Alle amministrazioni statali
                                  Agli enti pubblici
                                  Alle regioni
                                  Alle  province autonome di Trento e
                                  di Bolzano
                                  Alle  amministrazioni provinciali e
                                  comunali
                                  Alle  comunita'  montane, isolane e
                                  di arcipelago
                                  Alle unioni di comuni
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Alla   Conferenza   dei  presidenti
                                  delle   regioni  e  delle  province
                                  autonome
                                  Alla  Conferenza  permanente  per i
                                  rapporti tra lo Stato, le regioni e
                                  le  province  autonome  di Trento e
                                  Bolzano
                                  Alla   Conferenza  Stato-citta'  ed
                                  autonomie locali
                                  All'Associazione  nazionale  comuni
                                  italiani (A.N.C.I.)
                                  All'Unione     province    italiane
                                  (U.P.I.)
                                  All'Unione nazionale comuni montani
                                  (U.N.C.E.M.)

      Premessa: le novita' recate dalla legge finanziaria 2003.
  Il  Fondo  rotativo  per  la progettualita' (d'ora in avanti, anche
"FRP") e' stata istituito a fine 1995, dalla legge n. 549(1).
  Nei  sette  anni  trascorsi  dalla sua istituzione, lo strumento ha
registrato  un costante incremento delle richieste di accesso, che ha
determinato  un  notevole  impegno  di  risorse in termini di formale
concessione dei finanziamenti.
    (1)  Il  testo vigente dell'art. 1, commi da 54 a 58, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 e' riportato in allegato A.
  A  tale  fenomeno, tuttavia, non ha fatto riscontro una altrettanto
decisa  capacita'  dei  soggetti  beneficiari  di dare effettivamente
seguito  alle  attivita'  progettuali  finanziate: il rapporto tra le
somme   effettivamente  utilizzate  (erogazioni)  e  l'importo  delle
anticipazioni  complessivamente  concesso  risulta  infatti piuttosto
insoddisfacente.
    La  Cassa  depositi e prestiti ha introdotto a fine 2001, per via
amministrativa - e quindi nel quadro della normativa primaria in quel
momento  vigente  - dei meccanismi procedurali volti al piu' efficace
utilizzo delle risorse, nel rispetto della natura rotativa del Fondo;
tali  correttivi  hanno  prodotto,  durante lo scorso anno, dei primi
significativi risultati.
  L'art.   70  della  legge  del  27 dicembre  2002,  n.  289  (legge
finanziaria   2003)   incide   oggi  profondamente  sulla  disciplina
legislativa  pre-vigente,  ridefinendo  in  parte  il relativo ambito
soggettivo  ed oggettivo, ma soprattutto consegnando all'Istituto dei
piu' ampi margini di flessibilita' regolativa ed operativa, necessari
a  rafforzare ed a rendere completo ed organico il quadro delle nuove
caratteristiche di funzionamento del FRP.
  Cio'  nella  conferma  e,  anzi, nel rafforzamento, della finalita'
originaria  del Fondo, che come e' noto consiste nel razionalizzare e
accelerare  la  spesa  per investimenti delle amministrazioni e degli
enti pubblici.
  Il  consiglio  di  amministrazione della Cassa, nella seduta del 25
febbraio  2003,  ha  dunque  deliberato l'approvazione della presente
circolare, che sostituisce integralmente la precedente n. 1245/01.
  Per  rendere piu' agevole l'utilizzo dello strumento da parte degli
enti  interessati,  la  circolare  contiene  indicazioni di carattere
generale  sulle  principali caratteristiche del FRP, delucidazioni su
aspetti  procedurali  nonche'  una  serie  di  schemi  di domanda, di
dichiarazioni e di allegati tecnici, da utilizzare per l'accesso alle
risorse agevolate.
  Per  la terminologia utilizzata si fa riferimento a quella prevista
dalla   legge   n.   109  del  1994  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e dal relativo regolamento (decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni ed integrazioni).
1. Dotazione del fondo e riserve.
  Il  Fondo  ha  natura  rotativa,  in  quanto  le sue disponibilita'
vengono   ricostituite   attraverso   i   rimborsi   da  parte  degli
utilizzatori.
  La  nuova  disciplina legislativa non fissa un puntuale importo per
la  dotazione  del FRP, ma attribuisce alla Cassa depositi e prestiti
il  compito di stabilirla periodicamente, in relazione alle dinamiche
di  erogazione  e di rimborso delle somme concesse in anticipazione e
comunque  nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello
Stato fissati dal comma 58 (dell'art. 1 della legge n. 549/1995).
  Cio'  stante,  e considerato le attuali disponibilita' sul bilancio
dello Stato, la dotazione del Fondo viene ora stabilita, fino a nuova
deliberazione, in 400 milioni di euro.
  Tale   importo   complessivo,   in  base  alle  nuove  disposizioni
legislative, e' articolato nelle seguenti quote di riserva:
    quota  A: fino a 120 milioni di euro (pari al 30% della dotazione
complessiva),  per  le esigenze progettuali degli interventi inseriti
nel  piano  straordinario,  di cui all'art. 80, comma 21, della legge
finanziaria 2003, di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con
particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone
a  rischio  sismico.  Tale  riserva  sara'  operativa,  per  espressa
previsione legislativa, per un biennio; scadra' dunque il 31 dicembre
2004;
    quota  B:  almeno  168  milioni  di euro (pari al 60% della quota
residua, ossia della dotazione complessiva al netto della "quota A"),
per   le   aree   depresse   del  territorio  nazionale  nonche'  per
l'attuazione   di   progetti   comunitari   da   parte  di  strutture
specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati
in  tali  aree.  Si  rammenta  che  le  aree  depresse del territorio
nazionale  sono  quelle  dichiarate  ammissibili  agli interventi dei
Fondi  strutturali  comunitari  di  cui  agli  obiettivi  1 e 2 o che
rientrano  nelle  zone che beneficiano del sostegno transitorio (c.d.
phasing  out),  nonche'  quelle rientranti nella fattispecie prevista
dall'art.  87,  paragrafo  3,  lettera  c) del Trattato di Roma, come
modificato   dal   Trattato  di  Amsterdam,  previo  accordo  con  la
Commissione U.E. (c.d. aree depresse "in deroga");
    quota  C:  fino  a  28  milioni  di euro (pari al 10% della quota
residua),  per  le  opere  comprese  nel  programma di infrastrutture
strategiche  di  cui  alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge
Obiettivo), non localizzate nelle predette aree depresse;
    quota D: 84 milioni di euro rappresentano la quota di risorse non
riservata   dalla   legge.  Tale  importo  e'  qui  espresso  in  via
indicativa, in quanto potra' variare, in aumento o in diminuzione, in
relazione   all'effettivo   utilizzo   delle   quote   riservate.  Il
legislatore,  infatti, introducendo delle soglie percentuali minime o
massime  e  un termine per l'utilizzo della "quota A", ha legittimato
l'Istituto  ad  una gestione dinamica del Fondo, che dovra' svolgersi
in  rapporto  alle  effettive  capacita'  degli  enti  interessati ad
impegnare  le  rispettive  quote  di  riserva,  anche  in  termini di
celerita' nell'accesso e nei rimborsi.
2. Ambito soggettivo.
  Come accennato in premessa, la legge finanziaria 2003 ha ridefinito
l'ambito   soggettivo   di   intervento   del  Fondo,  riconducendolo
sostanzialmente  a  quello  previsto  per  l'ordinaria  attivita'  di
finanziamento dell'Istituto.
  Il Fondo puo' oggi finanziare:
    a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
    b) le regioni e le province autonome;
    c) gli  enti  locali  (comuni,  province,  citta'  metropolitane,
comunita'  montane,  comunita'  isolane  o  di  arcipelago, unioni di
comuni);
    d) gli   enti   Pubblici,  economici  e  non  economici,  locali,
regionali  e  nazionali (a titolo esemplificativo; aziende speciali e
consorzi   degli   enti   locali   e   delle   regioni;   istituzioni
universitarie;  istituti autonomi case popolari; camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura;  amministrazioni, aziende ed
enti  del  Servizio  sanitario  nazionale;  agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ecc.).
  Risulta    evidente,    rispetto   alla   pre-vigente   disciplina,
l'inserimento   tra  i  soggetti  beneficiari  delle  amministrazioni
statali:   di  converso,  sono  ora  esclusi  dalla  possibilita'  di
beneficiare  della  concessione  di  nuove  anticipazioni, i consorzi
misti   (pubblico-privato)   e   le   societa'   (per   azioni   o  a
responsabilita'  limitata)  per  la  gestione di servizi pubblici cui
partecipano gli enti locali.
