Art. 19.
  1.  Le  disposizioni  della  presente ordinanza, nonche' i benefici
recati  dalla medesima, trovano applicazione limitatamente al periodo
di  vigenza  della  dichiarazione  di  stato  di  emergenza di cui in
premessa.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 marzo 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi