(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

ISTRUZIONI  ALLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO (Ai sensi dell'art.
3  della  Disciplina del mercato elettrico, approvata con decreto del
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 9 maggio
                               2001).
                              Titolo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1.
                         Oggetto ed allegati
    1.1.  Le  presenti  istruzioni  contengono  le  norme attuative e
procedimentali  della disciplina del mercato elettrico, approvata con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
9 maggio 2001, di seguito denominata la "Disciplina".
    1.2.  I documenti allegati alle presenti istruzioni costituiscono
parte integrante e sostanziale delle medesime.
                               Art. 2.
                             Definizioni
    2.1.  Ai  fini  delle presenti istruzioni e dei documenti ad esse
allegati,  oltre  alle definizioni di cui al successivo comma 2.2, si
applicano le definizioni di cui all'art. 1 della Disciplina.
    2.2. Nelle presenti istruzioni si intende per:
      a) - d) (omissis);
      e) "codice  di  identificazione  dell'operatore":  la  sequenza
alfanumerica  che  consente  di  identificare  in  maniera univoca un
operatore, ai fini della partecipazione al mercato;
      f) - h3) (omissis);
      i) "esclusione  dal  mercato":  la  perdita, in via definitiva,
della qualifica di operatore;
      j) "giorno  lavorativo":  i  giorni dal lunedi' al venerdi', ad
eccezione  di  quelli  riconosciuti  festivi  dallo Stato a tutti gli
effetti  civili,  nonche'  di  quelli  eventualmente  indicati  nelle
Disposizioni tecniche di funzionamento;
      k) - aa) (omissis);
        bb) "prezzo  di riferimento": il prezzo medio, riferito ad un
MWh,  ponderato  per  le  relative quantita', di tutte le transazioni
eseguite durante una sessione del mercato dei certificati verdi;
        cc) - jj) (omissis);
      kk) "sessione   di   un  mercato":  l'insieme  delle  attivita'
direttamente  connesse  al ricevimento e alla gestione delle offerte,
nonche' alla determinazione del corrispondente esito del mercato;
      ll) "sospensione  dal  mercato": la temporanea inibizione di un
operatore dalla facolta' di presentare offerte sul mercato;
      mm) - nn) (omissis).
                               Art. 3.
                  Unita' di misura e arrotondamenti
    3.1. Ai fini del mercato:
      a) - b) (omissis);
      c) l'unita'  di  misura monetaria e' l'Euro, con specificazione
di due decimali;
      d) - e) (omissis);
      f) l'unita' di misura dei prezzi unitari dell'energia elettrica
da   fonte   rinnovabile   rappresentata  dai  certificati  verdi  e'
l'euro/MWh, con specificazione di due decimali.
    3.2 Ai fini del mercato, tutti gli arrotondamenti si eseguono con
il criterio matematico. In particolare:
      a) nei  casi di cui al precedente comma 3.1, lettere (omissis),
c),  (omissis)  ed  f),  le  cifre sono arrotondate per eccesso o per
difetto  all'ultimo  decimale  ammesso  piu'  vicino  e,  nel caso si
pongano a meta', sono arrotondate per eccesso;
      b) (omissis).
                               Art. 4.
               Accesso al sistema informatico del GME
    4.1.  L'accesso  al  sistema  informatico  del GME puo' avvenire,
(omissis):
      a) attraverso la rete Internet;
      b) attraverso collegamenti dedicati, secondo modalita' definite
nelle disposizioni tecniche di funzionamento.
                               Art. 5.
       Comunicazioni e pubblicazione di dati e di informazioni
    5.1.  Ove  non  diversamente  disposto,  la  comunicazione  e  la
pubblicazione  dei  dati e delle informazioni previste dalle presenti
istruzioni sono effettuate per via telematica. In particolare:
      a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa
a  disposizione  di  dati e di informazioni sulla sezione del sistema
informatico del GME il cui accesso e' riservato all'operatore;
      b) la  pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione
di  dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del
sistema informatico del GME.
    5.2.   Le  offerte  presentate  dagli  operatori  si  considerano
ricevute  alla  data e nell'orario risultanti dal sistema informatico
del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
      a) nel  giorno  e  nell'ora di ricezione, se pervenuta entro le
ore 16;
      b) alle  ore  8 del giorno successivo a quello di ricezione, se
pervenuta oltre le ore 16.
    5.3. Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una
comunicazione,  fa  fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in
cui  una  comunicazione  avvenga per via telematica, fa fede l'orario
del sistema informatico del GME.
                              Titolo II
         (Omissis) ELENCO DEGLI OPERATORI AMMESSI AL MERCATO
                               Art. 6.
    (Omissis).
                               Art. 7.
    (Omissis).
                               Art. 8.
              Elenco degli operatori ammessi al mercato
    8.1. Il GME tiene l'elenco degli operatori ammessi al mercato, di
cui all'art. 4, comma 4.4, della Disciplina.
    8.2.   Nell'elenco   degli  operatori  ammessi  al  mercato  sono
inseriti,  all'atto dell'ammissione, i soggetti ammessi al mercato ai
sensi  del  successivo  art.  14. Tale elenco e' formato e tenuto nel
rispetto  di  quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modifiche ed integrazioni.
    8.3.  Per  ciascun operatore, l'elenco degli operatori ammessi al
mercato contiene almeno i seguenti dati e informazioni:
      a) codice di identificazione dell'operatore;
      b) cognome  e  nome,  ovvero  denominazione  o ragione sociale;
luogo  di  residenza  e  luogo  di domicilio ove diverso da quello di
residenza,  ovvero sede legale; codice fiscale, partita IVA, recapito
telefonico,  numero  di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto cui
fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;
      c) mercati sui quali l'operatore e' ammesso ad operare (mercato
elettrico e/o mercato dei certificati verdi);
      d) stato   dell'operatore   (attivo,   sospeso,   richiesta  di
esclusione pendente);
      e) - h) (omissis);
      i) coordinate bancarie dell'operatore;
      j) (omissis);
      k) codice  del  conto  su  cui  il  GRTN registra il numero dei
certificati verdi in possesso dell'operatore.
    8.4.  Il  GME  pubblica, relativamente agli operatori, i seguenti
dati  ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione
sociale;  luogo  di  residenza  ovvero sede legale; mercati sui quali
l'operatore e' ammesso ad operare.
    8.5. Ciascun operatore puo' accedere ai dati ed alle informazioni
ad  esso  relativi  contenuti  nell'elenco degli operatori ammessi al
mercato.
                               Art. 9.
Richiesta  di inserimento di dati e di informazioni nell'elenco degli
                    operatori ammessi al mercato
    9.1.  Ai fini della presentazione di offerte sul mercato, ciascun
operatore  richiede  al GME l'inserimento nell'elenco degli operatori
ammessi al mercato dei dati e delle informazioni di cui al precedente
art. 8, comma 8.3, lettere (omissis), i) e k).
    9.2. - 9.7. (Omissis).
    9.8.  Entro  un giorno lavorativo dalla ricezione delle richieste
di  cui  al precedente comma 9.1, l'elenco degli operatori ammessi al
mercato viene aggiornato dal GME. (omissis).
                             Titolo III
                        AMMISSIONE AL MERCATO
                              Art. 10.
                       Requisiti di capacita'
    10.1.  Possono  partecipare  al  mercato  i  soggetti  dotati  di
adeguata  professionalita'  e  competenza  nell'utilizzo  di  sistemi
telematici  e  dei  sistemi  di  sicurezza ad essi relativi, ovvero i
soggetti  che  dispongano  di  dipendenti  o ausiliari dotati di tale
professionalita' e competenza.
