Art. 2.
  1.  Il  sindaco del comune di Lipari e' autorizzato ad assegnare ai
nuclei  familiari  comunque  evacuati  un  contributo  per l'autonoma
sistemazione  fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque,
nel  limite  di  Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare
abitualmente  e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti
di  un  nucleo  familiare  composto da una sola unita', il contributo
medesimo  e'  stabilito  in  Euro  200,00.  I  predetti  importi sono
maggiorati  di  Euro 100,00  in  presenza  di  portatori di handicap,
ovvero  di  disabili  con una percentuale di invalidita' superiore al
67%,  ovvero  di  persone  di  eta'  superiore  a 65 anni. I predetti
contributi  hanno decorrenza dalla data della evacuazione. Rispetto a
situazioni   di  carattere  eccezionale  che  rendano  oggettivamente
inadeguati  i  contributi previsti nel presente comma, i sindaci sono
autorizzati  ad  erogare  i  contributi  anche in misura diversa, nel
limite massimo di Euro 500,00.
  2.  Il  sindaco  del  comune  di  Lipari  e' altresi' autorizzato a
concedere  un  contributo  in  favore  dei proprietari degli immobili
danneggiati  a  seguito  degli eventi di cui alla presente ordinanza,
nel   limite  massimo  di  Euro  10.000,00,  per  gli  interventi  di
riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalita' agli
immobili  stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente
la  descrizione  degli  interventi  da realizzare ed i relativi costi
stimati,   fatte  salve  le  eventuali  ulteriori  determinazioni  da
assumere   in  ordine  agli  aiuti  finanziari  che  potranno  essere
appositamente  previsti,  e  rispetto ai quali il beneficio di cui al
presente  comma  dovra'  essere considerato un'anticipazione. Fino al
completamente di detti interventi, in favore dei nuclei familiari per
i  quali  ricorrano  le  condizioni  di  cui al comma 1, continuano a
trovare  applicazione  i  benefici  di  cui  al presente articolo. Il
contributo  di  cui  al  presente  comma  e' alternativo, per i danni
occorsi  alle strutture utilizzate per lo svolgimento delle attivita'
di  cui  all'art.  3, comma 1, lettera a), rispetto a quello previsto
dal citato art. 3.
  3.  Il  beneficio di cui al comma 1 puo' essere concesso dalla data
di  evacuazione  e fintanto che non si siano realizzate le condizioni
per  il  rientro  nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra
sistemazione avente carattere di stabilita'.