Il  comune  di  Imola  (provincia  di  Bologna)  ha  adottato, il
19 novembre   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.),  per  l'anno  2003:     (Omissis).     1) di stabilire, per
l'anno 2003, l'aliquota ordinaria ai fini I.C.I. nella misura del 6,9
per   mille,  da  applicarsi  per  tutti  i  casi  non  espressamente
assoggettati  a  diversa  aliquota;      2)  di stabilire, per l'anno
2002,  l'applicazione  dell'aliquota  del  7 per mille, limitatamente
alle   unita'   immobiliari,   classificate  o  classificabili  nella
categoria  catastale A (diverso da A10), adibite ad unita' abitativa,
mantenute  sfitte o a disposizione e secondo le ulteriori indicazioni
riportate  nell'allegato  sub A),  parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
    3)  di  stabilire,  per  l'anno  2003, un'aliquota ridotta, nella
misura del 5,2 per mille, esclusivamente in favore di:
      a) persone   fisiche   soggetti  passivi,  per  l'immobile,  di
categoria  catastale  A  (escluso  A10)  e  relative pertinenze (come
definite  dall'art.  6  del  vigente regolamento I.C.I.) direttamente
adibito ad abitazione principale da parte del proprietario;
      b) le unita' immobiliari di categoria catastale A (escluso A10)
e   relative  pertinenze  (come  definite  dall'art.  6  del  vigente
regolamento I.C.I.) nelle ipotesi tassativamente indicate all'art. 12
del vigente regolamento I.C.I.;
      c) soci   di   cooperative   edilizie  a  proprieta'  indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad  abitazione  principale  dei  sopra  indicati  soggetti  e  per le
relative   pertinenze   (come   definite   dall'art.  6  del  vigente
regolamento I.C.I.).
    4)  di stabilire un'aliquota del 2 per mille, in deroga al limite
minimo  stabilito  dal  decreto  legislativo  n.  504/1992,  ai sensi
dell'art.  2,  comma  4,  della  legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i
proprietari  che  concedono  in  locazione,  a  titolo  di abitazione
principale,   risultante   da  residenza  anagrafica,  immobili  alle
condizioni  previste  dagli  accordi  definiti  in sede locale fra le
organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e  le organizzazioni dei
conduttori  maggiormente  rappresentative, ai sensi del comma 3 dello
stesso  art.  2  della  legge  9  dicembre  1998, n. 431, previamente
trasmessi al comune.
    Per   permettere   l'applicazione   dell'aliquota   agevolata,  i
contratti  tipo  definiti  in sede locale fra le organizzazioni della
proprieta'  edilizia  e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative  ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 della legge
9 dicembre  1998, n. 431, dovranno essere depositati in comune a cura
delle organizzazioni stesse e trasmessi all'ufficio tributi.
    L'aliquota  potra' essere applicata dai proprietari che, entro il
termine  per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i
requisiti  per  usufruire  dell'aliquota  del  2  per  mille  vengono
acquisiti  successivamente  al  termine  per il pagamento della prima
rata)    ogni    anno   presentino   all'ufficio   tributi   apposita
comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata
da  copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere
l'aderenza  ai  requisiti  di  cui  ai commi 3 e 4 dell'art. 2, legge
9 dicembre 1998, n. 431.
    Effettuare  la  comunicazione,  e'  condizione indispensabile per
poter usufruire dell'aliquota del 2 per mille.
    E'   fatto  obbligo  agli  interessati  di  comunicare  eventuali
variazioni.
    L'aliquota del 2 per mille dovra' essere applicata in ragione del
periodo  dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto delle
previsioni della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e sopra indicate;
    5)  di  stabilire  la  detrazione per l'abitazione principale per
l'anno 2002 in Euro 103,30;
    6)  di  concedere  un'ulteriore detrazione di Euro 103,30 su base
annua   e  limitatamente  all'abitazione  principale  in  favore  dei
soggetti  che  entro  il  termine  per  il pagamento della prima rata
(ovvero  della  seconda  se  hanno  acquisito  un  diritto  reale  di
proprieta'   o   di  usufrutto  successivamente  al  30 giugno  2002)
presentino  all'ufficio  tributi  idonea dichiarazione, resa ai sensi
degli articoli 46 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445   del  28 dicembre  2000,  indicante  il  possesso  dei  seguenti
requisiti o condizioni:
      condizione   generale:   possesso   (a  titolo  di  proprieta',
usufrutto,  altro  diritto  reale tale da generare l'insorgenza della
soggettivita'  passiva)  del  solo  immobile  adibito  ad  abitazione
principale,  ed  eventualmente  delle  relative pertinenze (C/2, C/6,
C/7), autonomamente iscritte in catasto.
    Ulteriori condizioni:
      a) famiglie  con  un  reddito  complessivo del nucleo familiare
(reddito  complessivo I.R.P.E.F.) non superiore a Euro 7.230,40 annui
per  ciascuno  dei  primi tre componenti, oltre a Euro 1.549,37 annui
per ogni ulteriore componente;
      b) famiglie  con  un  reddito  complessivo non superiore a Euro
30.987,41   annui   con   un   anziano   ultrasessantacinquenne   non
autosufficiente,  oppure con un disabile con handicap grave (legge n.
104/1992)  o  invalidita'  del  75% o superiore. Il limite di reddito
complessivo  viene elevato a Euro 36.151,98 annui per le famiglie con
piu'  di quattro componenti tra cui un anziano ultrasessantacinquenne
non  autosufficiente ovvero con un disabile con handicap grave (legge
n. 104/1992) o invalidita' del 75% o superiore;
      c) la  domanda  deve essere effettuata utilizzando gli appositi
modelli  predisposti  dal comune e gratuitamente messi a disposizione
dei cittadini.
    L'ulteriore  detrazione spetta in ragione del periodo di possesso
annuo per il quale siano vantate le predette condizioni.
    (Omissis).