                              Art. 11.
                      Requisiti di onorabilita'
    11.1. Non possono partecipare al mercato:
      a) coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile,
salvi  gli  effetti  della  riabilitazione,  alla  reclusione  per il
delitto  di  aggiotaggio di cui all'art. 501 del codice penale, o per
uno  dei  delitti  contro  l'inviolabilita'  della  segretezza  delle
comunicazioni    informatiche    o    telematiche    previsti    agli
articoli 617-quater, quinquies e sexies del codice penale, ovvero per
il  delitto  di  frode informatica di cui all'art. 640-ter del codice
penale;
      b) coloro che siano stati esclusi dal mercato, salvo il caso di
esclusione disposta ai sensi del successivo art. 18.
    11.2.  Nel  caso in cui il soggetto interessato all'ammissione al
mercato sia una persona giuridica, le condizioni di cui al precedente
comma  11.1  sono riferite al titolare, al legale rappresentante o al
soggetto  munito  dei  necessari  poteri,  agli  amministratori  e al
direttore   generale,   ovvero  ai  soggetti  che  ricoprono  cariche
equivalenti a quelle di amministratore e di direttore generale.
    11.3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in
parte  da  ordinamenti  stranieri,  la verifica della sussistenza dei
requisiti  previsti  dai  precedenti  commi 11.1 e 11.2 e' effettuata
sulla  base  di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del
GME.
                              Art. 12.
                  Domanda di ammissione al mercato
    12.1.  Il soggetto che intende partecipare al mercato presenta al
GME  una domanda di ammissione al mercato, redatta secondo l'apposito
modello  allegato  alle  presenti istruzioni (allegato 1) e corredata
della  documentazione indicata al successivo art. 13. Tale domanda e'
presentata   presso  il  GME,  ovvero  a  questo  inoltrata  mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
    12.2.  La domanda di cui al precedente comma 12.1 e' sottoscritta
dal  soggetto  interessato,  ovvero  dal  legale rappresentante o dal
soggetto munito dei necessari poteri.
                              Art. 13.
  Documentazione da allegare alla domanda di ammissione al mercato
    13.1. La domanda di ammissione al mercato e' corredata di:
      a) dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  di non essere stato
destinatario  in  Italia, di provvedimenti comportanti la perdita dei
requisiti  di  onorabilita' di cui al precedente art. 11, comma 11.1,
lettera  a),  ovvero di non essere stato destinatario, all'estero, di
provvedimenti  corrispondenti  a  quelli che comporterebbero, secondo
l'ordinamento italiano, la perdita dei medesimi requisiti;
      b) copia  sottoscritta  del "Contratto di adesione al mercato",
secondo il modello allegato alle presenti istruzioni (allegato 2).
    13.2. Per i cittadini extracomunitari non residenti in Italia, in
luogo   della   documentazione  di  cui  al  precedente  comma  13.1,
lettera a),   deve   essere   allegato   un  certificato,  rilasciato
dall'autorita'  competente  dello  Stato  estero,  attestante  che il
soggetto  non e' stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a
quelli   che  comporterebbero,  secondo  l'ordinamento  italiano,  la
perdita  dei  requisiti di onorabilita' di cui al precedente art. 11,
comma  11.1,  lettera  a).  Tale  certificato,  se  redatto in lingua
straniera,  deve  essere  accompagnato  da  una  traduzione in lingua
italiana,  certificata  conforme  al  testo  originale dall'autorita'
consolare italiana dello Stato in cui e' stato redatto il certificato
medesimo.  Nel  caso  in  cui  l'ordinamento  dello  Stato estero non
preveda  il  rilascio  del  certificato  sopra  indicato, il soggetto
interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva dello stesso,
resa  nel  rispetto  delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre
1966,  n.  1253, corredata di un parere legale, rilasciato da persona
abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero,
che  confermi  la  circostanza  che  in tale Stato non e' previsto il
rilascio  del  certificato  per  il  quale  e'  resa la dichiarazione
sostitutiva.  La  dichiarazione del soggetto interessato ed il parere
legale, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da
una  traduzione  in  lingua  italiana,  certificata conforme al testo
originale  dall'autorita'  consolare  italiana  dello Stato in cui e'
stato redatto il certificato medesimo.
    13.3.  Nei  casi  in cui la documentazione indicata ai precedenti
commi  13.1,  lettera  a),  e  13.2  sia gia' in possesso del GME, il
soggetto  interessato  e'  esentato  dal  produrla.  La  domanda deve
indicare   tale   circostanza  e  la  data  di  invio  al  GME  della
documentazione medesima.
                              Art. 14.
                       Procedura di ammissione
    14.1. Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione
della  domanda,  verificato il possesso dei requisiti di capacita' ed
onorabilita'  di  cui,  rispettivamente, ai precedenti art. 10 e art.
11,  nonche'  la  regolarita' della documentazione presentata, il GME
comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della
domanda;  in  quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione.
Tale  comunicazione e' effettuata mediante raccomandata con avviso di
ricevimento anticipata via telefacsimile.
    14.2.  Al  fine  della  verifica  del  possesso  dei requisiti di
capacita'  di  cui  al  precedente art. 10, il GME puo' richiedere al
soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
    14.3.  Con  il  provvedimento di ammissione viene riconosciuta la
qualifica di operatore (omissis).
    14.4.  Nel  caso  in  cui  la  documentazione  sia  irregolare  o
incompleta,  il  GME comunica al soggetto interessato gli adempimenti
necessari  per regolarizzare o completare la documentazione medesima,
nonche'  il  termine  entro  cui  provvedere a tali adempimenti. Tale
comunicazione  sospende  il  termine di cui al precedente comma 14.1,
che  riprende  a  decorrere  dalla ricezione, da parte del GME, della
documentazione regolarizzata o completata.
                              Art. 15.
              Ammissione al mercato del GRTN (Omissis)
    15.1.  In  deroga  a  quanto  previsto  al precedente art. 14, la
qualifica di operatore e' attribuita di diritto al GRTN (omissis).
                              Art. 16.
    (Omissis).
                              Art. 17.
                      Obblighi di comunicazione
    17.1.   Gli   operatori   sono   tenuti   a  comunicare  al  GME,
tempestivamente  e  comunque  entro  tre  giorni  lavorativi  dal suo
verificarsi,  ogni  variazione  circa fatti, stati e qualita' che sia
tale  da  comportare  la  perdita  o  la  modifica  dei requisiti per
l'ammissione  al  mercato,  ovvero sia tale da modificare i dati e le
informazioni  di  cui  al  precedente  art.  8, comma 8.3, dichiarati
dall'operatore  e  inseriti  nell'elenco  degli  operatori ammessi al
mercato.
    17.2.  A  seguito  di  ogni  comunicazione  di  cui al precedente
comma 17.1,  il  GME  aggiorna  l'elenco  degli  operatori ammessi al
mercato.
                              Art. 18.
                 Esclusione su richiesta dal mercato
    18.1.   Ai   fini  dell'esclusione  dal  mercato,  gli  operatori
presentano   presso   il   GME,  o  inoltrano  al  medesimo  mediante
raccomandata  con  avviso di ricevimento, apposita richiesta scritta,
sottoscritta  dall'operatore  o,  nel  caso di persona giuridica, dal
legale  rappresentante  o  da  altro  soggetto  munito  dei necessari
poteri,  indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene
richiesta.
