IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visti: gli articoli 1, comma 3, 5 e 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, di seguito decreto ministeriale 11 novembre 1999, e, in particolare, l'art. 6; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, recante: "Approvazione della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999"; Considerato che ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1999 il Gestore del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, organizza una sede per la contrattazione dei certificati verdi e, pertanto, la disciplina del mercato elettrico contiene disposizioni relative alla organizzazione di tale sede; Considerato che la disciplina del mercato elettrico prevede, all'art. 3, commi 3.1 e 3.2, che le norme attuative e procedimentali della medesima disciplina siano definite anche nelle istruzioni alla disciplina del mercato elettrico e che il Gestore del mercato elettrico, predisponga uno schema di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico e lo trasmetta al Ministro delle attivita' produttive per l'approvazione, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; Visti: la proposta di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico trasmessa per l'approvazione al Ministro delle attivita' produttive con lettera del 18 gennaio 2002, prot. n. GME/P2002000023; la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica 23 aprile 2002, n. 72/02, recante: "Parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al Ministro delle attivita' produttive su uno schema di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico", trasmessa al Ministro delle attivita' produttive con lettera del 20 maggio 2002, prot. n. PR/M02/1905; Considerato che il Ministro delle attivita' produttive con lettera del 2 luglio 2002, prot. n. 211826, ha inviato al Gestore del mercato elettrico alcune osservazioni in merito allo schema di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico formulate sulla base del parere espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con la sopra citata delibera n. 72/02; Vista la successiva proposta di istruzioni alla disciplina del mercato elettrico trasmessa, per l'approvazione, al Ministro delle attivita' produttive dal Gestore del mercato elettrico con lettera del 18 luglio 2002, prot. n. GME/P2002000260; Considerato che detta proposta recepisce il sopra citato parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas secondo le osservazioni inviate dal Ministro delle attivita' produttive con la gia' richiamata lettera del 2 luglio 2002; Ritenuto che, in ordine al citato parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, malgrado l'organizzazione e la gestione del mercato dei certificati verdi non siano da qualificare alla stregua di servizio di pubblica utilita' ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' opportuno prevedere che la soluzione in via definitiva delle controversie tra operatori ammessi al mercato dei certificati verdi, ovvero tra detti operatori e il Gestore del mercato elettrico, sia assoggettata, su richiesta di uno dei soggetti interessati, a norme emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; Considerato che ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 novembre 1999 il Gestore della rete di trasmissione nazionale emette a proprio favore e colloca sulla sede per la contrattazione dei certificati verdi organizzata dal Gestore del mercato elettrico i certi ficati verdi relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al 1 aprile 1999; Considerato che i soggetti tenuti all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999 devono trasmettere al Gestore della rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 11 novem-bre 1999, entro il 31 marzo di ogni anno e a partire dal 2003, i certificati verdi relativi all'anno precedente per l'annullamento; Tenuto conto che l'offerta di certificati verdi di produttori privati non risulta sufficiente a coprire interamente la domanda dei soggetti tenuti all'obbligo; Ritenuto che il Gestore della rete di trasmis sione nazionale possa soddisfare la domanda residua offrendo i certificati emessi a proprio favore solo nella sede di contrattazione organizzata dal Gestore del mercato elettrico ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 11 novembre 1999; Ritenuto quindi che sia necessario rendere operativa la sede di contrattazione dei certificati verdi organizzata dal Gestore del mercato elettrico nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico; Decreta: Art. 1. Approvazione delle istruzioni alla disciplina del mercato elettrico con riferimento al mercato dei certificati verdi 1. Sono approvate le istruzioni alla disciplina del mercato elettrico limitatamente alle disposizioni relative alla sede di contrattazione dei certificati verdi di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 11 novembre 1999 riportate nel testo allegato al presente decreto (allegato A).