Art. 3. Registro dei programmi per le emittenti televisive locali e radiofoniche 1. La compilazione del registro dei programmi da parte delle emittenti televisive che diffondono su frequenze terrestri in ambito locale e delle emittenti radiofoniche deve avvenire secondo i seguenti criteri: a) le colonne "Orario di inizio" ed "Orario di fine" dovranno indicare l'ora nella quale un programma inizia e quella in cui finisce, al lordo delle inserzioni pubblicitarie - da indicare secondo le modalita' previste dalla successiva lettera f) - e di ogni altro elemento puramente interstiziale, accessorio al programma; b) la colonna "Tipologia del programma" del registro deve essere compilata obbligatoriamente, facendo riferimento alla omonima colonna dell'allegato C; c) la compilazione della colonna "Dettagli sul programma" del registro, per la quale deve farsi riferimento alla omonima colonna dell'allegato C, e' facoltativa; d) la compilazione della colonna "Autoproduzione/eteroproduzione" del registro e' facoltativa per qualunque emittente. Nei campi di tale colonna potranno essere specificati i casi di co-produzione ed i casi in cui il produttore del programma sia indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122; e) la compilazione della colonna "Note" e' facoltativa per qualunque emittente, fatta eccezione per l'ipotesi di cui alla successiva lettera f); f) le interruzioni pubblicitarie andranno indicate in calce alla programmazione dell'intera giornata, specificando l'orario di inizio e di fine di ciascuna interruzione e, nella colonna "Note", il numero di spot di cui la stessa interruzione e' composta; in alternativa potra' indicarsi nella colonna "Note" il tempo complessivamente dedicato alla pubblicita' per ogni ora di programmazione.