Allegato Gli allegati I, IX e XV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998 sono modificati nel modo seguente. 1. Nell'allegato I, punto 2, si aggiungono seguenti punti 2.3-2.3.4: "2.3. Guarnizioni, dei freni e gruppi di guarnizioni dei freni; 2.3.1. I gruppi di guarnizioni dei freni utilizzati per sostituire parti usurate devono rispettare le prescrizioni dell'allegato XV per le categorie di veicoli di cui al punto 1.1 dello stesso. 2.3.2. Se tuttavia i gruppi di guarnizioni dei freni sono di un tipo previsto dal punto 1.2 dell'appendice all'allegato IX e sono destinati al montaggio su un veicolo/asse/freno a cui si riferisce il documento di omologazione, non devono rispettare le prescrizioni dell'allegato XV, a condizione di rispettare le disposizioni dei punti da 2.3.2.1 a 2.3.2.2. 2.3.2.1. Marcatura: sui gruppi di guarnizioni dei freni devono essere apposte almeno le seguenti informazioni d'identificazione: 2.3.2.1.1. Nome o marca del costruttore del veicolo e/o del componente. 2.3.2.1.2. Marca e numero d'identificazione della parte del gruppo di guarnizioni dei freni come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4. 2.3.2.2. Imballaggio: I gruppi di guarnizioni dei freni devono essere confezionati in set per asse conformemente alle disposizioni seguenti: 2.3.2.2.1. Ogni confezione deve essere sigillata e realizzata in modo da evidenziare eventuali aperture. 2.3.2.2.2.2. Ciascuna confezione deve recare almeno le seguenti informazioni. 2.3.2.2.2.1. Quantita' di gruppi di guarnizioni dei freni contenuti nella confezione. 2.3.2.2.2.2. Nome o denominazione commerciale del veicolo e/o del costruttore dei componenti. 2.3.2.2.2.3. Marca e numero d'identificazione del pezzo del gruppo di guarnizioni dei freni, come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4. 2.3.2.2.2.4. Numeri delle parti del set per asse come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4. 2.3.2.2.2.5. Informazioni sufficienti da consentire al consumatore di identificare i veicoli/assi/freni per i quali il contenuto della confezione e' omologato. 2.3.2.2.3. Ciascuna confezione deve contenere istruzioni di montaggio, le quali contengano un particolare riferimento alle parti accessorie e indichino che i gruppi di guarnizioni dei freni devono essere sostituiti in set per asse. 2.3.2.2.3.1. In alternativa le istruzioni per il montaggio possono essere fornite in una confezione trasparente separata insieme alla confezione del gruppo di guarnizioni dei freni. 2.3.3. I gruppi di guarnizioni dei freni forniti ai costruttori di veicoli esclusivamente per l'uso durante l'assemblaggio dei veicoli non devono rispettare le prescrizioni dei punti 2.3.2.1 e 2.3.2.2 di cui sopra. 2.3.4. Il costruttore del veicolo deve fornire al servizio tecnico e/o all'autorita' di omologazione le informazioni necessarie in un formato elettronico che collega i numeri delle parti in questione e la documentazione di omologazione. Tali informazioni devono includere: marche e tipi di veicoli; marche e tipi di guarnizioni dei freni; numeri dei pezzi e quantita' di gruppi di guarnizioni dei freni; numeri dei pezzi del set per asse; numero di omologazione del sistema di frenatura per i tipi di veicoli in questione". 2. L'appendice 1 dell'allegato IX e' modificata nel modo seguente: a) La prima riga della scheda d'omologazione CE e' sostituita da quanto segue: Comunicazione (*) concernente. (*) Su richiesta di chi presenta una domanda di omologazione ai sensi dell'allegato XV della direttiva 71/320/CEE, le informazioni contenute nell'appendice 3 dell'allegato IX della direttiva 71/320/CEE saranno fornisce dall'autorita' che rilascia l'omologazione. Tali informazioni non saranno tuttavia fornite per scopi diversi dalle omologazioni ai sensi dell'allegato XV della direttiva 71/320/CEE". b) Nell'addendum alla scheda di omologazione CE, i punti 1.2, 1.2.1 e 1.2.2 sono sostituiti da quanto segue: "1.2. Guarnizioni dei freni. 1.2.1. Guarnizioni dei freni provate per tutte le prescrizioni pertinenti dell'allegato II. 1.2.1.1. Marche e tipi di guarnizioni dei freni. 1.2.2. Guarnizioni dei freni alternative provate ai sensi dell'allegato XII. 1.2.2.1. Marche e tipo di guarnizioni dei freni". 3. L'allegato XV e' modificato nel modo seguente: a) Il punto 6.1 e' sostituito da quanto segue: "I gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni conformi al tipo approvato a norma della presente direttiva devono essere confezionati in set per asse". b) Il punto 6.3.4 e' sostituito da quanto segue: "un'indicazione che consenta al consumatore d'identificare i veicoli/assi/freni per i quali i gruppi contenuti nella confezione sono omologati".