Art. 2. 1. Il sindaco del comune di Lipari e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari comunque evacuati un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. I predetti importi sono maggiorati di Euro 100,00 in presenza di portatori di handicap, ovvero di disabili con una percentuale di invalidita' superiore al 67%, ovvero di persone di eta' superiore a 65 anni. I predetti contributi hanno decorrenza dalla data della evacuazione. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, i sindaci sono autorizzati ad erogare i contributi anche in misura diversa, nel limite massimo di Euro 500,00. 2. Il sindaco del comune di Lipari e' altresi' autorizzato a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili danneggiati a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di Euro 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalita' agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovra' essere considerato un'anticipazione. Fino al completamente di detti interventi, in favore dei nuclei familiari per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo. Il contributo di cui al presente comma e' alternativo, per i danni occorsi alle strutture utilizzate per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), rispetto a quello previsto dal citato art. 3. 3. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere concesso dalla data di evacuazione e fintanto che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.