3. Ambito oggettivo.
  Anche   l'ambito   oggettivo   risulta   modificato   dalle   nuove
disposizioni legislative.
  Da  un  lato, il riferimento ai "documenti componenti" i vari stadi
della  progettazione, rende coerente la disciplina di tale ambito con
la   terminologia  utilizzata  dalla  vigente  normativa  sui  lavori
pubblici:  dall'altro,  l'oggetto  dei finanziamenti risulta ampliato
con gli "studi per la rilevazione dei bisogni e delle esigenze".
  E'  pertanto oggi possibile finanziare, oltre che l'intero ciclo di
sviluppo  dell'idea  progettuale,  in  qualsiasi  progressivo livello
della sua definizione, anche le preliminari fasi programmatorie.
  In  altri  termini, il legislatore ha inteso estendere l'intervento
del   Fondo   dalla   tradizionale   redazione  dei  tre  livelli  di
progettazione,  agli  indispensabili  e  fondamentali accertamenti di
pre-fattibilita'         e        fattibilita'        (sostenibilita'
economico-finanziaria, amministrativo-procedurale, socio-ambientale e
tecnica),  che  partono  proprio  dalla  rilevazione  dei  fabbisogni
infrastrutturali espressi dal territorio.
  E'  da  una  accurata  indagine su questi aspetti che puo' nascere,
infatti,  la consapevole scelta di proseguire o meno nell'iniziativa,
impegnando  cosi'  in  modo piu' efficiente le risorse pubbliche - di
solito scarse - disponibili.
  Ma  soprattutto,  solo  una  solida  ed  approfondita  impostazione
iniziale  dell'investimento,  consente un "montaggio" dell'operazione
che  favorisce, laddove ce ne siano i reali presupposti economici, il
coinvolgimento  di  capitali  privati  nella  realizzazione e/o nella
gestione di opere pubbliche o di pubblica utilita'.
  Cio' precisato, il Fondo puo' anticipare le spese necessarie per la
redazione:
    a) degli  studi  per  l'individuazione  del  quadro dei bisogni e
delle esigenze(2);
    b) degli studi di fattibilita(3);
    c) dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi(4). Nell'allegato B, che fa parte integrante della presente
circolare, e' riportato l'elenco analitico di tali documenti;
    d) dei   documenti   preparatori   dei  concorsi  di  idee  o  di
progettazione(5).
  Si  precisa che tra le voci finanziabili di cui al precedente punto
c)  e' da intendersi compreso anche il "premio" che l'amministrazione
riconosce  al vincitore del concorso di progettazione e attraverso il
quale  la  medesima  amministrazione  acquisisce  la  proprieta'  del
progetto  (preliminare e/o definitivo). Tale premio non puo' superare
il  60%  dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione
del   progetto   calcolato   sulla   base   delle   vigenti   tariffe
professionali(6).

    (2) Art. 14, comma 2, legge n. 109/1994; art. 11, comma 1, D.P.R.
n. 554/1999 e art. 3, comma 1, D.M. lavori pubblici 21 giugno 2000.
    (3) Art. 14, comma 2, legge n. 109/1994; art. 11, comma 1, D.P.R.
n. 554/1999.
    (4) Artt. 18, 25 e 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
    (5) Ex art. 94, comma 13, della legge n. 289/2002; art. 17, comma
13  della  legge  n.  109/1994  e  articoli  da 57 a 61 del D.P.R. n.
554/1999.
    (6) Art. 59, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999.

  Si  chiarisce inoltre che ciascuna anticipazione puo' finanziare la
progettazione  di  una  singola  opera  ovvero di un insieme di opere
funzionalmente   e  unitariamente  orientate  alla  soddisfazione  di
un'esigenza   o  di  un  bisogno  (es.:  "acquedotto  -  fognatura  -
depurazione", opere connesse inserite in un PRUSST, ecc.).
  Sul  piano  tecnico,  comunque,  l'unica  anticipazione  che  sara'
accordata a fronte di un insieme di opere, sara' concessa in distinte
quote,  in  rapporto  a  ciascuna opera componente l'insieme: cio' al
fine  di una piu' efficiente gestione amministrativa di tutte le fasi
della   connessa   procedura   (affidamenti,  erogazioni,  riduzioni,
rimborsi, ecc.).