    18.2.  L'esclusione  su  richiesta dal mercato decorre dalla data
successiva tra le seguenti:
      a) il   sesto   giorno   lavorativo  successivo  alla  data  di
ricezione,  da  parte  del  GME, della richiesta di cui al precedente
comma 18.1;
      b) la  data indicata nella richiesta di cui al precedente comma
18.1.
    18.3.   L'esclusione   su   richiesta  dal  mercato  non  esonera
l'operatore  dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni
assunti sul mercato.
    18.4.  Qualora, nel corso del periodo di durata della sospensione
disposta  ai  sensi  dei  successivi  art.  95 e art. 96, l'operatore
presenti  richiesta  di  esclusione dal mercato, la riammissione alle
negoziazioni  potra'  avere  effetto  soltanto  una  volta decorso il
periodo di durata della sospensione.
                              Titolo IV
    (Omissis).
                              Titolo V
    (Omissis).
                              Titolo VI
    (Omissis).
                             Titolo VII
    (Omissis).
                             Titolo VIII
    (Omissis).
                              Titolo IX
                    MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI
                               Capo I
                        Disposizioni generali
                              Art. 83.
Principi  generali  di  comportamento degli operatori sul mercato dei
                          certificati verdi
    83.1.   Gli   operatori   sono   tenuti  a  conformare  i  propri
comportamenti   sul  mercato  dei  certificati  verdi  agli  ordinari
principi di correttezza e di buona fede.
                              Art. 84.
            Certificati verdi ammessi alle contrattazioni
    84.1. E' ammessa la contrattazione di certificati verdi di valore
pari  a  100  MWh  ed  ancora  validi  ai fini delle verifiche di cui
all'art.  7  del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 11 novembre 1999.
                              Art. 85.
       Informazioni relative al mercato dei certificati verdi
    85.1.  Il  GME,  durante  lo  svolgimento di ciascuna sessione di
contrattazione,  per  ogni  tipologia  di  certificati  verdi  di cui
all'art.  61,  comma 61.2, della disciplina comunica agli operatori i
seguenti dati e informazioni:
      a) prezzo  e quantita' delle proposte immesse sul mercato e non
ancora abbinate;
      b) prezzo delle ultime tre transazioni eseguite nella sessione;
      c) prezzo minimo e massimo della sessione;
      d) prezzo  di riferimento della sessione precedente a quella in
corso;
      e) volume scambiato nella sessione.
    85.2.  Il GME, al termine di ciascuna sessione di contrattazione,
pubblica i seguenti dati e informazioni:
      a) prezzo  minimo  e  massimo  delle transazioni eseguite nella
sessione;
      b) prezzo di riferimento della sessione;
      c) volume scambiato nella sessione.
                              Art. 86.
                            Corrispettivo
    86.1.  Il  GME  fattura  mensilmente  ad ogni operatore l'importo
relativo  al  corrispettivo  dovuto per la contrattazione sul mercato
dei  certificati  verdi,  previsto  dall'art.  7,  comma  7.2,  della
disciplina. Gli operatori effettuano il pagamento entro trenta giorni
dal ricevimento delle fatture.
    86.2.   L'operatore   acquirente   e'  tenuto  al  pagamento  del
corrispettivo,   di  cui  al  precedente  comma  86.1  anche  per  le
transazioni  annullate dal GME ai sensi del successivo art. 93, comma
93.6.
                              Art. 87.
                   Modalita' delle contrattazioni
    87.1.  Le  sessioni di contrattazione del mercato dei certificati
verdi  hanno  luogo  almeno  una  volta alla settimana nel periodo da
gennaio  a  marzo di ciascun anno e almeno una volta al mese nei mesi
restanti.
    87.2.  I  giorni e gli orari delle sessioni di contrattazione del
mercato  dei  certificati  verdi  sono  definiti  nelle  disposizioni
tecniche di funzionamento.
                               Capo II
            Presentazione delle proposte di negoziazione
                              Art. 88.
                     Proposte di contrattazione
    88.1.  Gli  operatori, per ogni proposta immessa, indicano l'anno
di  validita'  dei  certificati e la quantita' di certificati oggetto
della  proposta,  nonche'  il prezzo riferito ad un MWh. La quantita'
minima negoziabile e' pari ad un certificato verde.
    88.2.  Non sono ammesse proposte con limite di prezzo pari a zero
o con limite di prezzo negativo.
    88.3. Le proposte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo
sono  accettate  solo  nel caso in cui nel book di negoziazione siano
gia'  presenti  proposte rispettivamente di vendita o di acquisto con
limite di prezzo.
    88.4.  Gli  operatori  possono modificare le proposte immesse sul
mercato  dei  certificati  verdi  qualora non siano state soggette ad
abbinamento   automatico   per  l'intera  quantita',  secondo  quanto
previsto   all'art.   65   della  disciplina.  In  caso  di  proposte
parzialmente  abbinate,  la  modifica ha valore soltanto per la parte
ineseguita.  Le  proposte  modificate  perdono la priorita' temporale
acquisita.
    88.5. Gli operatori possono immettere sul mercato dei certificati
verdi  proposte  di vendita limitatamente ai certificati iscritti nel
conto proprieta' del registro tenuto dal GRTN, nonche' agli eventuali
certificati  gia'  acquistati,  nel  corso  della  stessa sessione di
contrattazione,  ad  un  prezzo  non superiore a quello convenzionale
dichiarato  dall'operatore  stesso  ai  sensi del successivo art. 91,
comma 91.2.
    88.6.  Le modalita' di accesso al sistema informatico del mercato
dei  certificati  verdi  e di immissione delle proposte sono definite
nelle disposizioni tecniche di funzionamento.
                              Art. 89.
                       Verifica delle proposte
    89.1.  Una  proposta  di  acquisto e' respinta nel caso in cui il
numero di certificati indicato nella proposta stessa sia superiore al
numero  massimo  di  certificati acquistabili dall'operatore ai sensi
del   successivo  art.  91,  comma  91.2,  diminuito  del  numero  di
certificati  gia'  acquistati  dall'operatore nella stessa sessione o
per  i  quali l'operatore abbia gia' immesso proposte di acquisto non
ancora abbinate.
                              Art. 90.
              Registrazione delle transazioni eseguite
    90.1.  Il GME registra in un archivio elettronico le informazioni
riguardanti le transazioni eseguite sul mercato dei certificati verdi
relative a:
      a) codice di identificazione della transazione;
      b) prezzo;
      c) quantita';
      d) tipologia del certificato;
      e) giorno e orario di esecuzione;
      f) identita' degli operatori acquirenti e venditori.
                              Capo III
             Pagamenti del mercato dei certificati verdi
                              Art. 91.
                      Deposito in conto prezzo
    91.1.  Al  fine  della  presentazione  di offerte di acquisto sul
mercato dei certificati verdi, ciascun operatore, entro le ore 12 del
giorno   lavorativo   precedente   all'apertura   della  sessione  di
contrattazione, versa su un conto intestato al GME una somma a titolo
di deposito in conto prezzo, con valuta lo stesso giorno.
    91.2.  Il  numero massimo di certificati acquistabili da parte di
un  operatore  nel  corso  di  una  sessione  e'  pari  al  numero di
certificati  corrispondenti  al  deposito  in  conto prezzo di cui al
precedente    comma   91.1,   determinato   utilizzando   un   prezzo
convenzionale  dichiarato  dall'operatore  al GME entro le ore 12 del
giorno   lavorativo   precedente   all'apertura   della  sessione  di
contrattazione  e  comunque  non inferiore ad un prezzo convenzionale
minimo  pubblicato  dal  GME  almeno  cinque  giorni lavorativi prima
dell'apertura della sessione stessa.
                              Art. 92.
                         Flussi informativi
    92.1.  Il GME, entro le ventiquattro ore successive al termine di
ogni  sessione, invia, per via telematica o mediante telefacsimile, a
ciascun  operatore  la  conferma  delle  transazioni  eseguite  con i
seguenti dati:
      a) quantita';
      b) prezzo;
      c) giorno e ora;
      d) tipologia di certificati verdi acquistati o venduti;
      e) importo da pagare o ricevere.
    92.2.  Nel  caso di cui al successivo art. 93, commi 93.2 e 93.3,
lettera a), il GME comunica al GRTN il trasferimento della proprieta'
del certificato entro le ventiquattro ore successive al termine della
sessione nella quale si e' verificato tale trasferimento. Nel caso di
cui al successivo art. 93, comma 93.3, lettera b), il GME comunica al
GRTN  il  trasferimento  della  proprieta' del certificato, dopo aver
verificato l'avvenuto pagamento.
                              Art. 93.
                      Regolazione dei pagamenti
    93.1.  Entro  le  ventiquattro  ore successive al termine di ogni
sessione, per ciascun operatore, il GME confronta l'importo da pagare
relativo  a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta
acquirente con il deposito in conto prezzo.
    93.2.  Nel  caso  in  cui l'importo da pagare relativo a tutte le
transazioni  eseguite  per  cui  l'operatore  risulta  acquirente sia
inferiore  o  uguale  al  deposito in conto prezzo, il GME procede al
pagamento,  per conto dell'operatore acquirente e a favore di ciascun
operatore venditore, del prezzo di acquisto e restituisce l'eventuale
differenza all'operatore acquirente.
    93.3.  Nel  caso  in  cui l'importo da pagare relativo a tutte le
transazioni  eseguite  per  cui  l'operatore  risulta  acquirente sia
superiore al deposito in conto prezzo, il GME:
      a) con  riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia
inferiore  o  uguale al prezzo convenzionale indicato dall'operatore,
procede  al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore
dell'operatore venditore, del prezzo di acquisto;
      b) con  riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia
superiore  al  prezzo convenzionale indicato dall'operatore, comunica
all'operatore  acquirente  la  quota  dell'importo  della transazione
dovuto  a  ciascun  operatore  venditore  non coperta dal deposito in
conto prezzo, nonche' le coordinate bancarie dell'operatore venditore
stesso.  Tale  comunicazione  e' inviata per conoscenza all'operatore
venditore interessato.
    93.4.  Nei  casi  di  cui  al  precedente comma 93.3, lettera b),
l'operatore  acquirente,  versa,  con  valuta  due  giorni lavorativi
successivi  all'invio  della  comunicazione  ivi  prevista,  la quota
dell'importo  indicata nella comunicazione stessa, sul conto corrente
dell'operatore  venditore,  ed invia al GME, entro lo stesso termine,
copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.
    93.5. Entro il terzo giorno lavorativo successivo all'invio della
comunicazione   di   cui   al  precedente  comma  93.3,  lettera  b),
l'operatore  venditore segnala al GME l'eventuale mancato ricevimento
del pagamento da parte dell'operatore acquirente. In mancanza di tale
segnalazione,  o  altrimenti  accertato l'avvenuto pagamento da parte
dell'operatore  acquirente,  il  GME  procede al pagamento, per conto
dell'operatore  acquirente e a favore dell'operatore venditore, della
quota  dell'importo  della transazione dovuto all'operatore venditore
stesso, coperta dal deposito in conto prezzo.
    93.6.  Nel  caso  in  cui  l'operatore acquirente non effettui il
pagamento  o  non  invii  al  GME copia dell'attestazione di avvenuto
pagamento  secondo  le modalita' e nei termini indicati al precedente
comma 93.4,  il  GME  annulla  la  transazione.  In  tal caso, il GME
provvede  a versare all'operatore venditore, a valere sul deposito in
conto  prezzo dell'operatore acquirente inadempiente, un ammontare, a
titolo   di   penale,   pari,  per  ogni  certificato  oggetto  della
transazione,  al  minor  valore tra il prezzo convenzionale minimo di
cui  al precedente art. 91, comma 91.2, ed il doppio della differenza
tra  il  prezzo della transazione annullata ed il prezzo minimo delle
transazioni concluse, anche se successivamente annullate ai sensi del
presente  comma,  nella medesima sessione del mercato dei certificati
verdi.  Il  GME  restituisce  all'operatore  inadempiente l'eventuale
ammontare residuo del deposito in conto prezzo.
                              Titolo X
                      SANZIONI E CONTESTAZIONI
                               Capo I
                        Violazioni e sanzioni
                              Art. 94.
                Cause di violazione della disciplina
    94.1.  Sono  considerate  violazioni  della  disciplina, ai sensi
dell'art. 69 della disciplina medesima, nonche' delle disposizioni di
essa attuative, i seguenti comportamenti:
      a) la  negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei
sistemi  di  comunicazione  e  di invio delle offerte predisposti dal
GME;
      b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di
cui ai successivi capi (omissis) III del presente titolo;
      c) la   diffusione   presso  terzi  di  informazioni  riservate
relative  ad  operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti,
in  particolare,  i codici di accesso al sistema informatico del GME,
ogni  altro  dato necessario per l'accesso al sistema informatico del
GME  e  il  contenuto  delle offerte presentate da operatori terzi al
GME,  salvo che cio' avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da
leggi, regolamenti o provvedimenti di autorita' competenti;
      d) il  tentativo  di  accesso non autorizzato ad aree riservate
del sistema informatico del GME;
      e) tutte  le  forme  di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di
comunicazione e di invio delle offerte predisposti dal GME;
      f) ogni  altro  comportamento contrario ai principi generali di
cui ai precedenti (omissis) art. 83.
                              Art. 95.
                     Gradualita' delle sanzioni
    95.1.   Nei   casi   di   violazione  della  disciplina  e  delle
disposizioni  di  essa attuative, il GME puo' irrogare le sanzioni di
cui all'art. 69 della disciplina, secondo la procedura ivi prevista e
con la gradualita' indicata nei successivi commi.
    95.2.  Nei  casi  in  cui  le  violazioni  siano  dovute  a colpa
dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:
      a) richiamo scritto in forma privata;
      b) richiamo scritto in forma pubblica;
      c) sospensione  dal  mercato,  per  un  periodo non inferiore a
cinque  giorni  e  non  superiore ad un mese. In caso di recidiva, la
sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di un mese.
    95.3.  Nel  caso  in  cui  le  violazioni  di  cui  al precedente
comma 95.2  abbiano  determinato  turbative al corretto funzionamento
del mercato, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:
      a) richiamo scritto in forma pubblica;
      b) sospensione  dal mercato, per un periodo non inferiore ad un
mese  e  non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione
dal mercato e' disposta per un periodo di un anno.
    95.4.  Nei  casi  in  cui  le  violazioni  siano  dovute  a  dolo
dell'operatore, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:
      a) sospensione  dal  mercato per un periodo non inferiore a sei
mesi  e  non  superiore  a  diciotto  mesi.  In  caso di recidiva, la
sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di diciotto mesi;
      b) esclusione dal mercato.
    95.5.  Nei  casi  in cui le violazioni di cui al precedente comma
95.4  abbiano  determinato  turbative  al  corretto funzionamento del
mercato, il GME puo' irrogare le seguenti sanzioni:
      a) sospensione  dal  mercato  per  un  periodo  non inferiore a
diciotto  mesi  e  non  superiore a tre anni. In caso di recidiva, la
sospensione dal mercato e' disposta per un periodo di tre anni;
      b) esclusione dal mercato.
                              Art. 96.
     Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione
    96.1.  Oltre  che nei casi previsti al precedente art. 95, il GME
sospende  l'operatore  dal mercato nel caso in cui questo non adempia
all'obbligo  di  comunicazione  di  cui  al  precedente  art. 17, con
riferimento  alle variazioni circa fatti, stati e qualita' comprovati
dalla  documentazione di cui al precedente art. 13. La sospensione e'
disposta  fino  alla  data  di  ricezione,  da parte del GME, di tale
comunicazione.
                               Capo II
    (Omissis).
                              Capo III
       Contestazioni relative al mercato dei certificati verdi
                              Art. 104.
     Modalita' di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni
    104.1. Le contestazioni relative al mercato dei certificati verdi
sono inoltrate, a pena di inammissibilita', entro sessanta minuti dal
termine  della  sessione,  per  via  telematica, utilizzando appositi
moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
    104.2.   Ogni   contestazione   deve   riportare,   a   pena   di
inammissibilita', l'indicazione dei seguenti elementi:
      a) codice   di   identificazione   della   proposta  e/o  della
transazione  oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema
informatico del GME;
      b) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.
                              Art. 105.
                    Verifica delle contestazioni
    105.1.  Il GME, entro il giorno lavorativo successivo a quello di
ricevimento della contestazione, comunica all'operatore l'esito della
verifica.  Qualora  la  contestazione venga accolta, il GME riconosce
all'operatore  unicamente  un  importo a titolo di indennizzo pari al
maggior  costo  o  al minor ricavo derivante all'operatore dall'esito
del  mercato  dei certificati verdi oggetto della contestazione. Tale
indennizzo   non   puo'   comunque   essere  superiore,  per  ciascun
certificato  verde  oggetto  della  proposta di negoziazione a cui si
riferisce la contestazione:
      a) nel caso di proposte di acquisto con indicazione del prezzo,
alla  differenza  tra  il  prezzo  massimo delle transazioni eseguite
nella sessione e il prezzo indicato nella proposta;
      b) nel  caso  di proposte di vendita con indicazione di prezzo,
alla  differenza  tra  il prezzo indicato nella proposta ed il prezzo
minimo delle transazioni eseguite nella sessione;
      c) nel  caso  di  proposte  senza  indicazione  di prezzo, alla
differenza   tra   il  prezzo  massimo  ed  il  prezzo  minimo  delle
transazioni eseguite nella sessione.
                               Capo IV
                  Ricorso al collegio dei probiviri
                              Art. 106.
  Contestazioni relative (omissis) al mercato dei certificati verdi
    106.1.  L'operatore,  qualora  non accetti l'esito della verifica
delle  contestazioni  di  cui  ai  precedenti (omissis) art. 105 puo'
proporre  ricorso  al  collegio dei probiviri, ai sensi dell'art. 72,
comma 72.6, della disciplina.
    106.2. Il ricorso al collegio dei probiviri, di cui al precedente
comma  106.1,  a  pena  di  inammissibilita',  e' presentato mediante
deposito  presso  il  GME,  ovvero  mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine di dieci giorni di calendario
dalla  comunicazione,  da  parte  del  GME, dell'esito della verifica
della  contestazione.  Il  ricorso, sottoscritto dall'operatore o dal
suo  legale  rappresentante,  ovvero  da  altro  soggetto  munito dei
necessari  poteri, deve contenere, a pena di inammissibilita', almeno
l'indicazione di:
      a) mercato,   giorno   e   ora   dell'offerta   oggetto   della
contestazione;
      b) decisione del GME oggetto della contestazione;
      c) motivi del ricorso.
                              Art. 107.
    (Omissis).
                               Capo V
          Controversie tra GME ed operatori e tra operatori
                              Art. 108.
                   Risoluzione delle controversie
    108.1.  Le  controversie  tra  il  GME  e gli operatori e tra gli
operatori  possono  essere  risolte,  in  via definitiva, mediante il
ricorso  alle  procedure  di  arbitrato  previste  dall'art. 73 della
disciplina.
    108.2.   Su   richiesta  di  uno  dei  soggetti  interessati,  le
controversie  tra  il  GME  e  gli operatori e tra gli operatori sono
risolte  mediante  il  ricorso  a procedure di arbitrato disciplinate
dall'Autorita'.
                              Titolo XI
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                               Capo I
    (Omissis).
                               Capo II
                         Disposizioni finali
                              Art. 111.
    (Omissis).
                              Art. 112.
                Funzionamento del sistema informatico
    112.1.  In  caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico,
il   GME   puo'  sospendere,  prorogare  o  chiudere  anticipatamente
(omissis) una sessione di mercato.
    112.2. Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento
tecnico ed un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, ed
in  generale  il  regolare  funzionamento  del  mercato,  il GME puo'
imporre limiti alla immissione, alla cancellazione e alla modifica di
offerte  o di proposte di negoziazione, nonche' limitare il numero di
collegamenti  di  ciascun  operatore  o  di  specifiche  categorie di
operatori al sistema informatico del GME.
                              Art. 113.
    (Omissis).

                              Allegati
    Allegato 1. Modello di domanda di ammissione.
    Allegato 2. Modello di Contratto di adesione al mercato.
    Allegato 3. (Omissis).
    Allegato 4. (Omissis).

                                                           Allegato 1

                   ALL'ALLEGATO A ALLE ISTRUZIONI
                ALLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO
             Modello di domanda di ammissione al mercato

    Il     sottoscritto     (cognome     e    nome)....,    nato    a
.......................,  il.........,  residente in ...., via/piazza
....               n.               ..............,              C.F.
............................................   e   P.I.....,   numero
telefonico   ...................,   numero   di  telefacsimile  ....,
indirizzo e-mail ....;
                               Ovvero:
    La  societa'  ..../altro  ....  (denominazione o ragione sociale)
....,  con sede legale a ...., via/piazza .... n. ..................,
C.F.  ............................................ e P.I....., numero
telefonico   ...................,   numero   di  telefacsimile  ....,
indirizzo        e-mail        ....,        in       persona       di
...............................................               (legale
rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri);
                          Considerato che:
      l'organizzazione   e  le  modalita'  di  gestione  del  mercato
(omissis)  sono  definite  nella  disciplina  del  mercato  elettrico
approvata  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in  data  9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 127 del 4
giugno 2001;
      le  istruzioni  alla  suddetta  disciplina,  recanti  le  norme
attuative  e  procedimentali della medesima, sono state approvate con
decreto   del   Ministro   delle   attivita'   produttive   in   data
...........................,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla   Gazzetta   Ufficiale   -  serie  generale  -  n.  ......,  del
..............;
      le  disposizioni  tecniche  di funzionamento di cui all'art. 3,
comma 3.1, della disciplina sono pubblicate sul sito Internet del GME
ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
      (omissis);
      ai  sensi  della  legge  31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  i  dati  personali  del richiedente
saranno  trattati,  per  l'esecuzione  degli obblighi derivanti dalla
presente  domanda  e,  in  caso  di  accettazione  della  stessa, per
l'esecuzione  degli  obblighi  derivanti dalla disciplina del mercato
elettrico  e dalle istruzioni, mediante supporto informatico, in modo
da  garantire  la  riservatezza  e  la  sicurezza  dei dati medesimi,
secondo  quanto  indicato nell'informativa fornita ai sensi dell'art.
