Art. 7.
                      Disposizioni finanziarie

  1.  La  riserva  di  stabilizzazione  e'  fissata  fino  al 20% del
risultato tecnico della gestione.
  2.  Per  la copertura dei rischi relativi a polizze pluririschio e'
destinato,  salvo  il  disposto  al  successivo comma 4, il 60% della
dotazione del Fondo.
  3.  Per  la copertura dei rischi relativi a polizze multirischio e'
destinato,  salvo  il  disposto  al  successivo comma 4, il 40% della
dotazione del Fondo.
  4.  Le  disponibilita'  di  cui  ai  precedenti commi 2 e 3 possono
essere  diversamente  allocate  e  compensate tra le due tipologie di
polizza in funzione delle accertate esigenze del mercato.