Art. 7.
  1.  Gli  oneri  connessi alla realizzazione di tutte le iniziative,
anche  volte  all'acquisizione  di  beni  e  servizi seppure poste in
essere  mediante  affidamenti diretti a trattativa privata, in deroga
alla   normativa  indicata  all'art.  17,  effettuati  dal  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile - Commissario delegato, dagli
uffici  del  Dipartimento  della  protezione civile e dalle strutture
costituite  in  loco  sotto  la direzione degli uffici dipartimentali
nonche'   dal   sindaco   del   comune  di  Lipari  per  fronteggiare
l'emergenza, sono a carico dei fondi di cui all'art. 18.