(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A

                LEGGE 28.12.1995, n. 549, art. 1 (1)

   54.   Al   fine  di  razionalizzare  e  accelerare  la  spesa  per
investimenti  pubblici,  con  particolare riguardo alla realizzazione
degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario di competenza
dello  Stato,  delle  regioni  degli  enti  locali e degli altri enti
pubblici,  e'  istituito presso la Cassa depositi e prestiti il fondo
rotativo per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie
per  la  redazione  degli  studi  per l'individuazione del quadro dei
bisogni   e  delle  esigenze,  degli  studi  di  fattibilita',  delle
valutazioni   di  impatto  ambientale,  dei  documenti  componenti  i
progetti   preliminari,   definitivi   ed  esecutivi  previsti  dalla
normativa vigente. La dotazione del Fondo e' stabilita periodicamente
dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione,
in  relazione  alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme
concesse  in anticipazione e comunque nel rispetto dei limiti annuali
di  spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione
del  Fondo e' riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per
cento,  alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano
straordinario  di  messa  in  sicurezza degli edifici scolastici, con
particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone
a  rischio  sismico.  La  quota  residua  del Fondo e' riservata, per
almeno  il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio
nazionale nonche' per l'attuazione di progetti comunitari da parte di
strutture  specialistiche  universitarie e di alta formazione europea
localizzati  in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le
opere  comprese  nel  programma  di infrastrutture strategiche di cui
alla  legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non
localizzate nelle predette aree depresse.
   55.  Qualora  gli  enti  locali  e  le  regioni  non rimborsino le
anticipazioni  nei  tempi  e con le modalita' concordate con la Cassa
depositi  e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso al
la  Cassa  depositi  e  prestiti,  trattenendo  le relative somme dai
trasferimenti agli enti locali e alle regioni.
   56.   I   criteri  di  valutazione,  i  documenti  istruttori,  la
procedura,  i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il
rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione
del  consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le
anticipazioni,  concesse  con  determinazione del direttore generale,
non  possono  superare l'importo determinato sulla base delle tariffe
professionali  stabilite  dalla vigente normativa e comunque il dieci
per cento del costo presunto dell'opera.
   56-bis.   Nello  stabilire  le  modalita'  di  cui  al  comma  56,
relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di
euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti
e'  tenuto  ad  introdurre,  tra i presupposti istruttori, i seguenti
requisiti:

a) studio   di   fattibilita'   valutato  positivamente,  con  parere
   motivato,  dal  nucleo  di valutazione e verifica regionale di cui
   all'articolo  1  della  legge  17 maggio 1999, n. 144. Tale parere
   deve  essere  emesso  entro  il  termine massimo di quarantacinque
   giorni  dalla  data  di ricevimento dello studio, anche in caso di
   valutazione  negativa.  Scaduto  il termine, in mancanza di parere
   espresso, si da' per acquisita la valutazione positiva;
b) provvedimento  del  presidente  della  regione  che  certifichi la
   compatibilita'  dell'opera  con gli indirizzi della programmazione
   regionale.

   57.  La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del
consiglio   di  amministrazione,  anche  per  le  anticipazioni  gia'
concesse, le cause, le modalita' e i tempi di revoca e riduzione, nel
rispetto  della  natura  rotativa  del Fondo, per assicurarne il piu'
efficace utilizzo.
   58.  Alla  Cassa  depositi  e  prestiti, sulle somme apportate, e'
riconosciuto  un  tasso di interesse pari al tasso del conto corrente
intrattenuto  dalla  Cassa  con  la Tesoreria dello Stato. I relativi
oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui
al  presente  articolo,  pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a
lire  25  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  dal  1999 al 2002, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   1997,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(1)  Come  modificato  e integrato, da ultimo, dall'art. 70, comma 1,
della  legge  finanziaria  2003.  Il comma 2 dello stesso articolo ha
peraltro  disposto  l'abrogazione  di  due  disposizioni di legge che
incidevano  sui  meccanismi di funzionamento e sulle risorse del FRP;
il  comma  8  dell'articolo  4  della  legge 17 maggio 1999, n. 144 e
l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.