Art. 15.
  1. I cittadini soggetti agli obblighi di leva, residenti nel comune
di  Lipari  possono  chiedere  la sospensione del servizio di leva al
competente  distretto  militare,  ovvero all'Ufficio nazionale per il
servizio civile, che lo concedono entro sette giorni.
  2.  I  medesimi soggetti di cui al comma 1, qualora gia' arruolati,
possono,  previa presentazione di apposita istanza, essere impiegati,
ove cio' risulti assolutamente necessario, alle dipendenze del comune
di   Lipari,  per  le  esigenze  connesse  alla  realizzazione  degli
interventi  necessari  e  fronteggiare  l'emergenza.  Le istanze sono
presentate  al competente comando di Corpo, entro trenta giorni dalla
data   di  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana. L'assegnazione viene concessa
entro  sette  giorni dalla presentazione dell'istanza. Per coloro che
non  sono  ancora incorporati le domande di utilizzo presso il comune
di  Lipari  sono  presentate,  prima  della  chiamata  alle  armi  al
distretto  militare  di appartenenza. Il Comando militare, sulla base
delle esigenze rappresentate dalle regioni, provvede all'assegnazione
tenendo conto delle professionalita' e delle attitudini individuali.