Art. 12. 1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ovvero il sindaco del comune di Lipari sono autorizzati a realizzare, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17, un sistema di elisuperfici destinate ad attivita' di prevenzione dei rischi, di soccorso e di supporto logistico in caso di emergenza. 2. L'ispettore provinciale dei Vigili del fuoco di Messina e' autorizzato ad acquisire, in deroga alla normativa di cui all'art. 17, mezzi e materiali idonei al potenziamento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Lipari, entro un limite massimo di spesa pari ad Euro 250.000,00. 3. Il Ministero della difesa - Genio militare e' autorizzato, in relazione agli eventi vulcanici e sismici verificatisi anche nella provincia di Catania, a potenziare le proprie strutture mediante l'acquisizione, in deroga alla normativa di cui all'art. 17, di mezzi idonei a fronteggiare le emergenze in atto, entro un limite massimo di spesa di Euro 1.000.000,00. 4. Per consentire il celere conseguimento degli obiettivi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, all'art. 5 del medesimo provvedimento sono aggiunti i seguenti commi: "2. In considerazione della particolare specializzazione che i componenti dei seggi d'asta per l'aggiudicazione delle gare attinenti alla fornitura, installazione e manutenzione di radar meteorologici doppler devono possedere in materia di campi elettromagnetici, della previsione e prevenzione dei rischi, nonche' in ambito giuridico-amministrativo, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della regione Basilicata, nella qualita' rivestita ai sensi dell'ordinanza di protezione civile del 10 maggio 2001, n. 3134, procedono alla costituzione dei predetti seggi in deroga alla normativa vigente. Nel provvedimento di nomina verranno determinati i compensi spettanti al presidente ed ai componenti dei seggi d'asta.". 5. L'art. 8 dell'ordinanza 3260/2002 e' integrato come segue: "decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1999, n. 554, art. 92; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24.". 6. Per le prioritarie esigenze di protezione civile di cui alla presente ordinanza, il Comando operativo di vertice interforze attiva, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, le necessarie forme di collaborazione delle Forze armate in sede locale anche per la messa a disposizione di personale e mezzi militari con rimborso a carico dei fondi di cui al successivo art. 18.