(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
             Identificazione e definizione delle ipotesi
   per le quali si applica l'I.C.I. al 7 per mille per l'anno 2003
    Sono  identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento
dell'I.C.I.  al  7  per  mille  nell'anno 2003 le unita' immobiliari,
adibite ad abitazione, mantenute sfitte o a disposizione.
    Rientrano,  pertanto,  nel  novero  delle fattispecie suddette le
seguenti:
      a)  unita'  immobiliare  destinata  ad  abitazione e non locata
perche'  tenuta  a  disposizione del proprietario, che la possiede in
aggiunta  all'abitazione  principale,  anche  se  per quest'ultima lo
stesso proprietario corrisponda un canone di locazione;
      b) unita' immobiliare a disposizione posseduta in comproprieta'
o  acquistata  in  multiproprieta'  limitatamente a coloro che non la
abitano;
      c) abitazione concessa in uso gratuito a non familiare (secondo
la  nozione  contenuta  all'art. 433 del codice civile) o a familiare
che   non  risiede  in  detta  abitazione  in  base  alle  risultanze
anagrafiche.
    Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per
mille, invece, le seguenti altre fattispecie:
      a) unita'  immobiliari,  possedute  in  aggiunta all'abitazione
principale,  regolarmente  locate,  come  attestabile  sulla  base di
idoneo contratto;
      b) unita'  immobiliari  date  in  uso  gratuito  ad  un proprio
familiare  (secondo  la  nozione  contenuta  all'art.  433 del codice
civile),  a  condizione  che  lo stesso vi dimori abitualmente e cio'
risulti dalla iscrizione anagrafica;
      c) una   delle  unita'  tenute  a  disposizione  in  Italia  da
contribuenti  trasferiti  temporaneamente  per  ragioni  di lavoro in
altro  comune (ove non sussistano le condizioni indicare all'art. 12,
comma  1,  lettera  c),  del  vigente  regolamento  I.C.I.,  tali  da
consentire    l'applicazione    del    trattamento    dell'abitazione
principale);
      d) unita'   in   comproprieta'  utilizzate  integralmente  come
residenza  principale  di  uno o piu' comproprietari, limitatamente a
quelli che la utilizzano;
      e) i  fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la costruzione e l'alienazione di immobili.
    L'aliquota  del  7 per mille va applicata in relazione al periodo
dell'anno nel quale l'alloggio e' rimasto non locato o a disposizione
secondo quanto precisato in precedenza.
    (Omissis).