4. Spese non finanziabili.
  Si conferma la non finanziabilita' delle seguenti spese:
    incentivi  di  cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 109/1994,
per   le   progettazioni   effettuate   con   risorse  interne  delle
amministrazioni, trattandosi di spese correnti;
    spese  per  la  predisposizione  e  la pubblicazione dei bandi di
gara;
    spese  gia' sostenute al momento della richiesta di anticipazione
(ad  eccezione di quelle relative agli studi per l'individuazione del
quadro dei bisogni e delle esigenze);
    rimborsi   spese  ai  soggetti  non  vincitori  dei  concorsi  di
progettazione (art. 59, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999);
    spese per commissioni giudicatrici;
    spese  relative  alla  predisposizione  di atti di pianificazione
(urbanistica, territoriale, ambientale, ecc.);
    spese  per  la redazione di particolari atti di programmazione di
settore  (per  es.:  piani  di  ambito  nel settore idrico, programmi
urbani di mobilita', ecc.).
  Diventano  non  finanziabili,  rispetto  alle precedenti regole per
l'accesso al FRP, gli studi di fattibilita' per la costituzione delle
societa' di trasformazione urbana (STU).
5. Soglie per l'accesso.
  Il  consiglio di amministrazione della Cassa, al fine di assicurare
il  piu'  efficace  utilizzo  delle risorse, ha ritenuto di fissare i
seguenti  limiti  di importo per l'accesso al Fondo (ad eccezione che
per  gli interventi relativi alla "quota A", per i quali non sussiste
alcuna soglia minima di importo):
    Euro  250.000  per  i  comuni  con popolazione pari o inferiore a
5.000 abitanti;
    Euro 1.000.000 per tutti gli altri soggetti beneficiari.
  Tali   limiti   sono   riferiti  al  costo  previsto  delle  opere,
intendendosi per tale la somma delle sole spese previste per lavori e
forniture (al netto di IVA).
  Nel  caso  di  spese connesse a insiemi di opere, da finanziare con
un'unica  anticipazione, almeno una tra queste opere deve superare la
soglia di importo come sopra definita.
  Queste  soglie, ovviamente, non operano per le richieste di accesso
al Fondo relative ai concorsi di idee.
6. Importo della anticipazione.
  Ai  fini  della presente circolare le spese finanziabili dal Fondo,
relative  all'intero ciclo programmatorio-progettuale, sono suddivise
in  cinque  "fasi", di studio o di progettazione, secondo la seguente
tabella:

=====================================================================
Fase             |Spesa finanziabile
=====================================================================
                 |studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e
                 |delle esigenze documenti preparatori dei concorsi
1 (studio)       |di idee
---------------------------------------------------------------------
2 (studio)       |studi di fattibilita'
---------------------------------------------------------------------
                 |documenti componenti i progetti preliminari
                 | documenti preparatori e premio dei concorsi di
3 (progettazione)|progettazione preliminare
---------------------------------------------------------------------
                 |documenti componenti i progetti definitivi
                 | documenti preparatori e premio dei concorsi di
4 (progettazione)|progettazione definitiva
---------------------------------------------------------------------
5 (progettazione)| documenti componenti i progetti esecutivi

  Ferma  restando  la  possibilita'  di presentare tante richieste di
anticipazione  quante  sono  le  suddette  fasi,  e'  in facolta' del
soggetto  beneficiario accorpare in una richiesta di anticipazione le
fasi  1-2  e le fasi 3-4-5 (non e' consentito dunque il finanziamento
contestuale, ad esempio, delle fasi 2 e 3).
  L'importo  complessivo  delle  anticipazioni  riferite  a  ciascuna
opera,  o  a  ciascun  "insieme  funzionale  di  opere",  deve essere
determinato  sulla  base  delle tariffe professionali stabilite dalla
vigente  normativa,  e  non  puo'  comunque superare il 10% del costo
presunto  dell'opera  (o  dell'insieme  funzionale  di opere), per il
quale  occorre fare riferimento ai soli importi previsti per lavori e
per forniture (al netto di IVA).
