copertura dei rischi relativi a polizze pluririschio e' destinato, salvo il disposto al successivo comma 4, il 60% della dotazione del Fondo. 3. Per la copertura dei rischi relativi a polizze multirischio e' destinato, salvo il disposto al successivo comma 4, il 40% della dotazione del Fondo. 4. Le disponibilita' di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono essere diversamente allocate e compensate tra le due tipologie di polizza in funzione delle accertate esigenze del mercato.