Art. 12.
  1.  Il  Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario
delegato  ovvero  il  sindaco del comune di Lipari sono autorizzati a
realizzare,  avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17, un sistema
di  elisuperfici destinate ad attivita' di prevenzione dei rischi, di
soccorso e di supporto logistico in caso di emergenza.
  2.  L'ispettore  provinciale  dei  Vigili  del  fuoco di Messina e'
autorizzato  ad  acquisire,  in deroga alla normativa di cui all'art.
17,  mezzi  e materiali idonei al potenziamento del distaccamento dei
Vigili  del fuoco di Lipari, entro un limite massimo di spesa pari ad
Euro 250.000,00.
  3.  Il  Ministero  della difesa - Genio militare e' autorizzato, in
relazione  agli  eventi  vulcanici e sismici verificatisi anche nella
provincia  di  Catania,  a  potenziare  le proprie strutture mediante
l'acquisizione, in deroga alla normativa di cui all'art. 17, di mezzi
idonei  a  fronteggiare le emergenze in atto, entro un limite massimo
di spesa di Euro 1.000.000,00.
  4.  Per consentire il celere conseguimento degli obiettivi previsti
dall'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 27
dicembre  2002,  n.  3260, all'art. 5 del medesimo provvedimento sono
aggiunti i seguenti commi:
    "2.  In  considerazione  della particolare specializzazione che i
componenti dei seggi d'asta per l'aggiudicazione delle gare attinenti
alla  fornitura,  installazione e manutenzione di radar meteorologici
doppler  devono possedere in materia di campi elettromagnetici, della
previsione    e   prevenzione   dei   rischi,   nonche'   in   ambito
giuridico-amministrativo,  il  Capo del Dipartimento della protezione
civile  ed  il  Presidente  della  regione Basilicata, nella qualita'
rivestita  ai sensi dell'ordinanza di protezione civile del 10 maggio
2001,  n.  3134,  procedono  alla  costituzione dei predetti seggi in
deroga  alla  normativa vigente. Nel provvedimento di nomina verranno
determinati  i  compensi spettanti al presidente ed ai componenti dei
seggi d'asta.".
  5. L'art. 8 dell'ordinanza 3260/2002 e' integrato come segue:
    "decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1999, n.
554, art. 92;
    legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24.".
  6.  Per  le  prioritarie  esigenze di protezione civile di cui alla
presente  ordinanza,  il  Comando  operativo  di  vertice  interforze
attiva,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della protezione civile, le
necessarie  forme di collaborazione delle Forze armate in sede locale
anche  per  la messa a disposizione di personale e mezzi militari con
rimborso a carico dei fondi di cui al successivo art. 18.