(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

    Gli  allegati  I, IX e XV al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 4 agosto 1998 sono modificati nel modo seguente.
    1.  Nell'allegato  I,  punto  2,  si  aggiungono  seguenti  punti
2.3-2.3.4:
      "2.3. Guarnizioni, dei freni e gruppi di guarnizioni dei freni;
      2.3.1.  I  gruppi  di  guarnizioni  dei  freni  utilizzati  per
sostituire   parti   usurate   devono   rispettare   le  prescrizioni
dell'allegato  XV  per  le  categorie  di veicoli di cui al punto 1.1
dello stesso.
  2.3.2.  Se  tuttavia  i  gruppi di guarnizioni dei freni sono di un
tipo  previsto  dal  punto  1.2 dell'appendice all'allegato IX e sono
destinati al montaggio su un veicolo/asse/freno a cui si riferisce il
documento  di  omologazione,  non  devono  rispettare le prescrizioni
dell'allegato  XV,  a  condizione  di  rispettare le disposizioni dei
punti da 2.3.2.1 a 2.3.2.2.
      2.3.2.1.  Marcatura: sui gruppi di guarnizioni dei freni devono
essere apposte almeno le seguenti informazioni d'identificazione:
      2.3.2.1.1.  Nome  o  marca  del costruttore del veicolo e/o del
componente.
      2.3.2.1.2.  Marca  e  numero  d'identificazione della parte del
gruppo  di  guarnizioni dei freni come indicati nelle informazioni di
cui al punto 2.3.4.
      2.3.2.2.  Imballaggio: I gruppi di guarnizioni dei freni devono
essere  confezionati  in set per asse conformemente alle disposizioni
seguenti:
      2.3.2.2.1.  Ogni  confezione deve essere sigillata e realizzata
in modo da evidenziare eventuali aperture.
      2.3.2.2.2.2. Ciascuna confezione deve recare almeno le seguenti
informazioni.
      2.3.2.2.2.1.  Quantita'  di  gruppi  di  guarnizioni  dei freni
contenuti nella confezione.
      2.3.2.2.2.2.  Nome  o denominazione commerciale del veicolo e/o
del costruttore dei componenti.
      2.3.2.2.2.3.  Marca  e  numero  d'identificazione del pezzo del
gruppo  di guarnizioni dei freni, come indicati nelle informazioni di
cui al punto 2.3.4.
      2.3.2.2.2.4.  Numeri delle parti del set per asse come indicati
nelle informazioni di cui al punto 2.3.4.
      2.3.2.2.2.5.   Informazioni   sufficienti   da   consentire  al
consumatore  di  identificare  i  veicoli/assi/freni  per  i quali il
contenuto della confezione e' omologato.
      2.3.2.2.3.  Ciascuna  confezione  deve  contenere istruzioni di
montaggio,  le quali contengano un particolare riferimento alle parti
accessorie  e  indichino che i gruppi di guarnizioni dei freni devono
essere sostituiti in set per asse.
      2.3.2.2.3.1.  In  alternativa  le  istruzioni  per il montaggio
possono essere fornite in una confezione trasparente separata insieme
alla confezione del gruppo di guarnizioni dei freni.
      2.3.3. I gruppi di guarnizioni dei freni forniti ai costruttori
di  veicoli  esclusivamente  per  l'uso  durante  l'assemblaggio  dei
veicoli  non  devono  rispettare  le prescrizioni dei punti 2.3.2.1 e
2.3.2.2 di cui sopra.
      2.3.4.  Il  costruttore  del  veicolo  deve fornire al servizio
tecnico  e/o all'autorita' di omologazione le informazioni necessarie
in  un  formato  elettronico  che  collega  i  numeri  delle parti in
questione e la documentazione di omologazione.
    Tali informazioni devono includere:
      marche e tipi di veicoli;
      marche e tipi di guarnizioni dei freni;
      numeri  dei  pezzi  e  quantita'  di  gruppi di guarnizioni dei
freni;
      numeri dei pezzi del set per asse;
      numero  di  omologazione del sistema di frenatura per i tipi di
veicoli in questione".
    2.   L'appendice  1  dell'allegato  IX  e'  modificata  nel  modo
seguente:
      a)  La  prima riga della scheda d'omologazione CE e' sostituita
da quanto segue:
        Comunicazione (*) concernente.

    (*)  Su  richiesta di chi presenta una domanda di omologazione ai
sensi  dell'allegato  XV  della direttiva 71/320/CEE, le informazioni
contenute   nell'appendice   3   dell'allegato   IX  della  direttiva
71/320/CEE    saranno    fornisce    dall'autorita'    che   rilascia
l'omologazione.  Tali  informazioni  non saranno tuttavia fornite per
scopi  diversi  dalle  omologazioni  ai  sensi dell'allegato XV della
direttiva 71/320/CEE".

      b)  Nell'addendum  alla scheda di omologazione CE, i punti 1.2,
1.2.1 e 1.2.2 sono sostituiti da quanto segue:
        "1.2. Guarnizioni dei freni.
        1.2.1.   Guarnizioni   dei   freni   provate   per  tutte  le
prescrizioni pertinenti dell'allegato II.
        1.2.1.1. Marche e tipi di guarnizioni dei freni.
        1.2.2.  Guarnizioni  dei  freni  alternative provate ai sensi
dell'allegato XII.
        1.2.2.1. Marche e tipo di guarnizioni dei freni".
    3. L'allegato XV e' modificato nel modo seguente:
      a) Il punto 6.1 e' sostituito da quanto segue:
        "I gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni conformi al
tipo  approvato  a  norma  della  presente  direttiva  devono  essere
confezionati in set per asse".
      b) Il punto 6.3.4 e' sostituito da quanto segue:
        "un'indicazione  che consenta al consumatore d'identificare i
veicoli/assi/freni  per  i  quali i gruppi contenuti nella confezione
sono omologati".