Art. 14.
  1.   Al  fine  di  potenziare  il  sistema  di  monitoraggio  delle
deformazioni del suolo e dei fondali delle aree dell'arcipelago delle
isole  Eolie  interessate da attivita' di natura vulcanica e sismica,
ivi  compresa  l'attivita'  di  emissione  di gas in atto nelle acque
antistanti  l'isola  di  Panarea,  il  Dipartimento  della protezione
civile  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a
stipulare  una apposita convenzione, di durata correlata alla vigenza
dello  stato  di  emergenza, immediatamente esecutiva, con l'Istituto
nazionale  di  geofisica e vulcanologia, sulla base delle indicazioni
fornite   dalla   Commissione   nazionale  per  la  previsione  e  la
prevenzione  dei  grandi  rischi. A tal fine l'Istituto predispone un
apposito   programma   che   viene  sottoposto  all'approvazione  del
Dipartimento della protezione civile.
  2.   Al   fine   di  sviluppare  attivita'  di  studi,  ricerche  e
documentazione   il  Dipartimento  e'  autorizzato  a  stipulare  una
convenzione  immediatamente  esecutiva,  sulla base delle indicazioni
fornite   dalla   Commissione   nazionale  per  la  previsione  e  la
prevenzione   dei   grandi   rischi,   con  il  Gruppo  nazionale  di
vulcanologia;  a  tal fine il Gruppo predispone un apposito programma
di  ampliamento,  per  favorire il ritorno alle normali condizioni di
vita  sull'arcipelago  ed al superamento dell'emergenza, del progetto
coordinato   "Pericolosita'   del   vulcano   Stromboli",  che  viene
sottoposto all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.
  3.  Per  il  soddisfacimento  delle  nuove  e maggiori esigenze del
Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche
in  sede  locale,  delle  attivita'  di  emergenza,  il  Dipartimento
medesimo  e'  autorizzato  ad avvalersi di personale con contratto di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  ed  a  stipulare fino a
quattro  contratti  di  collaborazione  con  docenti  universitari  e
professionisti di provata competenza, nonche' ad attivare convenzioni
per  il  finanziamento  di  borse  di  studio,  per lo svolgimento di
attivita' di consulenza scientifica e specialistica; sono fatte salve
le  collaborazioni  iniziate successivamente all'adozione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003.