  Per  la  finanziabilita'  delle  spese di cui alle fasi di "studio"
sono comunque posti i limiti di importo e le condizioni che seguono:
    lo  studio  per  l'individuazione  del quadro dei bisogni e delle
esigenze  non  e' finanziabile autonomamente, ma solo contestualmente
al  finanziamento  dello studio di fattibilita' di una delle opere in
esso comprese e per un importo massimo pari a 5.000 euro all'anno per
ciascun ente beneficiario;
    i  documenti  preparatori  dei concorsi di idee sono finanziabili
per un importo massimo di 10.000 euro per ogni concorso;
    gli  studi  di  fattibilita'  sono  finanziabili  per  un importo
massimo pari all'1% del costo presunto dell'opera.
7. Rimborso.
  Le  somme  erogate  in  anticipazione  sono rimborsate all'Istituto
entro  60  giorni  dal perfezionamento della provvista finanziaria(7)
necessaria alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opera.
  Trascorsi    tre    anni    dalla    data   di   prima   erogazione
dell'anticipazione, il rimborso e' comunque dovuto, anche qualora non
sia  stata  perfezionata la provvista finanziaria, ovvero l'opera non
sia  realizzabile,  o  sia  venuto meno l'interesse pubblico alla sua
realizzazione.
  Il  rispetto dei termini per il rimborso evita l'applicazione degli
interessi  di  mora  -  che  restano  comunque  a carico dei soggetti
beneficiari  delle  anticipazioni  -  calcolati  al  tasso  attivo di
riferimento della Cassa depositi e prestiti, maggiorato del 50%.
  Si  ricorda  che  nessun  onere per interessi grava sui bilanci dei
soggetti  beneficiari  delle  anticipazioni,  in  quanto  sulle somme
erogate  a  valere  sulla  dotazione del Fondo, alla Cassa depositi e
prestiti  e'  riconosciuto,  per legge, un tasso di interesse posto a
carico del bilancio dello Stato.
  Il  consiglio di amministrazione della Cassa ha ritenuto inoltre di
abolire  sia le spese di valutazione che il contributo dello 0,50% in
precedenza   richiesti   a   titolo   di   concorso   alle  spese  di
amministrazione.
8. Criteri di valutazione.
  La legge finanziaria 2003, riformulando il comma 56 ed introducendo
il  comma 56-bis dell'art. 1 della legge n. 549/1995, ha prodotto una
significativa innovazione nella logica di accesso al Fondo.
  Nella  prospettiva  di  una  migliore allocazione delle risorse, il
legislatore,  attraverso  il richiamo ai "criteri di valutazione", ha
inteso  rafforzare  i  processi decisionali pubblici di investimento,
migliorandone la qualita' intrinseca oltre che la loro coerenza con i
riferimenti   programmatori  -  locali,  di  area  vasta,  regionali,
nazionali, comunitari - nei quali le stesse si inseriscono.
  Tali criteri di valutazione si sostanziano in specifici presupposti
istruttori  per  la  concessione  delle  anticipazioni, differenziati
anche in ragione dell'importo previsto dell'opera da progettare, come
chiarito nel successivo punto 9.
  9. Procedura.
  9.1 Domanda.
  Tutte le domande di anticipazione, indipendentemente dalla quota di
riserva  a  cui  afferiscono, dall'importo dell'opera da progettare e
dalla  fase  per la quale si richiede il finanziamento, devono essere
redatte   utilizzando  lo  schema  di  domanda/dichiarazione  di  cui
all'allegato  C,  che fa parte integrante della presente circolare, e
devono essere sottoscritte dal responsabile

    (7)  Il  perfezionamento  della provvista finanziaria si realizza
nel  momento  in  cui,  secondo la normativa di contabilita' pubblica
dell'ente,  lo stesso e' in condizioni di procedere alla liquidazione
dell'impegno di spesa precedentemente assunto.

unico  del  procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994 ed
agli  articoli 7  e  8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999(8).    Alla  domanda/dichiarazione  deve  essere allegata la
delibera   di  assunzione  dell'anticipazione,  adottata  dall'organo
competente  secondo le vigenti normative utilizzando lo schema di cui
all'allegato D, anch'esso parte integrante della presente circolare.
  La  documentazione  base  -  domanda/dichiarazione  e  delibera  di
assunzione  -  e'  quella  in generale sufficiente per l'accesso alle
risorse  del Fondo (lo e' in ogni caso per le richieste relative alla
"quota A").
