Art. 4.
  1.  Nei  confronti  dei  soggetti  residenti, aventi sede legale od
operativa nel comune di Lipari, sono sospesi, fino al 30 giugno 2003,
i  versamenti  dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e
dei  premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori
dipendenti,   nonche'  di  quelli  con  contratto  di  collaborazione
coordinata  e  continuativa.  Per  lo  stesso  periodo sono sospesi i
termini  per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento
dei predetti contributi.
  2.  La  riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e
dei   premi   dovuti  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni  e  le  malattie  professionali non corrisposti per effetto
della  sospensione  di  cui al comma 1 avverra' mediante rate mensili
pari  a  otto  volte  i  mesi interi di durata della sospensione. Gli
adempimenti  non  eseguiti  per  effetto  della sospensione di cui al
comma  1  sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine
della  sospensione,  mentre  le  rate  di  contributi  sono versate a
partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.
  3.  Ai  lavoratori  dipendenti  da  datori  di  lavoro  privati, ai
dipendenti  ed  ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative
di  lavoro,  agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti
di  missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti
e  non  delle  cooperative  sociali,  non  rientranti  nel  campo  di
applicazione   degli   interventi  ordinari  di  cassa  integrazione,
residenti  nei  comuni  di  cui  al  comma  1,  sospesi  dal lavoro o
lavoranti  ad  orario  ridotto per effetto degli eventi oggetto della
presente ordinanza, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di
riduzione  dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi di cui
in  premessa  e  comunque  non oltre il 30 giugno 2003, un'indennita'
pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa
la  contribuzione  figurativa,  ai  sensi delle vigenti disposizioni,
ovvero   proporzionata  alla  predetta  riduzione  d'orario,  nonche'
l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.
  4.  L'indennita'  di  cui al comma 3 e' riconosciuta anche a favore
dei  lavoratori,  residenti  nel  comune  di  Lipari, che siano stati
costretti  a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per
gravi  danni  alla  propria  abitazione  o per esigenze di assistenza
urgente   alla   famiglia.  Tale  indennita'  e'  proporzionata  alla
riduzione   delle   prestazioni   lavorative,   con  estensione  alla
erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
  5.  L'efficacia  dei  provvedimenti  di  licenziamento,  adottati a
seguito  degli  eventi  oggetto  della presente ordinanza, e' sospesa
fino al 30 giugno 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili
le  disposizioni  di  cui  al  comma  3.  Le relative indennita' sono
erogate, a richiesta del lavoratore, dall'I.N.P.S.
  6.  Le  indennita'  di  cui  ai  commi  3  e  4 vengono corrisposte
dall'I.N.P.S.  secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975,
n.   164,   su   richiesta  del  datore  di  lavoro  o,  in  caso  di
impossibilita'  di  quest'ultimo,  dal  lavoratore interessato. Per i
periodi  di  paga  gia'  scaduti  la richiesta dovra' essere prodotta
entro  30  giorni  dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  7.  Per  i  datori  di  lavoro privati, operanti nel territorio del
comune  di Lipari, i periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale,  compresi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza,
non  si  computano  ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata
stabiliti dalle norme vigenti in materia.
  8.  Le istanze di cassa integrazione straordinaria conseguenti agli
effetti  prodotti  dagli  eventi  oggetto  della  presente ordinanza,
presentate  in  base alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e debitamente
motivate  in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini
del  calcolo  dei  periodi  massimi  di  durata stabiliti dalle leggi
vigenti e possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilita'.
  9.  I  lavoratori  residenti  nel  comune di Lipari, iscritti nelle
liste  di  mobilita'  di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991 e
all'art.  4  della  legge  19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla
proroga dell'iscrizione sino al 30 giugno 2003.
  10. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non sono cumulabili tra loro.