Art. 3.
Registro   dei   programmi  per  le  emittenti  televisive  locali  e
                            radiofoniche

    1.  La  compilazione  del  registro  dei programmi da parte delle
emittenti  televisive che diffondono su frequenze terrestri in ambito
locale  e  delle  emittenti  radiofoniche  deve  avvenire  secondo  i
seguenti criteri:
      a)  le  colonne "Orario di inizio" ed "Orario di fine" dovranno
indicare  l'ora  nella  quale  un  programma  inizia  e quella in cui
finisce,  al  lordo  delle  inserzioni  pubblicitarie  -  da indicare
secondo le modalita' previste dalla successiva lettera f) - e di ogni
altro elemento puramente interstiziale, accessorio al programma;
      b)  la  colonna  "Tipologia  del  programma"  del registro deve
essere  compilata obbligatoriamente, facendo riferimento alla omonima
colonna dell'allegato C;
      c)  la  compilazione della colonna "Dettagli sul programma" del
registro,  per  la  quale deve farsi riferimento alla omonima colonna
dell'allegato C, e' facoltativa;
      d)         la         compilazione         della        colonna
"Autoproduzione/eteroproduzione"  del  registro  e'  facoltativa  per
qualunque  emittente.  Nei  campi  di  tale  colonna  potranno essere
specificati  i  casi  di co-produzione ed i casi in cui il produttore
del  programma  sia indipendente ai sensi dell'art. 2, comma 4, della
legge 30 aprile 1998, n. 122;
      e)  la  compilazione  della  colonna  "Note" e' facoltativa per
qualunque  emittente,  fatta  eccezione  per  l'ipotesi  di  cui alla
successiva lettera f);
      f)  le  interruzioni  pubblicitarie  andranno indicate in calce
alla  programmazione  dell'intera  giornata, specificando l'orario di
inizio e di fine di ciascuna interruzione e, nella colonna "Note", il
numero  di  spot  di  cui  la  stessa  interruzione  e'  composta; in
alternativa   potra'   indicarsi   nella   colonna  "Note"  il  tempo
complessivamente   dedicato   alla   pubblicita'   per  ogni  ora  di
programmazione.