Art. 2. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e' consentita, per motivi relativi ai sistemi di frenatura dei veicoli, la vendita o la messa in circolazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni se tali ricambi sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE, come modificato, da ultimo, dal presente decreto di recepimento della direttiva 2002/78/CE.