Art. 5.
  Gli  oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno
carico  al  capitolo 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
  L'onere  per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2006  fara'  carico  al  capitolo  che verra' iscritto nello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per   l'anno  stesso,  e  corrispondente  al  capitolo  9502  (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
  L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5
del  citato  decreto  del  23  gennaio  2003, sara' scritturato dalle
sezioni  di tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e fara' carico al
capitolo  2247  (unita'  previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2003.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio  presso  l'ex  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione  economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 20 febbraio 2003
                                                Il Ministro: Tremonti