Art. 14. 1. Al fine di potenziare il sistema di monitoraggio delle deformazioni del suolo e dei fondali delle aree dell'arcipelago delle isole Eolie interessate da attivita' di natura vulcanica e sismica, ivi compresa l'attivita' di emissione di gas in atto nelle acque antistanti l'isola di Panarea, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a stipulare una apposita convenzione, di durata correlata alla vigenza dello stato di emergenza, immediatamente esecutiva, con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. A tal fine l'Istituto predispone un apposito programma che viene sottoposto all'approvazione del Dipartimento della protezione civile. 2. Al fine di sviluppare attivita' di studi, ricerche e documentazione il Dipartimento e' autorizzato a stipulare una convenzione immediatamente esecutiva, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, con il Gruppo nazionale di vulcanologia; a tal fine il Gruppo predispone un apposito programma di ampliamento, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita sull'arcipelago ed al superamento dell'emergenza, del progetto coordinato "Pericolosita' del vulcano Stromboli", che viene sottoposto all'approvazione del Dipartimento della protezione civile. 3. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale, delle attivita' di emergenza, il Dipartimento medesimo e' autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ed a stipulare fino a quattro contratti di collaborazione con docenti universitari e professionisti di provata competenza, nonche' ad attivare convenzioni per il finanziamento di borse di studio, per lo svolgimento di attivita' di consulenza scientifica e specialistica; sono fatte salve le collaborazioni iniziate successivamente all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003.