Allegato A Identificazione e definizione delle ipotesi per le quali si applica l'I.C.I. al 7 per mille per l'anno 2003 Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2003 le unita' immobiliari, adibite ad abitazione, mantenute sfitte o a disposizione. Rientrano, pertanto, nel novero delle fattispecie suddette le seguenti: a) unita' immobiliare destinata ad abitazione e non locata perche' tenuta a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione; b) unita' immobiliare a disposizione posseduta in comproprieta' o acquistata in multiproprieta' limitatamente a coloro che non la abitano; c) abitazione concessa in uso gratuito a non familiare (secondo la nozione contenuta all'art. 433 del codice civile) o a familiare che non risiede in detta abitazione in base alle risultanze anagrafiche. Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie: a) unita' immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente locate, come attestabile sulla base di idoneo contratto; b) unita' immobiliari date in uso gratuito ad un proprio familiare (secondo la nozione contenuta all'art. 433 del codice civile), a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dalla iscrizione anagrafica; c) una delle unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune (ove non sussistano le condizioni indicare all'art. 12, comma 1, lettera c), del vigente regolamento I.C.I., tali da consentire l'applicazione del trattamento dell'abitazione principale); d) unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano; e) i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio e' rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza. (Omissis).