Art. 8. Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validita' per l'anno 2003. 2. Al fine di garantire l'operativita' del Fondo, qualora entro i limiti stabiliti all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 novembre 2002, non fosse approvato un nuovo Piano, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono prorogate per l'anno successivo. Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 7 febbraio 2003 Il Ministro: Alemanno