10 della predetta legge.
    Tutto  cio'  considerato,  il sottoscritto ..../ la societa/altro
...., in persona di .... (legale rappresentante o soggetto munito dei
necessari poteri);
                               Chiede:
Ai   sensi  dell'art.  4  della  disciplina  del  mercato  elettrico,
l'ammissione al/ai seguente/i mercato/i:
         (omissis);
         mercato dei certificati verdi,
mediante la procedura di cui all'art. 14 delle istruzioni.
    A  tal  fine,  allega  la documentazione di cui all'art. 13 delle
istruzioni, che costituisce parte integrante della presente domanda.
    Il sottoscritto ..../ la societa/altro ...., dichiara:
      1) - 2) (omissis);
      3)  di  obbligarsi  all'osservanza  delle  norme  di  cui  alla
disciplina del mercato elettrico, alle istruzioni e alle disposizioni
tecniche  di  funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare
senza alcuna condizione o riserva;
      4)  di  essere dotato di adeguata professionalita' e competenza
nell'utilizzo  di  sistemi  telematici  e dei sistemi di sicurezza ad
essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati
di tale professionalita' e competenza;
      5)  di  prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento e alla
comunicazione  a  terzi  dei  suoi dati personali, nel rispetto della
normativa vigente;
      6) di prestare altresi' il proprio consenso al fatto che i suoi
dati  personali  potranno essere trasferiti, anche a fini statistici,
dal  GME  ad  altri  soggetti  che  prestano  servizi  necessari allo
svolgimento dell'attivita' dello stesso;
      7)   che   il  soggetto  cui  fare  riferimento  per  eventuali
comunicazioni  e'  il/la  sig./sig.ra.....,  il  cui  recapito  e' il
seguente: .....
        Luogo, data ..................

                     Firma del richiedente, del legale rappresentante
                        o del soggetto munito dei necessari poteri
                         .........................................

                                                           Allegato 2
                   ALL'ALLEGATO A ALLE ISTRUZIONI
                ALLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO
                  Contratto di adesione al mercato

    Tra:  il Gestore del mercato elettrico S.p.a., con sede legale in
Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, codice fiscale e partita IVA
06208031002,                in               persona               di
................................................,   in   qualita'  di
........................ (nel seguito: il GME),
e:
    Cognome    e    nome    ........................    la   societa'
..........................  altro  (denominazione  o ragione sociale)
........................................         residente         in
.........................        con       sede       legale       in
................................,                          via/piazza
.......................................   n.  ....,  codice  fiscale,
partita    IVA    ............................,    in    persona   di
.............................,         in         qualita'         di
................................. (di seguito: il contraente).
    Il  GME  e  il  contraente, nel seguito definiti singolarmente la
"parte" e congiuntamente le "parti";
                            Premesso che:
    A) il  GME  e'  la  societa'  per  azioni,  costituita  ai  sensi
dell'art.  5,  comma  1, del decreto legislativo n. 79/1999, a cui e'
affidata la gestione economica del mercato elettrico;
    B) il  Gestore  della  rete di trasmissione nazionale S.p.a. (nel
seguito:  il  GRTN)  e'  la  societa' per azioni, costituita ai sensi
dell'art.  3,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n.  79/1999, che
esercita  le  attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia
elettrica,   ivi   compresa  la  gestione  unificata  della  rete  di
trasmissione nazionale;
    C) ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1, del decreto legislativo n.
79/1999,    il    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,  sentita  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas,  ha  approvato la disciplina del mercato elettrico (nel seguito:
la  disciplina) con decreto 9 maggio 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale n. 127 del 4
giugno 2001;
      D) l'art.   5   della   disciplina   prevede   che,   ai   fini
dell'ammissione al mercato, i soggetti aventi titolo sottoscrivano un
contratto  di adesione (nel seguito: il contratto), il cui modello e'
definito  nelle  istruzioni alla disciplina medesima (nel seguito: le
istruzioni);
      E) ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3.2,  della  disciplina, il
Ministro   delle   attivita'   produttive,  sentita  l'Autorita'  per
l'energia  elettrica e il gas, ha approvato le istruzioni con decreto
....................,   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale n....... , del.........;
      F) le disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'art. 3,
comma 3.1, della disciplina sono pubblicate sul sito Internet del GME
ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
      G) - M) (omissis);
      N) il      contraente      e'     cliente     grossista/cliente
idoneo/produttore/  (omissis)  formazione associativa di cui all'art.
2, comma 23, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
                        Tutto cio' premesso:
Le parti convengono e stipulano quanto segue.
                               Art. 1
            Oggetto del contratto e valore delle premesse
    1.1. Con il presente contratto sono definiti:
      a) i  diritti  e  gli obblighi del contraente nei confronti del
GME;
      b) le  condizioni  alle  quali  il  GME si impegna a prestare i
servizi  (omissis)  sul mercato dei certificati verdi (nel seguito: i
servizi).
    1.2. Le   premesse  al  presente  contratto  costituiscono  parte
integrante e sostanziale del medesimo.
                               Art. 2.
                       Obblighi del contraente
    2.1.  Il  contraente  dichiara di conoscere e di accettare, senza
alcuna  condizione o riserva, la disciplina (omissis) del mercato dei
certificati   verdi   (nel  seguito  [omissis]:  il  mercato),  quale
risultante  dalla  normativa vigente. Il contraente dichiara altresi'
di  ben  conoscere  il  sistema  informatico di supporto del GME (nel
seguito: il sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di
impegnarsi in tal senso.
    2.2. Il contraente si impegna a:
      a) rispettare  la  disciplina,  le istruzioni e le disposizioni
tecniche  di  funzionamento  ed  a  mantenersi  aggiornato  circa  le
eventuali  modifiche  di  tali  atti.  Resta  inteso  che  qualora il
contraente  non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni
alla  disciplina,  alle  istruzioni  e  alle disposizioni tecniche di
funzionamento,  il  contraente  stesso avra' facolta' di recedere dal
presente  contratto  inviandone  comunicazione  secondo  le modalita'
previste  e all'indirizzo indicati al successivo art. 12, comma 12.7.