  In  presenza  delle condizioni di seguito specificate, tuttavia, la
medesima documentazione base deve essere cosi' integrata:
    a) per le richieste di finanziamento di studi di fattibilita' (di
opere di qualsiasi importo):
      integrazione  della  delibera  di  assunzione  con l'impegno di
affidare  l'incarico sulla base di un capitolato d'oneri contenente i
requisiti minimi di cui all'allegato E alla presente circolare;
    b) per   le   richieste   di   finanziamento   del   concorso  di
progettazione  o  della progettazione preliminare di singole opere di
importo  pari  o inferiore a 4 milioni di euro (lavori e forniture al
netto di IVA):
      studio   di   fattibilita'   e  dichiarazione  di  sua  formale
approvazione  (allegato F),  ovvero  documento  preliminare all'avvio
della  progettazione  di  cui  all'art.  15, comma 4, del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 554/1999: tali documenti sono oggetto
di valutazione da parte dell'Istituto;
    c) per   le   richieste   di   finanziamento   del   concorso  di
progettazione  o  della progettazione preliminare di singole opere di
importo superiore a 4 milioni di euro (lavori e forniture al netto di
IVA):
      studio  di  fattibilita'  valutato  positivamente,  con  parere
motivato,  dal  nucleo  di  valutazione  e  verifica regionale di cui
all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
      provvedimento  del  presidente  della regione che certifichi la
compatibilita'  dell'opera  con  gli  indirizzi  della programmazione
regionale.
    Per  espressa  previsione  legislativa(9) il parere del nucleo di
valutazione   deve   essere   emesso  entro  il  termine  massimo  di
quarantacinque  giorni  dalla data di ricevimento dello studio, anche
in caso di valutazione negativa.

    (8)    Ove    il    R.U.P.   non   fosse   stato   nominato,   la
domanda/dichiarazione  dovra' essere sottoscritta dal soggetto munito
della rappresentanza, secondo l'ordinamento proprio dell'ente.
    (9)   Comma  56-bis,  lettera a),  dell'art.  1  della  legge  n.
549/1995.

  Scaduto  il  termine,  in  mancanza  di parere espresso, si da' per
acquisita  la  valutazione positiva. In quest'ultima ipotesi, dunque,
il  parere  sara'  sostituito  da  una dichiarazione del responsabile
unico del procedimento che attesti tale circostanza (allegato G);
    d) per   le   richieste   di  finanziamento  della  progettazione
definitiva   (di   singole   opere   di  qualsiasi  importo,  la  cui
progettazione preliminare non sia stata finanziata dal FRP):
      relazione illustrativa del progetto preliminare di cui all'art.
19  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 554/1999: anche
tale documento e' oggetto di valutazione da parte dell'Istituto.
  La  Cassa depositi e prestiti si riserva, in ogni caso, la facolta'
di richiedere le eventuali integrazioni istruttorie che si rendessero
necessarie   per   la   corretta   valutazione   delle   istanze   di
anticipazione.
  9.2 Concessione.
  Dopo  la  valutazione  della documentazione trasmessa, il direttore
generale della Casa, ai sensi del comma 56 dell'art. 1 della legge n.
549/1995, concede l'anticipazione.
  9.3 Affidamento dell'incarico.
  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  concessione il beneficiario deve
comunicare    alla   Cassa   l'avvenuto   affidamento   dell'incarico
professionale finanziato, indicando l'importo contrattuale.
  9.4 Erogazione.
  Le anticipazioni sono somministrate, in una o piu' soluzioni, sulla
base  della  domanda  di erogazione e di una dichiarazione del R.U.P.
dalla  quale  risultino  analiticamente, con riferimento ai documenti
giustificativi  in  possesso  dell'ente (parcelle, fatture, ecc.), la
natura e gli importi delle spese sostenute (allegato H).
  Dalla  data di valuta di ciascun mandato decorrono gli interessi (a
carico del bilancio dello Stato) sulle somme erogate.
  Entro  dodici  mesi  dalla  concessione l'ente deve richiedere alla
Cassa   l'erogazione   dell'intero  importo  concesso.  Nel  caso  di
finanziamento contestuale di due o piu' fasi di "progettazione", tale
termine viene elevato a diciotto mesi.
