Art. 4. 1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel comune di Lipari, sono sospesi, fino al 30 giugno 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei predetti contributi. 2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverra' mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa. 3. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi di cui in premessa e comunque non oltre il 30 giugno 2003, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonche' l'assegno per il nucleo familiare ove spettante. 4. L'indennita' di cui al comma 3 e' riconosciuta anche a favore dei lavoratori, residenti nel comune di Lipari, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennita' e' proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 5. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi oggetto della presente ordinanza, e' sospesa fino al 30 giugno 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 3. Le relative indennita' sono erogate, a richiesta del lavoratore, dall'I.N.P.S. 6. Le indennita' di cui ai commi 3 e 4 vengono corrisposte dall'I.N.P.S. secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilita' di quest'ultimo, dal lavoratore interessato. Per i periodi di paga gia' scaduti la richiesta dovra' essere prodotta entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7. Per i datori di lavoro privati, operanti nel territorio del comune di Lipari, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia. 8. Le istanze di cassa integrazione straordinaria conseguenti agli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, presentate in base alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e debitamente motivate in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilita'. 9. I lavoratori residenti nel comune di Lipari, iscritti nelle liste di mobilita' di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991 e all'art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 30 giugno 2003. 10. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non sono cumulabili tra loro.