Trascorsi  quindici giorni dalla pubblicita' legale di tali modifiche
ed  integrazioni, senza che il contraente abbia comunicato il proprio
intendimento di recedere dal presente contratto, le variazioni stesse
si  intenderanno  tacitamente accettate. L'eventuale effettuazione di
negoziazioni   sul  mercato  in  pendenza  del  predetto  termine  si
intendera'  quale  accettazione  implicita delle nuove condizioni. Ad
ogni  modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire
motivo  che  possa  giustificare  l'inadempimento del contraente alle
obbligazioni assunte sul mercato;
      b) dotarsi  di  sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento
dell'attivita' di negoziazione, che siano compatibili con il sistema,
nonche' aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate
dal GME al sistema stesso;
      c) dotarsi    di    personale    in    possesso   di   adeguata
professionalita'  e  competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici
di cui alla precedente lettera b);
      d) (omissis);
      e) aderire, ove intenda partecipare anche o soltanto al mercato
dei  certificati  verdi,  al servizio di regolazione dei pagamenti di
cui al titolo IX, capo III, delle istruzioni;
      f) rispettare,  se  tenuto,  gli  obblighi  di cui all'art. 11,
commi  1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 79/1999, con le modalita'
previste  dal  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   11   novembre   1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999;
      g) informare  il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo
utile   affinche'  lo  stesso,  al  fine  di  garantire  il  regolare
funzionamento  del  mercato,  possa  porre  in  essere gli interventi
correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o
anomalia  operativa  derivante  da  problemi  di  natura  tecnica,  o
qualunque  altro  evento che abbia determinato o possa determinare la
mancata  o  inesatta  prestazione  dei  servizi;  in  particolare, il
contraente   si   obbliga   a  comunicare  al  GME,  con  la  massima
tempestivita'  e  nelle  forme  previste al successivo art. 12, comma
12.7,  il  verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi
per  l'integrita'  e  la  sicurezza  del  sistema  (quali,  a  titolo
meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa
all'accesso al sistema o accesso abusivo ai locali del contraente nei
quali tale documentazione viene custodita);
      h) cooperare  con  il  GME,  o  con  i soggetti terzi da questo
designati,   anche   permettendo  l'accesso  dei  loro  dipendenti  o
ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di
tutti  gli  interventi  sulle  apparecchiature  (hardware e software)
utilizzate  dal  contraente,  che  siano  necessari per assicurare il
regolare  funzionamento  del  mercato.  Resta  inteso  che  il GME e'
responsabile,  ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, per i danni
eventualmente  arrecati  in  occasione  della  realizzazione  di tali
interventi;
      i) rispettare   i  diritti  di  proprieta'  del  GME  sui  dati
trasmessi  attraverso  il  sistema  e sui marchi da esso registrati o
utilizzati, nonche' i diritti di proprieta' del GME stesso o di terzi
fornitori  sui  programmi  software utilizzati per la prestazione dei
servizi;
      j) mantenere  riservati e confidenziali i dispositivi di cui al
successivo  art.  4,  comma  4.1,  ed utilizzarli, ovvero consentirne
l'utilizzo   da   parte   dei   soggetti   appositamente  incaricati,
esclusivamente  per  l'accesso  e  lo  svolgimento delle attivita' di
negoziazione  sul  mercato.  Il  contraente  assume,  pertanto,  ogni
responsabilita'  per l'accesso abusivo al mercato da parte di terzi e
si  obbliga  a  tenere  indenne  il GME da qualsiasi danno o pericolo
all'integrita'  o  alla sicurezza del sistema che possa verificarsi a
causa  della  negligenza del contraente o del proprio personale nella
custodia dei suddetti dispositivi;
      k) chiedere  tempestivamente  al  GME  la  disabilitazione  dei
dispositivi richiamati alla precedente lettera j) e l'attribuzione di
nuovi  o  diversi  dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di
ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;
      l) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo
da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da
terzi,  per  effetto  di  atti  o  comportamenti  posti in essere dal
contraente stesso, nonche' dai suoi eventuali ausiliari, incaricati e
collaboratori,   in   violazione   del   presente   contratto,  della
disciplina,   delle   istruzioni,   delle  disposizioni  tecniche  di
funzionamento,  nonche'  di  ogni  altra  disposizione  legislativa o
regolamentare  ovvero  di  atti  e  provvedimenti emessi dal GME o da
autorita' competenti.
                               Art. 3.
                         Prestazioni del GME
    3.1.  I  servizi  verranno  prestati  dal  GME  al  contraente in
conformita' al presente contratto, alla disciplina, alle istruzioni e
alle  disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME
relative  alla  prestazione dei servizi costituiscono obbligazioni di
mezzi.
    3.2.  Il GME prestera' al contraente la collaborazione necessaria
affinche'  il  contraente  acceda  al  sistema,  in  conformita',  in
particolare,   a  quanto  indicato  nelle  disposizioni  tecniche  di
funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attivita' e la
messa  a  disposizione  degli strumenti necessari all'accesso sono di
esclusiva  responsabilita'  e  saranno  integralmente  a  carico  del
contraente.
    3.3.  Il  GME  ha  facolta'  di modificare le modalita' tecniche,
funzionali,  amministrative  ed operative di prestazione dei servizi,
per  effetto  di  modifiche  o  integrazioni  della disciplina, delle
istruzioni o delle disposizioni tecniche di funzionamento.
    3.4. Senza pregiudizio di quanto previsto dalla disciplina, dalle
istruzioni e dalle disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la
prestazione dei servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque
oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il sistema,
il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali
inconvenienti.  Resta  inteso  che  qualora  i  predetti eventi siano
imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o
software)  utilizzate  dal  contraente  per  accedere  al sistema, il
contraente  sara' tenuto ad eliminare con la massima tempestivita' le
relative  cause.  Il  GME  e  il contraente si impegnano, nell'ambito
delle  rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le
cause  delle  interruzioni,  sospensioni,  ritardi  o  anomalie  e di
ripristinare al piu' presto la funzionalita' del sistema (omissis).
    3.5.  Il  GME  e'  responsabile  della  corretta  elaborazione  e
trasmissione  dei  dati  e  delle  informazioni inserite da terzi nel
sistema o formatisi sul mercato. Il GME e il contraente si danno atto
che  non  rientra  tra  le  obbligazioni  del  GME il controllo della
veridicita',  accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni
forniti da terzi che siano resi disponibili al contraente nell'ambito
della prestazione dei servizi.
    3.6.  Il  GME e il contraente si danno atto che il GME non potra'
essere  tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee
di  telecomunicazione  (ad  esempio, telefoniche), nonche' di accesso
alla rete Internet.
    3.7.  Il  contraente  prende  atto  che  il GME ha la facolta' di
avvalersi,  per la prestazione dei servizi, di soggetti terzi dal GME
stesso  designati,  restando  inteso  che  in  ogni  caso il rapporto
contrattuale intercorre esclusivamente tra il contraente e il GME.
                               Art. 4.
                   Modalita' di accesso al sistema
    4.1.  Ai fini dell'accesso al sistema, il contraente e' tenuto ad
utilizzare  i  dispositivi  di  sicurezza  tecnici  indicati dal GME,
quali,  a  titolo  esemplificativo,  codice  utente, con abbinata una
password, smart card o altri strumenti di strong authentication.
    4.2.  L'accesso  al  sistema  avviene  in  conformita'  a  quanto
stabilito,  in  particolare,  nelle  istruzioni  e nelle disposizioni
tecniche di funzionamento.
                               Art. 5.
    (Omissis).
                               Art. 6.
    (Omissis).
                               Art. 7.
    (Omissis).
                               Art. 8.
                            Corrispettivo
    8.1.  Il  contraente paghera' per i servizi forniti in esecuzione
del  presente  contratto  i  corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi
dell'art.  7  della  disciplina,  secondo  le modalita' definite agli
articoli (omissis) 86 delle istruzioni.
    8.2.  Nel  caso  di  disattivazione  totale  del sistema, tale da
impedire  al  contraente di effettuare le negoziazioni sul mercato, i
corrispettivi  di  cui al precedente comma 8.1 sono ridotti in misura
proporzionale al periodo in cui si e' verificata tale disattivazione.
