Art. 3.
  1.  A  decorrere  dal  1  giugno 2003 non e' consentita, per motivi
relativi  ai  sistemi di frenatura dei veicoli, la vendita o la messa
in  circolazione di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni se
tali  ricambi  non  sono  conformi  alle prescrizioni del decreto del
Ministro  per  i  trasporti  e  l'aviazione  civile 5 agosto 1974, di
recepimento  della  direttiva 71/320/CEE, come modificato, da ultimo,
dal presente decreto di recepimento della direttiva 2002/78/CE.
  2.  In  deroga  alle  disposizioni  del  comma  1,  per  i pezzi di
ricambio,  e'  consentita  la  vendita  o la messa in circolazione di
gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni destinati al montaggio
sui  tipi  di  veicoli  per  i quali l'omologazione e' stata concessa
prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro per i trasporti
e   l'aviazione   5 agosto   1974,  di  recepimento  della  direttiva
71/320/CEE,  come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e
della  navigazione  4 agosto  1998,  di  recepimento  della direttiva
98/12/CE,  a  condizione  che  tali gruppi di ricambio siano conformi
alle  prescrizioni della versione precedente del decreto del Ministro
per  i  trasporti  e l'aviazione civile 5 agosto 1974, modificato dal
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998,
applicabile  al momento della messa in circolazione di detti veicoli.
In  nessun  caso  i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni in
questione potranno contenere amianto.