Art. 15. 1. I cittadini soggetti agli obblighi di leva, residenti nel comune di Lipari possono chiedere la sospensione del servizio di leva al competente distretto militare, ovvero all'Ufficio nazionale per il servizio civile, che lo concedono entro sette giorni. 2. I medesimi soggetti di cui al comma 1, qualora gia' arruolati, possono, previa presentazione di apposita istanza, essere impiegati, ove cio' risulti assolutamente necessario, alle dipendenze del comune di Lipari, per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari e fronteggiare l'emergenza. Le istanze sono presentate al competente comando di Corpo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'assegnazione viene concessa entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza. Per coloro che non sono ancora incorporati le domande di utilizzo presso il comune di Lipari sono presentate, prima della chiamata alle armi al distretto militare di appartenenza. Il Comando militare, sulla base delle esigenze rappresentate dalle regioni, provvede all'assegnazione tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali.