Art. 11. 1. In favore del personale dell'ufficio territoriale del Governo di Messina, nonche' del personale degli altri uffici territoriali di Governo direttamente coinvolti dagli eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003 di cui in premessa, direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza, e' autorizzata, fino al 28 febbraio 2003, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al personale appartenente alla carriera prefettizia e' corrisposta una indennita' pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Alla liquidazione dei predetti compensi provvedono le competenti prefetture. 2. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle attivita' di emergenza di cui alla presente ordinanza e' riconosciuta, per i giorni di effettiva presenza, per il mese di febbraio, una speciale indennita' operativa mensile forfetariamente commisurata a 40 ore di straordinario festivo e notturno nonche' compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego. 3. In favore dei Vigili del fuoco, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Capitaneria di porto, della Regione siciliana e del comune di Lipari direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 4. Al personale appartenente al Corpo forestale dello Stato in servizio presso l'ufficio coordinamento logistico del Corpo forestale dello Stato di Castelnuovo di Porto, direttamente impegnato nelle attivita' connesse alle situazioni emergenziali di cui alla presente ordinanza, si applica il disposto di cui al comma 2.