  9.5 Revoca e riduzione.
  La  necessita'  di  assicurare  lo spedito funzionamento del Fondo,
evitando  l'impegno  di risorse a favore di attivita' progettuali che
non  risultino  in  grado  di  svilupparsi secondo l'iter cronologico
previsto,  impone a questo Istituto di confermare in questa circolare
gli stringenti meccanismi di revoca e riduzione, introdotti alla fine
del 2001.
  La  revoca  e' comminata qualora l'ente non rispetti il termine per
l'affidamento  (sei  mesi  dalla  concessione)  o non abbia richiesto
alcuna erogazione allo scadere dei termini per l'erogazione totale.
  Avuta  notizia  dell'avvenuto affidamento dell'incarico finanziato,
la   Cassa  riduce  d'ufficio  l'anticipazione  concessa  all'importo
contrattuale  comunicato  dall'ente.  Allo  scadere  dei  termini per
l'erogazione  totale  (dodici  o  diciotto  mesi  dalla  concessione)
l'Istituto  riduce  d'ufficio  l'anticipazione  concessa  all'importo
effettivamente erogato.
  9.6 Rimborso.
  Come  gia'  esposto  al  punto  7, dalla data di valuta della prima
somministrazione  decorre  il  termine  massimo,  triennale,  per  la
restituzione di tutte le somme dovute.
  A  seguito  dell'acquisizione  della  provvista  finanziaria per la
progettazione  o  per  la realizzazione dell'opera o allo scadere del
termine  massimo  previsto  per il rimborso, il soggetto beneficiario
provvede alla restituzione delle somme dovute.
  Le   estinzioni   delle  anticipazioni  devono  avvenire  in  unica
soluzione, non essendo ammesse estinzioni parziali.
  Al  rimborso gli enti possono provvedere mediante versamento presso
la  Banca  d'Italia, Tesoreria provinciale dello Stato competente per
territorio,  con  richiesta  di trasferimento elettronico dei fondi a
favore  del c/c fruttifero 29811, intrattenuto dalla CDP con la Banca
d'Italia,  Tesoreria  centrale  dello  Stato.  Solo  gli  enti  della
provincia  di  Roma  possono,  in alternativa, effettuare i pagamenti
della specie sul c/c postale 36332005 intestato al Tesoriere centrale
dello Stato.
  Peraltro,   a  fronte  delle  somme  comunque  dovute  puo'  essere
richiesta  la  trasformazione della posizione debitoria attraverso la
concessione   di   un  apposito  mutuo  quinquennale,  con  oneri  di
ammortamento  a  carico  del  bilancio  del soggetto beneficiario, al
tasso  in  quel  momento  vigente  per  i  mutui ordinari della Cassa
depositi e prestiti.
  Inoltre, qualora gli enti intendano reperire le risorse finanziarie
necessarie    alla    realizzazione    dell'opera    mediante   mutuo
dell'Istituto,  gli  stessi possono richiedere di addebitare tutte le
somme  comunque  dovute  direttamente  in  conto del finanziamento da
concedersi.
  Gli stessi enti devono provvedere alla tempestiva attivazione delle
procedure  di  finanziamento,  in modo da ottenere la concessione del
mutuo  prima  del  termine  di  scadenza  previsto  per  il  rimborso
dell'anticipazione.
  10. Disciplina transitoria.
  Le  regole  di  funzionamento  del  Fondo introdotte dalla presente
circolare  si applicano alle anticipazioni da concedersi e, in quanto
applicabili,  anche  alle  anticipazioni  gia'  concesse e non ancora
rimborsate  alla  data  di  pubblicazione  della  stessa circolare in
Gazzetta Ufficiale.
  Per  le  anticipazioni  gia'  concesse valgono comunque le seguenti
deroghe e precisazioni:
    a) i  termini  massimi  per  il  rimborso  restano  fissati, come
previsto  dalla  precedente circolare n. 1245/01, in quattro o cinque
anni  dalla  data  di  prima  erogazione,  a  seconda  che  sia stata
finanziata,  rispettivamente, la progettazione definitiva/esecutiva o
la progettazione preliminare;
    b) le  spese  di  valutazione  e quelle amministrative (pari allo
0,5%) non sono piu' dovute;
    c) sono  erogabili le anticipazioni concesse per il finanziamento
degli studi di fattibilita' per la costituzione delle STU.
    Roma, 25 febbraio 2003
                                      Il direttore generale: Turicchi