Art. 7. 1. Gli oneri connessi alla realizzazione di tutte le iniziative, anche volte all'acquisizione di beni e servizi seppure poste in essere mediante affidamenti diretti a trattativa privata, in deroga alla normativa indicata all'art. 17, effettuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione degli uffici dipartimentali nonche' dal sindaco del comune di Lipari per fronteggiare l'emergenza, sono a carico dei fondi di cui all'art. 18.