Art. 3. 1. A decorrere dal 1 giugno 2003 non e' consentita, per motivi relativi ai sistemi di frenatura dei veicoli, la vendita o la messa in circolazione di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni se tali ricambi non sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE, come modificato, da ultimo, dal presente decreto di recepimento della direttiva 2002/78/CE. 2. In deroga alle disposizioni del comma 1, per i pezzi di ricambio, e' consentita la vendita o la messa in circolazione di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni destinati al montaggio sui tipi di veicoli per i quali l'omologazione e' stata concessa prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/12/CE, a condizione che tali gruppi di ricambio siano conformi alle prescrizioni della versione precedente del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, applicabile al momento della messa in circolazione di detti veicoli. In nessun caso i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni in questione potranno contenere amianto.