Art. 8.
                         Disposizioni finali

  1.  Le  disposizioni di cui al presente decreto hanno validita' per
l'anno 2003.
  2.  Al  fine di garantire l'operativita' del Fondo, qualora entro i
limiti  stabiliti  all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali  del  7 novembre  2002,  non  fosse
approvato  un nuovo Piano, le disposizioni di cui al presente decreto
si intendono prorogate per l'anno successivo.
  Il  presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale di bilancio
per  la  registrazione  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
    Roma, 7 febbraio 2003
                                                Il Ministro: Alemanno