Art. 11.
  1. In favore del personale dell'ufficio territoriale del Governo di
Messina,  nonche'  del  personale  degli altri uffici territoriali di
Governo  direttamente  coinvolti  dagli  eventi di cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003 di cui in
premessa,   direttamente   impegnato   in   attivita'   connesse  con
l'emergenza,   e'   autorizzata,   fino   al  28  febbraio  2003,  la
corresponsione  di  compensi per prestazioni di lavoro straordinario,
nel  limite  massimo  di  100  ore mensili pro-capite, oltre i limiti
previsti  dalla  vigente legislazione. Al personale appartenente alla
carriera  prefettizia e' corrisposta una indennita' pari al 20% della
retribuzione  di  posizione  di cui all'art. 21, comma 1, lettera c),
del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316.
Alla  liquidazione  dei  predetti  compensi  provvedono le competenti
prefetture.
  2. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione
civile  a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle
attivita'   di   emergenza   di   cui   alla  presente  ordinanza  e'
riconosciuta,  per  i  giorni  di  effettiva presenza, per il mese di
febbraio,  una  speciale indennita' operativa mensile forfetariamente
commisurata  a  40  ore  di  straordinario festivo e notturno nonche'
compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese,
nel  limite  massimo  di  100  ore mensili pro-capite, oltre i limiti
previsti  dalla  vigente  legislazione. Al personale del Dipartimento
della  protezione  civile inviato nei territori di cui al decreto del
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  citato  in  premessa,  e'
riconosciuta  per  tutto  il periodo di impiego in loco, una speciale
indennita'  operativa  omnicomprensiva,  con  la  sola esclusione del
trattamento  di missione, forfetariamente parametrata su base mensile
a  250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni
di effettivo impiego.
  3.  In  favore  dei  Vigili del fuoco, del personale delle Forze di
polizia,  delle  Forze  armate,  della  Capitaneria  di  porto, della
Regione  siciliana  e  del comune di Lipari direttamente impegnato in
attivita'  connesse  con l'emergenza e' autorizzata la corresponsione
di  compensi  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario  nel limite
massimo  di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla
vigente legislazione.
  4.  Al  personale  appartenente  al  Corpo forestale dello Stato in
servizio presso l'ufficio coordinamento logistico del Corpo forestale
dello  Stato  di  Castelnuovo  di Porto, direttamente impegnato nelle
attivita'  connesse alle situazioni emergenziali di cui alla presente
ordinanza, si applica il disposto di cui al comma 2.