                               Art. 9.
  Limitazione dalle responsabilita', forza maggiore e caso fortuito
    9.1.  Salvo  quanto previsto nella disciplina e nelle istruzioni,
il  GME,  nella prestazione dei servizi, e' responsabile dei danni di
natura  contrattuale  ed  extracontrattuale  esclusivamente in quanto
questi   costituiscano   conseguenza  immediata  e  diretta  di  suoi
comportamenti  determinati  da dolo o colpa grave e siano prevedibili
alla  data  di stipulazione del presente contratto. Le parti si danno
reciprocamente  atto che non sussistera' alcun obbligo risarcitorio o
di  indennizzo  per  i  danni  che  siano conseguenza indiretta o non
prevedibile   di  comportamenti  del  GME,  ivi  compresi,  a  titolo
meramente   esemplificativo,  i  danni  derivanti  dalla  perdita  di
opportunita'  di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di
utili.
    9.2. Il contraente dovra' comunicare al GME, a pena di decadenza,
ogni  pretesa  di  risarcimento relativa alla prestazione dei servizi
entro  e  non  oltre  cinque  giorni  lavorativi dal giorno in cui il
contraente  ha  avuto  conoscenza,  o avrebbe dovuto avere conoscenza
usando  l'ordinaria  diligenza,  del  prodursi  dell'evento  dannoso,
fornendo  una  precisa  indicazione  delle  circostanze  nelle  quali
l'evento   dannoso   ed   i  danni  si  sono  prodotti.  La  relativa
documentazione  di  supporto  dovra' essere comunicata al GME entro e
non  oltre dieci giorni lavorativi dal giorno in cui il contraente ha
avuto   conoscienza,   o   avrebbe  dovuto  avere  conoscenza  usando
l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.
    9.3.  Non  sussistera'  alcuna  responsabilita'  del  GME  e  del
contraente  per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito,
ovvero  ad  eventi  comunque  al di fuori del loro controllo, quali a
titolo   meramente   esemplificativo,  guerre,  sommosse,  terremoti,
inondazioni,  incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della
erogazione  di  energia  elettrica  o  nella  fornitura  delle  linee
dedicate  di  trasporto  dati  facenti parte del sistema, quando tali
interruzioni  siano  imputabili  esclusivamente  al  comportamento di
terzi.
    9.4. E'  facolta'  del  GME,  nei  casi  di forza maggiore e caso
fortuito,  ed  in  generale  in  tutti  i casi in cui l'attivita' del
contraente  risulti  potenzialmente  lesiva  dell'integrita'  o della
sicurezza  del  sistema,  di  sospendere l'accesso al sistema stesso,
senza  necessita'  di  previa  comunicazione  delle  circostanze  che
determinano la sospensione.
                              Art. 10.
                             D u r a t a
    10.1.  Il  presente contratto ha validita' ed efficacia a partire
dalla data di presentazione della domanda di ammissione al mercato.
    10.2.  Il  presente contratto cessera' di produrre i suoi effetti
al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
      a) esclusione del contraente dal mercato;
      b) disattivazione  totale  del sistema per effetto di modifiche
delle norme applicabili;
      c) recesso del contraente dal presente contratto.
    10.3.  Lo  scioglimento  del  contratto  ai  sensi  del  presente
articolo  non  sara'  in  alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro
diritto al quale una parte abbia titolo in base al presente contratto
o a norme di legge di generale applicazione, ne' pregiudichera' alcun
diritto  o  obbligo  di  una  parte  che  sia gia' sorto alla data di
scioglimento.
                              Art. 11.
                             Risoluzione
    11.1.  L'eventuale  perdita, per qualunque causa, della qualifica
di  operatore, come acquisita ai sensi dell'art. 4 della disciplina e
dell'art.  14  delle istruzioni, costituisce motivo di risoluzione di
diritto  del  presente  contratto  ai sensi dell'art. 1456 del codice
civile (omissis).
                              Art. 12.
                          Clausole generali
    12.1.  L'invalidita'  o  la nullita' di una o piu' delle clausole
del   presente   contratto  non  compromettera'  la  validita'  delle
rimanenti  clausole,  che  conserveranno in ogni caso pieno vigore ed
efficacia.
    12.2.  Il  presente contratto ed i diritti e gli obblighi da esso
derivanti in capo alle parti non potranno essere ceduti a terzi al di
fuori dei casi espressamente previsti dal presente contratto.
    12.3.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  precedente  art. 9,
comma 9.2,  il  mancato  o  il ritardato esercizio di uno dei diritti
spettanti  ad  una  parte  ai  sensi  del presente contratto non puo'
essere considerato come rinuncia a tali diritti.
    12.4. (Omissis).
    12.5. Il  presente  contratto,  sottoscritto  e  siglato  in ogni
pagina  dalle  parti,  viene  redatto  in  due  originali  in  lingua
italiana.  Qualsiasi  modificazione dello stesso dovra' aver luogo in
forma scritta.
    12.6.  Per  le  finalita'  di cui al presente contratto, le parti
eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
      Gestore   del   mercato  elettrico  S.p.a.,  viale  Maresciallo
Pilsudski n. 92 - 00197 Roma;
      ...., via/piazza .... n ..........
    12.7.  Ogni  comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del
presente contratto dovra' essere effettuata per iscritto e consegnata
a  mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  o  via  telefacsimile, ovvero mediante
messaggio   elettronico   con  avviso  di  ricevimento,  ai  seguenti
indirizzi:
      Gestore   del   mercato  elettrico  S.p.a.,  viale  Maresciallo
Pilsudski   n.   92   -   00197   Roma,   numero   di   telefacsimile
................., indirizzo e-mail ..............................;
      ...., via/piazza .... n. .........,
numero di telefacsimile ...., indirizzo e-mail ....
    12.8.  Le  comunicazioni  si  intenderanno  ricevute alla data di
sottoscrizione  della  ricevuta  di  avvenuta consegna, se effettuate
mediante  consegna  a  mano,  ovvero  nel  momento in cui giungeranno
all'indirizzo   del  destinatario,  se  effettuate  mediante  lettera
raccomandata  con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla
ricevuta  di  trasmissione  dell'apparecchio,  se effettuate mediante
telefacsimile,  ovvero  alla  data  di  ricezione  del  messaggio  di
avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.
                              Art. 13.
                          Legge applicabile
    13.1. Il presente contratto e' regolato dalla legge italiana.
                              Art. 14.
                            Controversie
    14.1.  Qualsiasi  controversia che dovesse insorgere tra il GME e
il  contraente  in  relazione  al  presente  contratto  sara' risolta
secondo  quanto  stabilito  agli  articoli 72  e 73 della disciplina,
nonche'   dall'art.  108  delle  istruzioni,  che  qui  si  intendono
integralmente richiamati e trascritti.
      Il GME ....  Il contraente ....
    Si  approvano  specificamente,  ai  sensi e per gli effetti degli
articoli 1341  e  1342  del  codice  civile, le seguenti clausole del
contratto:  art. 2 (obblighi del contraente); art. 3 (prestazioni del
GME);  (omissis);  art.  9  (limitazione delle responsabilita', forza
maggiore  e  caso fortuito); art. 10 (durata); art. 11 (risoluzione);
art.  12  (clausole  generali);  art. 13 (legge applicabile); art. 14
(controversie).

      Roma, .............

                                    Il contraente ...................