Art. 2.
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2003  e'  consentita, per motivi
relativi  ai  sistemi di frenatura dei veicoli, la vendita o la messa
in circolazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni se
tali ricambi sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro
per  i  trasporti  e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento
della  direttiva 71/320/CEE, come modificato, da ultimo, dal presente
decreto di recepimento della direttiva 2002/78/CE.